Sentenza 17 marzo 2000
Massime • 1
L'esclusione sancita dall'art. 3, lett. b)- n. 1 D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 per i delitti previsti dall'art. 71, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 685 del 1975, in caso di applicazione delle circostanze aggravanti di cui al successivo art. 74, deve intendersi riferita alla sussistenza e concreta incidenza delle circostanze stesse in relazione alla loro ontologica valenza circostanziale e alla configurabilità delle connotazioni fattuali dalle medesime descritte, prescindendosi del tutto dagli effetti sanzionatori e dalla misura della loro influenza sulla determinazione della pena. (Fattispecie relativa alla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da tre o più persone, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto del tutto irrilevanti sia la trasformazione di essa da circostanza ad effetto speciale in circostanza ad effetto ordinario ad opera della legge n. 162 del 1990, sia la concessione di attenuanti equivalenti, non esclusiva della sua "applicazione").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 17/03/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. " CE IO " N. 2044
3. " DE RD GI " REGISTRO GENERALE
4. " GIRONI EMILIO " rel. est. N. 45495/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RC GI n. il 28.10.1962
avverso ordinanza del 19.07.1999 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galasso per l'inammissibilità.
Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato istanza di applicazione del condono di cui al D.P.R. n. 394/1990 proposta da RC GI in forza dell'esclusione oggettiva prevista dall'art. 3, lett. b), n. 1) del decreto di clemenza quanto alle pene inflitte per i delitti di cui all'art. 71, commi 1, 2, 3 l. n. 685 del 1975, ove siano state applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74, ed ha ritenuto ininfluenti ai fini della decisione le modifiche intervenute con la legge 26.6.1990 n. 162 in ordine alla disciplina delle aggravanti, ritenute nel decreto ostative alla concessione del beneficio per la loro valenza ontologica ed a prescindere dall'entità degli aumenti di pena da esse derivanti. L'interessato ha proposto personalmente ricorso, ribadendo la tesi dell'inapplicabilità della causa di esclusione del beneficio di cui al citato art. 3, lett. b), n. 1 per effetto delle modificazioni normative apportate dalla l. n. 162/1990, che hanno trasformato da circostanza ad effetto speciale a circostanza ad effetto ordinario l'aggravante del fatto commesso da tre o più persone, ed evidenziando che non poteva ritenersi a sè applicata la circostanza aggravante specifica di cui all'art. 74 l. n. 685/1975 essendogli, invece, stata applicata, quale norma più favorevole, la disciplina sopravvenuta.
Nel ribadire, con "motivi aggiunti e note di replica" il predetto punto di vista, il difensore prospetta, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett b), n. 1 D.P.R. n.394/1990 in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. quanto all'esclusione dall'applicazione dell'indulto dei delitti di cui all'art. 71 l. n. 685/1975 anche ove sia stato applicata la circostanza aggravante ad effetto comune di cui all'art. 73, co. 6 d.p.r. n. 309/1990 (già art. 14 l. n. 162/1990) in luogo di quella di cui all'art. 74, co. 1, n. 2 l. n. 685/1975). Il ricorso è infondato.
L'esclusione sancita dall'art. 3, lett. b), n. 1) D.P.R. n. 394/1990 deve, invero, intendersi dal legislatore riferita alla sussistenza e concreta incidenza delle aggravanti in relazione alla loro ontologica valenza circostanziale ed alla configurabilità delle connotazioni fattuali dalle medesime descritte, del tutto prescindendosi dagli effetti sanzionatori e dalla misura della loro influenza sulla determinazione della pena, anche alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene le circostanze aggravanti in questione "applicate" anche se ritenute equivalenti alle attenuanti e, dunque, senza alcun aumento della pena base. Nel caso in esame, in cui viene in rilievo l'aggravante del concorso di tre o più persone nel reato, identica essendo la descrizione dell'elemento circostanziale tanto nell'art. 74, c. 1, n. 2) l. n.685/1975 che nell'art. 73, co. 6, D.P.R., n. 309/1990, non può
dubitarsi dell'avvenuta "applicazione" dell'aggravante ostativa alla fruizione del beneficio, per di più mediante aumento della pena base, sia pure entro i limiti consentiti dalla nuova normativa. Manifestamente infondata deve, infine, ritenersi la questione di legittimità costituzionale prospettata dal difensore, non ravvisandosi alcuna violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (mentre del tutto inconferente appare il richiamo agli artt. 27 e 111 Cost. pure genericamente compiuto nei motivi nuovi) nel consentire l'applicazione dell'indulto in presenza di circostanze aggravanti comuni e nel negarla in caso di applicazione di aggravanti specifiche, sua pure non più ad effetto speciale, data l'evidente diversità delle situazioni di fatto disciplinate e la ragionevolezza dell'uso del potere discrezionale da parte del legislatore;
decisamente incongruo dovrebbe, invece, ritenersi negare il beneficio in caso di applicazione delle aggravanti di cui all'art. 74 l. n.685/1975, pur se, come ormai statuito dalla giurisprudenza di questa corte, bilanciate da attenuanti equivalenti, e concederlo, invece, in caso di applicazione dell'ontologicamente identica circostanza specifica, prevista dalla nuova disciplina, che abbia addirittura comportato il concreto aumento della pena-base del reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000