Sentenza 3 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada. (Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l'aggravante nei confronti del caposquadra incaricato di dirigere i lavori di manutenzione della strada, il quale, omettendo di apporre idonea segnaletica temporanea, determinava l'insorgenza di una situazione di pericolo, costituita dalla presenza di un dosso non visibile, a causa del quale si verificava il sinistro stradale in cui perdeva la vita un motociclista).
Commentari • 3
- 1. Lesioni motociclista: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 agosto 2021
- 2. Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
- 3. Le problematiche legate alla successione di leggi penaliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 ottobre 2018
In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2014, n. 44811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44811 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/10/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1809
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 8727/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR MI N. IL 25/01/1975;
avverso la sentenza n. 29/2013 CORTE APPELLO di TRENTO, del 12/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. MOLIN Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 12/06/2013 la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza emessa il 27/06/2012 dal Tribunale di Trento - Sezione di Borgo Valsugana, che aveva dichiarato AL EL responsabile del reato previsto dall'art. 589 cod. pen. condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. 2. All'imputato era contestato di avere deciso di ripristinare, in data 23 luglio 2009, un "rallentatore di velocità" e di aver dato corso ai lavori, in qualità di operaio qualificato caposquadra del Comune di Tonadico, omettendo di prevedere e di allocare la dovuta segnaletica relativa alla presenza del cantiere e dei lavori in corso ed omettendo di disegnare le prescritte fasce colorate/zebrature, determinando così una situazione di pericolo costituita dalla presenza di un dosso non visibile in quanto non presegnalato e di colore del tutto confondibile con quello della carreggiata, provocando la caduta del ciclomotore condotto da ET ES che, a seguito dell'urto contro ostacoli fissi, aveva riportato gravi lesioni che ne avevano provocato il decesso.
3. Ricorre per cassazione AL EL, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) mancanza di motivazione correlata al mancato esame di una prova decisiva acquisita sulla conoscenza da parte della vittima dell'esistenza del dosso. Indicando stralci delle deposizioni dei testi UA, VA e AL, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione di tali dichiarazioni in merito all'acquisita conoscenza dell'esistenza del dosso da parte della vittima, ritenendo che si tratti di un punto decisivo ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato in quanto circostanza atta ad incidere sul giudizio di efficienza causale della mancata apposizione del segnale di cantiere;
b) omessa e contraddittoria motivazione in merito alla concorrente responsabilità di terzi nella causazione dell'evento. Il ricorrente richiama il motivo di appello in cui si deduceva che l'iniziativa di eseguire il lavoro non fosse partita da AL EL, che aveva semplicemente individuato il momento in cui dare esecuzione alle reiterate sollecitazioni del Sindaco e del comandante della Polizia locale, e che l'intervento non costituiva un lavoro di ordinaria manutenzione, per cui esistevano obblighi di vigilanza dei superiori dell'imputato; nell'appello si evidenziava che l'attribuzione della funzione di coordinamento non comporta l'attribuzione della qualifica di responsabile della sicurezza nel cantiere e che l'imputato non era stato adeguatamente formato. Nel ricorso si lamenta l'omesso approfondimento dell'argomento relativo alla responsabilità di terzi estranei al processo, da ritenersi rilevante al fine di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trento, che si integra con la conforme sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha ricostruito come segue la dinamica del sinistro, ritenuta emergente dalle prove dichiarative e dalla perizia espletata dal Tribunale: il giovane ET ES percorreva a bordo del ciclomotore una strada rettilinea del centro abitato in discesa e aveva perso il controllo del veicolo nel superare un dosso artificiale collocato trasversalmente alla carreggiata come dissuasore di velocità alla fine della discesa;
il dosso era stato realizzato nel pomeriggio precedente da una squadra di operai comunali coordinata dall'imputato per sostituire altro analogo manufatto preesistente, rimasto danneggiato dalla spalatura della neve nel periodo invernale;
l'opera non era completa in quanto mancavano le verniciature trasversali gialle e nere, trattandosi di un cantiere ancora aperto non evidenziato come tale;
esisteva segnaletica verticale del precedente dosso, consistente nel suo preannuncio con circa 30 metri di anticipo e nella indicazione del limite di velocità di 30 km/h; il rifacimento costituiva manutenzione ordinaria e la delibera di collocazione del moderatore di velocità risaliva al 2001; il ciclomotore era stato potenziato attraverso la rimozione del blocco destinato ad impedire il superamento dei 45 km/h e l'impatto era avvenuto ad una velocità di 56 km/h. La Corte territoriale, condividendo le osservazioni del primo giudice, ha evidenziato come prima dell'intervento di ripristino del dosso, pur essendo rimasta la segnaletica, il rallentatore fosse di fatto inesistente in quanto danneggiato dai mezzi meccanici utilizzati per spalare la neve, ritenendo che la vittima, in quanto persona del luogo, abituata a percorrere quella strada, sapesse bene che la segnaletica non corrispondeva ad un pericolo reale e fosse pertanto incoraggiata ad ignorare i limiti di velocità. Secondo i giudici di merito, causa prossima dell'accaduto doveva ritenersi l'omessa apposizione della segnaletica di cantiere, il cui obbligo incombeva in via esclusiva sull'imputato nella sua qualità di responsabile della squadra di operai, potendosi ritenere certo che l'incidente non si sarebbe verificato se la vittima avesse potuto percepire eh in quel luogo esisteva un cantiere.
2. Avendo la Corte dedotto, con argomentare logico ed articolato, dalla condotta di guida del conducente del ciclomotore e dalle modalità del sinistro descritte dal teste oculare HI, che ET ES non avesse percepito la presenza del dosso, non avvistato dalla teste IE e scambiato per un rattoppo sull'asfalto dal teste NN, se ne desume un giudizio di implicita inidoneità delle testimonianze indicate nel ricorso a provare il contrario.
3. È, in proposito, ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio secondo il quale, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non sia tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti ne' a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito, qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.254988; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.254107; Sez.4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.253512; Sez.4, n. 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.241907).
4. La condotta omissiva che nelle sentenze di merito si è rimproverata all'imputato consiste nell'aver omesso di apporre la segnaletica di cantiere idonea ad evidenziare l'esistenza di lavori in corso, essendo pacifico che il dosso fosse stato realizzato ma l'opera non fosse completa per l'assenza delle colorature gialle e nere, che lo avrebbero reso riconoscibile anche a distanza. A norma del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 179, comma 4, (reg. esec. cod. strada), su strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare, quale sistema di rallentamento, dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, visibili sia di giorno che di notte. La funzione dei dossi artificiali è quella di imporre all'utente della strada, mediante l'installazione di un ostacolo, il rispetto di un determinato limite di velocità, giustificato dalla particolare ubicazione della strada. In base all'art. 179, comma 5, reg. citato, i dossi artificiali possono, infatti, essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc. e ne è vietata l'installazione in strade naturalmente destinate a servizi di soccorso o di pronto intervento. L'esigenza di assicurare il rispetto del limite di velocità in un determinato tratto stradale è, in questi contesti, così preminente da consentire al gestore della strada di porre un ostacolo che, di fatto, renda così pericoloso il superamento del limite da indurre gli utenti della strada ad adeguarvisi. In ragione della natura di vero e proprio ostacolo, la realizzazione di un dosso privo delle predette caratteristiche di visibilità concreta violazione di una regola cautelare, volta a contemperare la presenza dell'ostacolo con l'interesse degli utenti ad avvistarlo tempestivamente.
4.1. Data questa premessa, la censura mossa con il secondo motivo di ricorso deve considerarsi inconferente in quanto l'affermazione della corresponsabilità di terzi che avrebbero avuto l'obbligo di vigilare o di provvedere alla formazione sulla sicurezza degli operai comunali, oltre ad essere estranea all'oggetto del processo, non avrebbe modificato il giudizio in merito alla responsabilità dell'imputato, al quale non è stata contestata la violazione di una norma antinfortunistica. Si tratta, nel caso concreto, della contestata violazione di una regola cautelare in materia di sicurezza stradale, al cui rispetto deve ritenersi obbligato, in ragione della posizione di garanzia che gli compete, colui che, in qualità di caposquadra, si trovi in una posizione di supremazia, sia pure di grado non elevato, con il compito di dirigere l'attività lavorativa di altri operai incaricati di svolgere un'opera di manutenzione stradale. A norma del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 30, i lavori su strada ed i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo, che non necessitano di formale provvedimento dell'autorità competente qualora, come correttamente ritenuto nel caso concreto, rientrino tra le opere di modesta entità (manutenzione ordinaria, limitazioni del traffico non rilevanti e di breve durata), da tale norma derivando l'obbligo per colui al quale l'Ente proprietario ha conferito l'incarico di coordinare l'intervento manutentivo di apporre idonea segnaletica temporanea per la durata dei lavori.
4.2. Il rispetto delle norme cautelari che regolano la sicurezza stradale non è, infatti, esigibile esclusivamente dagli utenti della strada alla guida di veicoli, dunque in fase di circolazione, ma anche da coloro che svolgano attività diverse, come la manutenzione stradale (Sez.4, n. 23152 del 3/05/2012, Porcu, Rv.252971).
4.3. L'individuazione di terzi corresponsabili neppure avrebbe inciso sul giudizio in merito alla determinazione della pena, peraltro commisurata i corrispondenza del minimo edittale e ridotta in ragione delle riconosciute circostanze attenuanti.
5. Il ricorso deve essere, per le esposte ragioni, rigettato;
al rigetto segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014