Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 2044
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Sentenza 17 marzo 2000

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L'esclusione sancita dall'art. 3, lett. b)- n. 1 D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 per i delitti previsti dall'art. 71, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 685 del 1975, in caso di applicazione delle circostanze aggravanti di cui al successivo art. 74, deve intendersi riferita alla sussistenza e concreta incidenza delle circostanze stesse in relazione alla loro ontologica valenza circostanziale e alla configurabilità delle connotazioni fattuali dalle medesime descritte, prescindendosi del tutto dagli effetti sanzionatori e dalla misura della loro influenza sulla determinazione della pena. (Fattispecie relativa alla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso da tre o più persone, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto del tutto irrilevanti sia la trasformazione di essa da circostanza ad effetto speciale in circostanza ad effetto ordinario ad opera della legge n. 162 del 1990, sia la concessione di attenuanti equivalenti, non esclusiva della sua "applicazione").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 2044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2044
    Data del deposito : 17 marzo 2000

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