Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3819
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Sentenza 16 marzo 2001

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Il creditore del fallito, non ammesso al passivo, non è legittimato a reclamare avverso il decreto di chiusura della procedura nella prospettiva dell'esito favorevole di causa dal medesimo promossa - nella specie petizione ereditaria in via ordinaria di beni già ripartiti tra i creditori ammessi - perché comunque non potrebbe beneficiare di un eventuale ulteriore riparto, mentre d'altro canto il rimedio ai sensi dell'art. 119 secondo comma legge fallimentare è esperibile soltanto per contestare la sussistenza, in concreto, di una delle ipotesi previste dall'art. 118 legge fall., in presenza delle quali, invece, gli organi fallimentari non hanno nessun potere discrezionale di protrarre la procedura e quindi differirne la chiusura, a cui non osta pertanto ne' l'opposizione allo stato passivo, ne' la dichiarazione tardiva di credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3819
    Data del deposito : 16 marzo 2001

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