Sentenza 20 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12230 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
O T 0 A .1 I T R S 1 IE 1 O N 1 22 3 0 /0 3 . L A T L R E R T D A S E O 8 N -9 IC IO -9 R S A UBBLICA I 6 L C U L P A S E E E D : S IN NOME DEL POPOLO FALL. IA E 0 P 4 R S E . T L A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto ESPULSIONE SEZIONE PRIMA CIVILE STRANIERO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 19482/99 Dott. Massimo GENGHINI - Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere - Cron. 26112 Consigliere - Dott. Francesco FELICETTI Rep. Consigliere Dott. Renato RORDORF Ud. 07/03/2003 Dott. Carlo DE CHIARA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YE AB AB, elettivamente domiciliata in lo ROMA VIA MONTE SENARIO 66, presso l'avvocato STUDIO CHIASSAI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MAMELI, giusta procura speciale per Notaio Maria Bilardi di Alghero, rep. 257487 dell'8 ottobre 1999; - ricorrente
contro
PREFETTURA SASSARI, QUESTURA SASSARI, MININISTERO INTERNO;
intimati il provvedimento del Tribunale di SASSARI,2003 avverso 585 emesso il 07/10/99 {07/10/99 ( N. 2544/93 R.G.).. of 1 . . udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
uditoper il ricorrente l'Avvocato Mameli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso;
per l'accoglimento dei motivi 2° e 3° con l'assorbimento del 4° motivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BR SZ ED, cittadina ungherese, ri- correva al Tribunale di Sassari avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città il 19 luglio 1999, notificatole il 21 set- tembre successivo e motivato dalla mancata richiesta di rinnovo nei termini del permesso di soggiorno. Lamenta- va la ricorrente: la nullità del decreto per mancanza della sottoscrizione del Prefetto e per violazione dell'art. 13, n. 7, del T.U. approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; la violazione del citato art. 13 D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 11 L. 6 marzo 1998, n. 40; eccesso di potere e violazione di legge per illogicità, nonché difetto di presupposto e di motivazione. Resisteva in giudizio il Prefetto a mezzo di fun- of zionario e il Tribunale, con ordinanza del 7 ottobre 2 1999, respingeva tutti i motivi di ricorso, osservando che l'originale del decreto di espulsione, prodotto dalla Prefettura, era debitamente sottoscritto e dunque chiaramente e certamente riferibile all'autorità che lo aveva emessoi che il permesso di soggiorno della ED era scaduto il 1° giugno 1999 e l'interessata non ne aveva chiesto il rinnovo nei termini prescritti, ossia entro il sessantesimo giorno dal rilascio;
che, pur es- sendo stata omessa la traduzione del motivo dell'espulsione nelle lingue prescritte dall'art. 13 T.U. 286/1998, ciò non era dalla legge previsto come causa di nullità del provvedimento impugnato, la quale, del resto, era comunque sanata, per raggiungimento del- lo scopo, dalla rituale e tempestiva proposizione del ricorso;
che non sussistevano gli ulteriori vizi lamen- tati, essendo il provvedimento motivato. Avverso detta ordinanza la sig.ra ED ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, notificato presso l'Avvocatura dello Stato al Prefetto ed al Questore di Sassari, nonché al Ministro dell'interno. Con ordinanza resa all'udienza del 17 ottobre 2001 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Sassari entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. of 3 Con successiva ordinanza del 10 agosto 2002, resa in esito all' udienza del 2 luglio 2002, questa Corte ha poi, integrando la precedente ordinanza, disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Sassari, presso la sua sede in Sassari, entro sessanta giorni dalla comunicazione;
notifica poi tempestivamen- te eseguita dalla ricorrente. Le autorità dello Stato intimate non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. MD Il primo motivo di ricorso ripropone l'eccezione di nullità del decreto di espulsione per mancanza della sottoscrizione del Prefetto, e censura la motivazione dell'ordinanza del Tribunale sostenendo che la produzione in giudizio, da parte della Prefettu- del decreto in originale "non sana la nullità dara, cui è affetto quello notificato alla ricorrente, privo di sottoscrizione ed arbitrariamente certificato per copia conforme all'originale, visto che non trattasi di copia conforme".
2. Il motivo non può trovare accoglimento. La ricorrente sembra dolersi, in sostanza, del fat- to che la copia conforme del decreto di espulsione con- segnatale in sede di notifica non recava la firma del Prefetto, che aveva emesso il provvedimento. Ma la sot- of toscrizione dell'autore deve necessariamente essere un atto, non anche nella contenuta nell'originale di sua copia conforme, ove è, appunto, sostituita dalla dichiarazione di conformità da parte del pubblico uffi- ciale abilitato. 3. - Il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 13 T.U. sull'immigrazione (approvato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e vizio di motivazione, censura l'ordinanza impugnata per aver dato per scon- tato che il permesso di soggiorno era scaduto il 1° giugno 1999 ed aver ritenuto che la conseguenza dell'espulsione potesse derivare automaticamente dalla mancata richiesta di rinnovo dello stesso trenta giorni prima della scadenza. Sostiene la ricorrente che, inve- ce, il permesso di soggiorno scadeva il 4 giugno e l'espulsione poteva essere disposta, ai sensi della norma invocata, soltanto decorsi sessanta giorni da ta- le scadenza senza richiesta di rinnovo. 4. - Il terzo motivo, deducendo nullità del decreto di espulsione per violazione degli artt. 13, settimo comma, T.U. cit. e 2 e 3 Cost., censura l'ordinanza im- pugnata nella parte in cui afferma che la mancata tra- duzione del motivo dell'espulsione nelle lingue pre- scritte non comporta la nullità del provvedimento impu- 5 ы gnato e che la stessa sarebbe comunque sanata, per rag- giungimento dello scopo, dalla rituale e tempestiva proposizione del ricorso. 5. - Il quarto motivo, deducendo "eccesso di potere e violazione di legge, nonché difetto di presupposto e motivazione e contraddittorietà", lamenta, in sostanza, che il tribunale abbia confermato il decreto di espul- sione pur essendo l'interessata rientrata in patria il 12 giugno 1999 e quindi ritornata in Italia il succes- sivo 17 luglio. 6. 1 Il terzo motivo, logicamente preliminare, va esaminato con precedenza ed è fondato. Questa Corte, invero, ha già più volte chiarito che ratio dell'art. 13, settimo comm a, d. lgs. 286/1998, che prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato, in particolare, il decreto di espulsione unitamente ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lin- gua francese, inglese o spagnola, è quella di consenti- re allo straniero la comprensione della misura adottata nei suoi confronti e 1'approntamento della difesa;
con la conseguenza che, ove tale obbligo non sia rispetta- to, il provvedimento di espulsione è affetto da nulli- tà, che non può essere sanata dalla tempestiva presen- tazione del ricorso (Cass. 12581/2001, 13817/2001, 9265/2001). E' altresì vero che questa Corte ha anche 6 affermato la non necessità di una traduzione integrale del provvedimento, essendo sufficiente anche una tradu- zione sintetica, purché idonea a garantire sufficiente- mente il diritto di difesa che la norma intende presi- diare (Cass. 16032/2001); ma è del pari evidente che il diritto in questione non può dirsi assicurato se, come nella specie, manchi la traduzione di un passaggio a tal fine essenziale del provvedimento, quale, appunto, la indicazione dei motivi dell'espulsione. L'ordinanza del Tribunale va pertanto cassata. Poi- ché, inoltre, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (essendo accertata la omessa traduzione in una non essendo, conosciuta dall'interessata e lingua canto, allegato dalla d'altro controparte che italiana), questa l'interessata conoscesse la lingua Corte deve decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., ed annullare il decreto di espul- sione per il vizio riscontrato. Restano in ciò assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Le spese processuali dell'intero giudizio, liquida- te come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, acco- glie il terzo, dichiara assorbiti il secondo ed il 7 quarto, cassa e, decidendo nel merito, annulla il de- creto di espulsione impugnato;
condanna il Prefetto di Sassari al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 700 per il giudizio di merito ed Euro 1.500, di cui Euro 1.400 per onorari, per il giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma il 7 marzo 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore le fleyhin Massimo Genghini Carlo De Chiara даSoumide Marka luptIL CANCELLIERE CORTE SUPrema CassaZ- PRIMA SEZ- CIVILE CANCELLERIA Dop l 20 AGO. 2003 il IL CANOE MERE 8