Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
P REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE نستان. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Presidente CARBONE - R.G.N. 21159/99 Dott. Ugo FAVARA Consigliere 23635/99 Dott. Ennio MALZONE Consigliere- 23636/99 Cron. 10307 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere- ∙1024 Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere- Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 20/12/01 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: dai Sig.Sony studio Richiesta IN RI, RA IN, UP IA, per diritti €3.10 # 29/3/02 OM MA VED. CI, CI FA ER IL CANCELLIERE NO, DE AN LA, AB OD OG, IA IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FLAUTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO PAOLI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro 2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2212 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO -1- STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente nonchè
contro
INERTI & CONGLOMERATI SIEC SRL, AS IO;
intimati e sul 2° ricorso n° 23635/99 proposto da: SIEC SRL, in persona dell'Amministratore unico Alfiero Poli, elettivamente legale rappresentante domiciliata in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO MANETTI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - - contro in persona del Ministro proMINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
IN RI, RA IN, UP IA, OM MA VED CI, CI FA ER NO, DE AN LA, OD AB OG, IA IO;
intimati -2- e sul 3° ricorso n° 23636/99 proposto da: AS IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato CECILIA NUSINER, difeso dall'avvocato MASSIMO CESARONI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
IN RI, RA IN, UP IA, OM MA VED. CI, CI FA ER NO, DE AN LA, OD AB OG, IA IO;
- intimati avverso la sentenza n. 755/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione II Civile, emessa il 09/03/99 e depositata il 21/06/99 (R.G. 424/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Paolo PAOLI;
-3-A udito l'Avvocato Paolo MANETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato NO GH che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dei ricorsi incidentali. -4-A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 20 luglio 1981, nella cava La Cassiana gestita dalla S.r.l. Siec, un operaio stava effettuando una riparazione con la fiamma ossiacetilenica. La coppia di bombole, una di ossigeno e una di acetilene, era sistemata su un carrello all'interno di un locale della soglia adibito a magazzino e officinetta, in prossimità d'ingresso. L'operazione era effettuata all'esterno ad alcuni metri dal locale. Ad un tratto, dalla bombola di acetilene uscì un dardo di fiamma. i Vigili del Fuoco intervenuti provvidero innanzi tutto a spengere, con getti d'acqua, la fiamma che ancora usciva dalla bombola. Continuò quindi il getto di acqua nebulizzata sia nell'ambiente sia direttamente sulle bombole a scopo di raffreddamento. Dopo di che il caposquadra OG SO- BA entrò nel locale, seguito a breve distanza dagli altri vigili, e si apprestò a tirare fuori il carrello. Fu proprio in quel momento che si verificò una violenta esplosione. Tutti i vigili del fuoco intervenuti (il caposquadra BA, i vigili PI LI, RO CI, RI RU, Sante Milillo e DI De CT) rimasero рій о meno gravemente ustionati;
il LI ed il CI successivamente morirono. Il geom. RE SS, nella sua qualità di direttore e legale rappresentante della Siec, il quale era assente il giorno dell'infortunio, ma aveva il compito di coordinare il 3 ہو lavoro dell'intero cantiere, fu imputato di duplice omicidio e lesioni colpose plurime. Il Tribunale di Pisa ritenne la responsabilità penale dell'imputato. Proposto appello da parte del P.M. e dell'imputato, la Corte d'Appello di Firenze riformò la sentenza impugnata dichiarando prescritti i reati addebitati. L'imputato ricorse per cassazione e la Corte annullò senza rinvio la sentenza perché l'imputato non aveva commesso il fatto. DI DE distinti atti di citazione, RI RU, CT, OG BA, RI LL , in proprio e nell'interesse della figlia minore IN, e IR ST, in proprio e quale avente causa di PI LI, RE EM ved. CI e NO IO IN CI, in proprio e quali aventi causa di RO CI, convennero davanti al Tribunale di Firenze la Siec S.r.l., chiedendone la condanna in solido con il SS al risarcimento dei danni. | convenuti, costituitisi, chiesero il rigetto delle domande. La Siec S.r.l. preliminarmente eccepì la prescrizione a norma dell'art. 2947 c.c.. Venne autorizzata la chiamata in causa del Ministero dell'Interno, richiesta dai convenuti sul rilievo che l'evento dannoso era da ascrivere in via esclusiva alla condotta imprudente ed imperita del capo squadra dei Vigili del Fuoco. Il Ministero si r costituì e contestò tale assunto, chiedendo di essere assolto da ogni domanda. Il Tribunale respinse le domande attrici, per intervenuta prescrizione nei confronti della Siec S.r.l. e per la preclusione derivante dal giudicato penale assolutorio nei confronti del SS. Avverso questa sentenza, gli attori proposero appello, deducendo che dovevano trovare applicazione gli artt. 651, 652 e 654 del nuovo codice di procedura penale, per effetto del disposto dell'art. 260 norme trans. c.p.p. e che la sentenza penale del giudice d'appello non conteneva alcun accertamento che potesse far stato nel giudizio civile di danno proposto contro il SS. Da tale errore era derivato l'altro in tema di prescrizione del diritto nei confronti della società Siec. Nel merito sostennero la responsabilità dei convenuti a norma degli artt. 2043, 2049 e 2050 c.c. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 21 giugno 1999, rigettò gli appelli con compensazione delle spese. La Corte territoriale ritenne che, a norma dell'art. 260, norme trans. c.p.p. dovesse ritenersi applicabile l'art. 652 del nuovo codice di procedura penale e non l'art. 25 del codice di procedura penale del 1930. Ritenne, altresì, che avuto riguardo alla formula assolutoria adottata dal giudice penale e alla circostanza che di fatto si era trattato di un'assoluzione per insufficienza di prove sul nesso causale fra la condotta colpevole dell'imputato e l'evento, la sentenza penale non 5 دو avesse efficacia di giudicato nel giudizio di danno. Nel merito, la Corte territoriale osservò che la rivalutazione complessiva dei fatti e delle prove raccolte portava, comunque, a concludere che era stata proprio l'inadeguatezza e l'imprudenza con cui era stato condotto l'intervento dei Vigili del fuoco, in particolare la decisione di entrare nel locale in quel momento, a determinare la morte di due di loro e il ferimento degli altri, interrompendo così il nesso causale fra l'incendio e gli eventi dannosi per cui è causa. In conclusione la responsabilità degli eventi non poteva farsi risalire al SS, risolvendosi a suo favore il dubbio sul nesso eziologico. Conseguentemente era prescritto il diritto azionato nei confronti della Siec S.r.l., posto che la regola di cui all'art. 1310 c.c. presuppone che la solidarietà sia riconosciuta e affermata. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due articolati motivi RI LL, IN LI, IR ST, RE MO ved. CI, NO IO IN CI, DI De NT, OG SO BA, RI RU. RE SS e Siec S.r.l. hanno resistito con controricorso e hanno proposto a loro volta ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE a 6 Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli arti. 2043, 2049, 2050, 2056 e 2697, 2947 terzo comma e 1310 c.c..; degli artt. 40. 41 e 43 c.p.; dell'art. 34 d.m. 12.9.1925; contraddittoria, omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia: elementi di colpa a carico di RE SS e conseguenze in punto di prescrizione>>. La Corte di merito aveva escluso la responsabilità del SS e di conseguenza la qualità di coobligato della Siec S.r.l., così ritenendo maturata la prescrizione nei confronti di quest'ultima, non operando la sospensione della prescrizione conseguente al procedimento penale a carico del SS. Era pervenuta a questa conclusione muovendo, in generale, dal rilievo che il SS, legale rappresentante della SIEC s.r.l. e direttore del cantiere, era assente dal cantiere quel giorno>>. In tal modo era però incorsa nella denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto perché l'imprenditore, anche se assente, risponde delle violazione di norme di prevenzione antinfortunistiche. La Corte era incorsa poi nel vizio di motivazione, laddove affermava che il SS, in quanto assente, non rispondeva dei rischi derivanti dall'attività di impresa e addirittura ne diveniva "oggetto" con conseguente esclusione della sua responsabilità. Nella sentenza impugnata non era stato però considerato: che in assenza del SS venivano violate, senza contraddire a sue 7 r disposizioni, le prescrizioni del fornitore di utilizzare più parafiamma quando il tubo che collega il raccordo fra le bombole e il cannello per la saldatura sia più lungo di quattro metri;
che l'utilizzo di una bombola di acetilene dentro l'officina ove si trovava l'altra poi esplosa aveva esposto quest'ultima al rischio conosciuto, prevedibile e non eccezionale di un "ritorno di fiamma" e così ad una fonte di calore ben superiore a quella consentita;
che la destinazione anche a locale per le saldature dell'officina dove era tenuta in deposito la bombola di acetilene poi esplosa, realizzava una palese violazione dei divieti posti dall'art. 34 del Regolamento approvato con il d.m. 12 settembre 1925; che il consenso dato dal SS all'utilizzo per le operazioni di saldatura degli strumenti nel locale dove era depositata una bombola di acetilene, aveva indotto per sua colpa ed in sua assenza (ma in sua presenza non sarebbe diversamente avvenuto), ad effettuare la saldatura con fiamma ossiacetilenica senza portare le due bombole fuori dall'officina. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la < violazione e falsa applicazione degli arti 2043, 2049, 2050, 2056 e 2697. 2947.3 e 1310 c.c.; degli artt. 40, 41 e 43 c.p.; dell'art. 34 d.m. 12.9.1925; contradditoria, omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia: nesso di causalità fra la condotta colposa di RE SS e l'evento di danno e conseguenze in punto di La Corte di merito aveva escluso il nesso diprescrizione>>. 8 r causalità tra la condotta colposa del SS e l'evento di danno, facendo conseguire da tale esclusione l'assenza della responsabilità solidale con la Siec S.r.l. e l'inapplicabilità dell'estensione delle cause di interruzione ai condebitori solidali. Secondo quanto dedotto la sentenza impugnata era incorsa nel vizio di motivazione su punti decisivi della controversia e di violazione e falsa applicazione delle regole di diritto. Aveva infatti rilevato che l'incendio si era sviluppato a causa della mancata installazione del dispositivo di sicurezza nel cannello di saldatura e che lo scoppio era avvenuto, non in conseguenza di un urto dovuto a un'incauta manovra attuata da uno dei Vigili, ma a causa del forte calore sviluppatosi all'interno del locale, concludendo tuttavia incoerentemente che l'evento si era verificato perché l'intervento dei Vigili del fuoco era stato tanto inadeguato ed imprudente da interrompere il nesso di causalità fra tali elementi di colpa e l'evento di danno. Riassunta quindi la motivazione utilizzata dalla Corte territoriale, i ricorrenti hanno concluso nel senso che gli argomenti prodotti, col classico senno di poi, dalla Corte di merito, non realizzano una razionale e compiuta motivazione in punto di rottura del nesso di causalità e relativa prova>>. Nel motivo si critica poi specificamente l'affermazione della sentenza impugnata che il comportamento dei Vigili del fuoco aveva interrotto il nesso di causalità, poiché mentre colpa e nesso di causalità erano provati a carico del SS, l'intervento dei vigili 9 دو del fuoco si inseriva nel nesso causale innescato dal comportamento colpevole di chi aveva chiesto il loro doveroso intervento. Inoltre, consisteva in violazione dell'art. 2697 e dell'art. 41 nonché manifestazione di vizio di motivazione l'affermazione secondo cui il danneggiato era onerato della prova, sicché anche il dubbio sul nesso eziologico si risolveva a vantaggio del convenuto. Infatti, una volta individuata la serie causale che dalla colpa del convenuto si snodava fino all'evento, non aveva poi senso affermare che gli attori non avevano provato il nesso di causalità. I motivi, che per evidenti motivi di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte territoriale con una rivalutazione complessiva dei fatti e delle prove raccolte>> ha concluso che sia stata proprio l'inadeguatezza e l'imprudenza con cui è stato condotto l'intervento dei vigili del fuoco, in particolare la decisione di entrare nel locale in quel momento, a determinare la morte di due di loro e il ferimento degli altri, spezzando così il nesso causale tra l'incendio e gli eventi dannosi per cui è causa>>. Ha ulteriormente affermato in ordine alla condotta dei vigili del fuoco che sarebbe stato invero sufficiente attendere protraendo nel tempo le operazioni di raffreddamento del locale in cui si erano sviluppate le fiamme sino a che non fosse stato certo che la temperatura all'interno si era ridotta al di sotto dei limiti di sicurezza per scongiurare qualunque pericolo 10 r per le persone né sussistevano effettive ragioni che imponessero di affrettare i tempi, specie in rapporto alle conseguenze che sarebbero potute derivare dallo scoppio di una bombola, pericolo, questo, prevedibile, secondo giudizio ex ante, sulla base dei fattori di rischio conosciuti e di quelli conoscibili con l'ordinaria diligenza>>. In conclusione, dunque, la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta dei vigili aveva avuto un'efficienza causale autonoma rispetto all'evento, così interrompendo il nesso di causalità che poteva configurarsi tra l'iniziale incendio e la morte e il ferimento dei vigili. Avuto riguardo a quanto sopra esposto non si ravvisa violazione di legge o vizio di motivazione della sentenza impugnata. Va innanzi tutto precisato che non è esatto quanto affermato nel primo motivo e, cioè, che la Corte territoriale avrebbe escluso la responsabilità del SS perché assente quel giorno dal cantiere. La ratio decidendi sulla quale si fonda la decisione riguarda, infatti, come si è detto, il riconoscimento di una efficienza causale autonoma della condotta dei vigili del fuoco in ordine alla verificazione dell'evento e non l'assenza del SS dal cantiere. Ciò premesso, si osserva che in materia di responsabilità aquiliana, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause posto dall'art. 40 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad 11 دو ognuna di esse efficienza causativa, trova il suo necessario temperamento nel principio della causalità sufficiente, o della causalità giuridica, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 dello stesso codice, in base al quale, se una di tali azioni - Che può consistere anche nel comportamento della vittima Bisulti, per la - le altre causesua sufficienza, tale da rendere irrilevanti preesistenti, risponde dell'evento dannoso soltanto l'autore della condotta sopravvenuta, alla quale deve riconoscersi esclusiva rilevanza giuridica rispetto alla produzione dell'evento (Cass. 7 aprile 1988, n. 2737; v. pure: Cass. 26 febbraio 1998, n. 2051; Cass. 27 maggio 1995, n. 5923; Cass. 15 gennaio 1996, n. 268; Cass. 6 marzo 1997, n. 2009; Cass. 30 agosto 1997, n. 11386; Cass. 17 novembre 1997, n. 11386 ). Questa Corte ha poi in più occasioni affermato che l'accertamento del giudice del merito circa la rilevanza causale Esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 26 febbraio 1998, n. 2051; Cass. 6 marzo 1997, n. 2009; Cass. 2 ottobre 1998, n. 9794; Cass. 17 maggio 2001, n. 6767). La Corte d'appello ha fatto applicazione del principio di causalità efficiente e della giurisprudenza di questa Corte sopra indicata, cosicché non si riscontra alcuna violazione di legge. 12 r L'accertamento in tema di nesso di causalità, poi, è sorretto da una motivazione completa e logica, scevra dalle contraddizioni indicate dai ricorrenti, le cui censure appaiono rivolte non alla base del convincimento del giudice, bensì, inammissibilmente in questa sede, al convincimento stesso, espresso in modo difforme dalle aspettative. Appare priva di fondamento anche la specifica censura rivolta alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto che il comportamento dei Vigili del fuoco aveva interrotto il nesso di causalità, poiché mentre colpa e nesso di causalità erano provati a carico del SS, l'intervento dei vigili del fuoco si inseriva nel nesso causale innescato dal comportamento colpevole di chi aveva chiesto il loro doveroso intervento. La Corte territoriale ha, infatti, enunciato un corretto di principio affermando che, pur se l'intervento dei vigili del fuoco, caratterizzato per la doverosità, l'esclusività e la volontaria assunzione del rischio e l'autonomia operativa, di per sé non realizza un fattore interruttivo del nesso eziologico tra l'attività del colpevole e l'evento dannoso, tuttavia può aversi interruzione della serie causale quando l'azione dei vigili si ponga, per imprudenza, imperizia o negligenza, quale causa autonoma determinante l'evento di danno. E sulla base di questo principio ha accertato, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, che il comportamento colposo dei vigili del fuoco, con 13 r efficienza causale esclusiva, aveva interrotto il nesso di causalità tra l'iniziale incendio e la morte e il ferimento dei vigili. E' pure infondata la prospettazione secondo cui l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che il dubbio sul nesso eziologico si risolveva a vantaggio del convenuto violerebbe l'art. 2697 c.c. e darebbe luogo ad un vizio della motivazione. Per un verso infatti la Corte territoriale altro non ha fatto che richiamare il principio generale secondo cui la prova sul nesso di causalità è a carico del danneggiato (Cass. 20 agosto 2001, n. 10609; Cass. 23 maggio 2001, n. 7026; Cass. 20 aprile 2001, n. 4792; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2044), per altro verso il punto il questione è privo di rilevanza, conseguendo la decisione non ad una valutazione della distribuzione dell'onere della prova tra le parti, ma ad un positivo accertamento sulla rottura del nesso di causalità in conseguenza della condotta dei vigili. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. I ricorsi incidentali tardivi proposti da RE SS e dalla Siec S.r.l., espressamente qualificati come condizionati, restano assorbiti. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio per cassazione
P.Q.M.
14 r La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbiti gli l'incidentali; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 20 dicembre 2011 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. сер ниго Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 173.07 Gina Casoli L CANCELLERE C1 Gina Casoli 1100 2.111 458 5165 TOT. 180,76 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registry find23135 79 MON versone 18076 CENTO TANTA 1760 15