CASS
Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2026, n. 17630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17630 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 22/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LG IG, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22.10.2025, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile un'istanza di revisione di DO RD della sentenza della Corte di appello di Torino dell’8.6.2022 che lo ha condannato per bancarotta fraudolenta, in particolare per aver affittato, in qualità di amministratore unico della Al.Vin., un immobile adibito ad albergo alla società Piccolo Principe a lui stesso riconducibile per un canone di 14.000 euro annui palesemente incongruo, in tal modo distraendo dal compendio aziendale i beni e i valori monetari per circa 92.000 euro (capo A), nonché per avere distratto dai conti correnti della società la somma di quasi 70.000 euro per eseguire pagamenti ingiustificati e non contabilizzati (capo C).
1.1 La difesa ha sostenuto che dopo la condanna sono sopravvenute prove idonee a condurre al proscioglimento dell'imputato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17630 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 19/02/2026 Quanto al reato di cui al capo A), l'istanza difensiva ha evidenziato che la responsabilità di RD si fondava esclusivamente sul dato che dalla locazione dei beni la società avrebbe dovuto ricavare almeno il 4% del valore dell'investimento, ma senza alcun riferimento concreto al contesto, alla zona, all'avviamento, alle condizioni reali della struttura. Si trattava di un dato opinabile, basato sulla valutazione effettuata dal consulente del pubblico ministero, fatta propria dalla sentenza, che non dava atto di alcun riferimento concreto. Viceversa, sulla base di una valutazione successiva legata a parametri specifici, il consulente della difesa ha ritenuto congrue somme di circa 15.000 euro annui, che equivalgono sostanzialmente a quelle corrisposte dal ricorrente negli anni 2006-2007, anni di crisi della società. Di conseguenza, il canone era quasi congruo e la situazione alla chiusura del bilancio al 31.12.2006 era tale da non consentire alternative rispetto all'affitto a canone basso. Quanto al reato di cui al capo C), la difesa ha osservato che quasi tutti i pagamenti erano stati effettuati tra il 2005 e il 2006 e che non potevano avere come scopo il pregiudizio dei creditori di un fallimento intervenuto cinque anni dopo. I pagamenti concernevano solo l'estinzione di debiti della società e su questo punto possono rendere testimonianza le persone che percepivano il denaro dalla Al. Vin. Di conseguenza, non sussisteva nel caso di specie il dolo richiesto dalla fattispecie applicata, tanto è vero che RD ha trovato un accordo con alcuni creditori della società, estinguendo le loro posizioni. Sarebbe stata più corretta, dunque, la riqualificazione nel reato di bancarotta preferenziale, prescritto già nella fase di merito.
1.2 Ciò premesso, la Corte d’appello ha ritenuto che la consulenza difensiva non può essere considerata prova nuova, in quanto non basata su alcuna acquisizione tecnica innovativa tale da inficiare le risultanze poste a fondamento del giudizio di condanna. La richiesta di revisione, anzi, rappresenta la mera riproposizione di tesi difensive già proposte nel processo e disattese dalla sentenza di condanna irrevocabile. La consulenza ha ad oggetto il calcolo del presumibile valore del canone di locazione dell'immobile, che è un aspetto già ampiamente esaminato da una consulenza del pubblico ministero, valutata dalla sentenza di condanna. Alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio di merito, la consulenza di parte, dunque, non appare dirimente ai fini della decisione, né in grado di mettere in discussione il quadro istruttorio sulla base del quale era stata affermata la responsabilità penale dell'imputato. Peraltro, in tale consulenza si fa riferimento allo stato manutentivo dell'immobile attuale al 2025, dato del tutto inconferente, e vengono adoperati criteri di calcolo fondati su considerazioni meramente empiriche. Quindi, le nuove valutazioni si risolvono in apprezzamenti di un singolo elemento già emerso nel dibattimento e valutato dalla sentenza irrevocabile. Quanto all'esame dei testi, si tratta – secondo la Corte d’appello – di un atto istruttorio chiaramente inidoneo a ribaltare il quadro accusatorio emerso nel processo di merito, in assenza di qualsivoglia prova di contratti sottostanti ai crediti e della documentazione 2 attestante i rapporti con la società fallita, nonché in mancanza delle fatture di riferimento e della prova dell'effettivo versamento in favore dei creditori e tenuto conto che il passivo fallimentare era costituito per la maggior parte da debiti verso istituti di credito e verso fornitori. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di DO RD, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 630, 633, 634 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La crisi di liquidità negli anni 2006 e il 2007 della società portò alla cessione dell'azienda e dell'hotel, costringendo il ricorrente a trovare nuovi finanziatori. La situazione, tuttavia, non era pregiudicata e se fosse andata in porto l’iniziativa non si sarebbe giunti al fallimento. La consulenza sul canone di locazione e le prove testimoniali sui debiti avrebbero condotto a un giudizio diverso, soprattutto in ordine all'elemento soggettivo del reato. L’elaborato tecnico smentisce il dato astratto secondo cui dalla locazione la società avrebbe dovuto ricavare almeno il 4% del valore dell'investimento, perché la valutazione del consulente della difesa è legata, a differenza di quella del consulente del pubblico ministero, a parametri concreti e specifici che consentono di escludere che l'incameramento delle somme di locazione equivalesse a distrazione del patrimonio sociale. Di conseguenza, la consulenza poteva considerarsi prova nuova secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, in base al quale le prove nuove sono quelle aventi natura speculare e contraria rispetto a quello già acquisite e se ne deve saggiare la resistenza rispetto a quelle poste a base della pronuncia di condanna. Quanto, poi, alla distrazione per i pagamenti, il ricorso ribadisce che risalgono agli anni in cui stava per iniziare l'attività dell'albergo, sicché l'esame dei creditori poteva considerarsi prova nuova, come tali dovendosi intendere non soltanto le prove sopravvenute alla sentenza, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente. Peraltro, come indicato nella consulenza del pubblico ministero, risultano i pagamenti a favore dei fornitori, così smentendosi l'affermazione della Corte d’appello secondo cui mancano i contratti sottostanti ai rapporti di credito. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 29.1.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che nel caso in esame la Corte territoriale ha reso una motivazione priva dei paventati vizi logici e giuridici, a fronte di una istanza di revisione proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge posto che il ricorrente sollecita una rivalutazione dei fatti acquisiti al processo e già valutati dai giudici di merito e di legittimità. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L’istanza di RD, infatti, non rientrava in alcun modo nel perimetro dell’istituto della revisione, la cui applicazione era stata sollecitata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. In questa prospettiva, deve tenersi conto che nel giudizio di revisione il diritto alla prova può essere esercitato soltanto se le prove nuove sono sopravvenute o scoperte dopo la condanna e se esse da, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (artt. 630 e 631 cod. proc. pen.). In particolare, è stato affermato che, ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/2/2025, [...], Rv. 287728 - 01). L 'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio;
affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. (Sez. 6, n. 28267 del 10/5/2017, [...], Rv. 270414 - 01). 2. Alla stregua dei principi ora enunciati, è innanzitutto da escludersi che potesse considerarsi “prova nuova” una consulenza tecnica di parte, elaborata dopo il giudizio di cognizione nel corso del quale era stata acquisita e utilizzata una consulenza del pubblico ministero. La inedita consulenza – per quanto affermato nello stesso ricorso (p. 12), oltre che dalla ordinanza impugnata – contiene una diversa valutazione di aspetti tecnici che erano stati già apprezzati dal consulente del pubblico ministero in un modo che i giudici della cognizione avevano ritenuto affidabile e posto a fondamento della condanna. Ma, in tema di revisione, non costituisce prova "nuova" una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, che si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento e si sostanzia in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 cod. proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio (Sez. 6, n. 53428 del 5/11/2014, [...], Rv. 261840 - 01). Una diversa valutazione che si basi solo su una lettura 4 alternativa di dati già esaminati dal giudice della cognizione sarebbe, come tale, inammissibile (Sez. 2, n. 5494 del 12/12/1994, dep. 1995, [...], Rv. 201111 - 01). Invece, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, le prove che incidano su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria possono considerarsi “nuove” solo se siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 4, n. 2724 del 14/72021, Del Papa, Rv. 281740 – 01; Sez. 5, n. 10523 del 20/2/2018, [...], Rv. 272592 - 01). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha dato congruamente atto, non smentita dal ricorso, che la consulenza prodotta nell’interesse del condannato ha ad oggetto un “aspetto già ampiamente esaminato” nella consulenza del pubblico ministero, che la sentenza di primo grado ha già valutato e utilizzato nel giudizio di penale responsabilità di RD. La consulenza di parte ambisce a proporre un diverso apprezzamento delle condotte attribuite al condannato quale amministratore unico della Al. Vin, e ciò sulla base di parametri alternativi, che peraltro la Corte d’appello considera anche inconferenti. Di conseguenza, si tratta di una diversa valutazione tecnica di elementi fattuali, che si risolve in realtà nella reiterazione di apprezzamenti critici in ordine ad emergenze oggettive già conosciute e prese in considerazione nel giudizio, in violazione del principio dell'improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni già constatate (cfr. Sez. 1, n. 1095 del 23/2/1998, [...], Rv. 210022 – 01). 3. Allo stesso modo, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato circa il fatto che anche il sollecitato esame di nuovi testimoni non possa integrare una prova “nuova”, avendo ritenuto che gli aspetti su cui dovrebbe vertere la loro testimonianza non sono decisivi e che le eventuali dichiarazioni nel senso auspicato dal ricorrente sarebbero comunque sprovviste di riscontro documentale, a maggior ragione necessario in quanto portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria dopo vent’anni dai fatti. L’ordinanza, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la richeista di prova del condannato non deve essere meramente esplorativa o mirata ad accertamenti che appaiono inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, [...], Rv. 267067 - 01). Per stare a casi analoghi a quello in esame, è stato affermato, in particolare, che, allorché le nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di 5 cognizione (Sez. 2, n. 1562 del 14/2/2019, [...], Rv. 276437 – 01; Sez. 6, n. 32384 del 18/6/2003, [...], Rv. 226291 – 01). Peraltro, dalla sentenza della Corte di cassazione che ha reso definitiva la condanna di RD, risulta che il motivo di ricorso specificamente “afferente alla ritenuta responsabilità per il capo C)”, con cui si lamentava che la Corte di appello non avesse fornito alcuna risposta “ai motivi aggiunti e alla memoria ex art. 121 cod. proc. pen. che, allegando le relative fatture, dimostravano la destinazione delle somme prelevate ad effettuare pagamenti negli interessi societari”, era stato ritenuto generico, in quanto la doglianza, per come prospettata, era da considerarsi “indeterminata e del tutto priva di agganci alla situazione concreta” per la sua inidoneità a “porre in correlazione, in modo specifico, ciascun prelievo con le ipotetiche fatture di riferimento, dimostrando l'effettivo versamento delle somme in favore dei creditori”. Ne risulta vieppiù confermato, allora, che la richiesta di revisione di RD si atteggi sostanzialmente, in modo inammissibile, come un mezzo per proporre una diversa valutazione del dedotto ovvero un’inedita disamina del deducibile, senza far emergere nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 615, comma 2, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LG IG, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22.10.2025, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile un'istanza di revisione di DO RD della sentenza della Corte di appello di Torino dell’8.6.2022 che lo ha condannato per bancarotta fraudolenta, in particolare per aver affittato, in qualità di amministratore unico della Al.Vin., un immobile adibito ad albergo alla società Piccolo Principe a lui stesso riconducibile per un canone di 14.000 euro annui palesemente incongruo, in tal modo distraendo dal compendio aziendale i beni e i valori monetari per circa 92.000 euro (capo A), nonché per avere distratto dai conti correnti della società la somma di quasi 70.000 euro per eseguire pagamenti ingiustificati e non contabilizzati (capo C).
1.1 La difesa ha sostenuto che dopo la condanna sono sopravvenute prove idonee a condurre al proscioglimento dell'imputato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17630 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 19/02/2026 Quanto al reato di cui al capo A), l'istanza difensiva ha evidenziato che la responsabilità di RD si fondava esclusivamente sul dato che dalla locazione dei beni la società avrebbe dovuto ricavare almeno il 4% del valore dell'investimento, ma senza alcun riferimento concreto al contesto, alla zona, all'avviamento, alle condizioni reali della struttura. Si trattava di un dato opinabile, basato sulla valutazione effettuata dal consulente del pubblico ministero, fatta propria dalla sentenza, che non dava atto di alcun riferimento concreto. Viceversa, sulla base di una valutazione successiva legata a parametri specifici, il consulente della difesa ha ritenuto congrue somme di circa 15.000 euro annui, che equivalgono sostanzialmente a quelle corrisposte dal ricorrente negli anni 2006-2007, anni di crisi della società. Di conseguenza, il canone era quasi congruo e la situazione alla chiusura del bilancio al 31.12.2006 era tale da non consentire alternative rispetto all'affitto a canone basso. Quanto al reato di cui al capo C), la difesa ha osservato che quasi tutti i pagamenti erano stati effettuati tra il 2005 e il 2006 e che non potevano avere come scopo il pregiudizio dei creditori di un fallimento intervenuto cinque anni dopo. I pagamenti concernevano solo l'estinzione di debiti della società e su questo punto possono rendere testimonianza le persone che percepivano il denaro dalla Al. Vin. Di conseguenza, non sussisteva nel caso di specie il dolo richiesto dalla fattispecie applicata, tanto è vero che RD ha trovato un accordo con alcuni creditori della società, estinguendo le loro posizioni. Sarebbe stata più corretta, dunque, la riqualificazione nel reato di bancarotta preferenziale, prescritto già nella fase di merito.
1.2 Ciò premesso, la Corte d’appello ha ritenuto che la consulenza difensiva non può essere considerata prova nuova, in quanto non basata su alcuna acquisizione tecnica innovativa tale da inficiare le risultanze poste a fondamento del giudizio di condanna. La richiesta di revisione, anzi, rappresenta la mera riproposizione di tesi difensive già proposte nel processo e disattese dalla sentenza di condanna irrevocabile. La consulenza ha ad oggetto il calcolo del presumibile valore del canone di locazione dell'immobile, che è un aspetto già ampiamente esaminato da una consulenza del pubblico ministero, valutata dalla sentenza di condanna. Alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio di merito, la consulenza di parte, dunque, non appare dirimente ai fini della decisione, né in grado di mettere in discussione il quadro istruttorio sulla base del quale era stata affermata la responsabilità penale dell'imputato. Peraltro, in tale consulenza si fa riferimento allo stato manutentivo dell'immobile attuale al 2025, dato del tutto inconferente, e vengono adoperati criteri di calcolo fondati su considerazioni meramente empiriche. Quindi, le nuove valutazioni si risolvono in apprezzamenti di un singolo elemento già emerso nel dibattimento e valutato dalla sentenza irrevocabile. Quanto all'esame dei testi, si tratta – secondo la Corte d’appello – di un atto istruttorio chiaramente inidoneo a ribaltare il quadro accusatorio emerso nel processo di merito, in assenza di qualsivoglia prova di contratti sottostanti ai crediti e della documentazione 2 attestante i rapporti con la società fallita, nonché in mancanza delle fatture di riferimento e della prova dell'effettivo versamento in favore dei creditori e tenuto conto che il passivo fallimentare era costituito per la maggior parte da debiti verso istituti di credito e verso fornitori. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di DO RD, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 630, 633, 634 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La crisi di liquidità negli anni 2006 e il 2007 della società portò alla cessione dell'azienda e dell'hotel, costringendo il ricorrente a trovare nuovi finanziatori. La situazione, tuttavia, non era pregiudicata e se fosse andata in porto l’iniziativa non si sarebbe giunti al fallimento. La consulenza sul canone di locazione e le prove testimoniali sui debiti avrebbero condotto a un giudizio diverso, soprattutto in ordine all'elemento soggettivo del reato. L’elaborato tecnico smentisce il dato astratto secondo cui dalla locazione la società avrebbe dovuto ricavare almeno il 4% del valore dell'investimento, perché la valutazione del consulente della difesa è legata, a differenza di quella del consulente del pubblico ministero, a parametri concreti e specifici che consentono di escludere che l'incameramento delle somme di locazione equivalesse a distrazione del patrimonio sociale. Di conseguenza, la consulenza poteva considerarsi prova nuova secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, in base al quale le prove nuove sono quelle aventi natura speculare e contraria rispetto a quello già acquisite e se ne deve saggiare la resistenza rispetto a quelle poste a base della pronuncia di condanna. Quanto, poi, alla distrazione per i pagamenti, il ricorso ribadisce che risalgono agli anni in cui stava per iniziare l'attività dell'albergo, sicché l'esame dei creditori poteva considerarsi prova nuova, come tali dovendosi intendere non soltanto le prove sopravvenute alla sentenza, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente. Peraltro, come indicato nella consulenza del pubblico ministero, risultano i pagamenti a favore dei fornitori, così smentendosi l'affermazione della Corte d’appello secondo cui mancano i contratti sottostanti ai rapporti di credito. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 29.1.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che nel caso in esame la Corte territoriale ha reso una motivazione priva dei paventati vizi logici e giuridici, a fronte di una istanza di revisione proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge posto che il ricorrente sollecita una rivalutazione dei fatti acquisiti al processo e già valutati dai giudici di merito e di legittimità. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L’istanza di RD, infatti, non rientrava in alcun modo nel perimetro dell’istituto della revisione, la cui applicazione era stata sollecitata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. In questa prospettiva, deve tenersi conto che nel giudizio di revisione il diritto alla prova può essere esercitato soltanto se le prove nuove sono sopravvenute o scoperte dopo la condanna e se esse da, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (artt. 630 e 631 cod. proc. pen.). In particolare, è stato affermato che, ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/2/2025, [...], Rv. 287728 - 01). L 'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio;
affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. (Sez. 6, n. 28267 del 10/5/2017, [...], Rv. 270414 - 01). 2. Alla stregua dei principi ora enunciati, è innanzitutto da escludersi che potesse considerarsi “prova nuova” una consulenza tecnica di parte, elaborata dopo il giudizio di cognizione nel corso del quale era stata acquisita e utilizzata una consulenza del pubblico ministero. La inedita consulenza – per quanto affermato nello stesso ricorso (p. 12), oltre che dalla ordinanza impugnata – contiene una diversa valutazione di aspetti tecnici che erano stati già apprezzati dal consulente del pubblico ministero in un modo che i giudici della cognizione avevano ritenuto affidabile e posto a fondamento della condanna. Ma, in tema di revisione, non costituisce prova "nuova" una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, che si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento e si sostanzia in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 cod. proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio (Sez. 6, n. 53428 del 5/11/2014, [...], Rv. 261840 - 01). Una diversa valutazione che si basi solo su una lettura 4 alternativa di dati già esaminati dal giudice della cognizione sarebbe, come tale, inammissibile (Sez. 2, n. 5494 del 12/12/1994, dep. 1995, [...], Rv. 201111 - 01). Invece, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, le prove che incidano su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria possono considerarsi “nuove” solo se siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 4, n. 2724 del 14/72021, Del Papa, Rv. 281740 – 01; Sez. 5, n. 10523 del 20/2/2018, [...], Rv. 272592 - 01). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha dato congruamente atto, non smentita dal ricorso, che la consulenza prodotta nell’interesse del condannato ha ad oggetto un “aspetto già ampiamente esaminato” nella consulenza del pubblico ministero, che la sentenza di primo grado ha già valutato e utilizzato nel giudizio di penale responsabilità di RD. La consulenza di parte ambisce a proporre un diverso apprezzamento delle condotte attribuite al condannato quale amministratore unico della Al. Vin, e ciò sulla base di parametri alternativi, che peraltro la Corte d’appello considera anche inconferenti. Di conseguenza, si tratta di una diversa valutazione tecnica di elementi fattuali, che si risolve in realtà nella reiterazione di apprezzamenti critici in ordine ad emergenze oggettive già conosciute e prese in considerazione nel giudizio, in violazione del principio dell'improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni già constatate (cfr. Sez. 1, n. 1095 del 23/2/1998, [...], Rv. 210022 – 01). 3. Allo stesso modo, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato circa il fatto che anche il sollecitato esame di nuovi testimoni non possa integrare una prova “nuova”, avendo ritenuto che gli aspetti su cui dovrebbe vertere la loro testimonianza non sono decisivi e che le eventuali dichiarazioni nel senso auspicato dal ricorrente sarebbero comunque sprovviste di riscontro documentale, a maggior ragione necessario in quanto portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria dopo vent’anni dai fatti. L’ordinanza, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la richeista di prova del condannato non deve essere meramente esplorativa o mirata ad accertamenti che appaiono inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, [...], Rv. 267067 - 01). Per stare a casi analoghi a quello in esame, è stato affermato, in particolare, che, allorché le nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di 5 cognizione (Sez. 2, n. 1562 del 14/2/2019, [...], Rv. 276437 – 01; Sez. 6, n. 32384 del 18/6/2003, [...], Rv. 226291 – 01). Peraltro, dalla sentenza della Corte di cassazione che ha reso definitiva la condanna di RD, risulta che il motivo di ricorso specificamente “afferente alla ritenuta responsabilità per il capo C)”, con cui si lamentava che la Corte di appello non avesse fornito alcuna risposta “ai motivi aggiunti e alla memoria ex art. 121 cod. proc. pen. che, allegando le relative fatture, dimostravano la destinazione delle somme prelevate ad effettuare pagamenti negli interessi societari”, era stato ritenuto generico, in quanto la doglianza, per come prospettata, era da considerarsi “indeterminata e del tutto priva di agganci alla situazione concreta” per la sua inidoneità a “porre in correlazione, in modo specifico, ciascun prelievo con le ipotetiche fatture di riferimento, dimostrando l'effettivo versamento delle somme in favore dei creditori”. Ne risulta vieppiù confermato, allora, che la richiesta di revisione di RD si atteggi sostanzialmente, in modo inammissibile, come un mezzo per proporre una diversa valutazione del dedotto ovvero un’inedita disamina del deducibile, senza far emergere nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 615, comma 2, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6