Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13844 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002, proposto da:
OV IF, elettivamente domiciliato in Roma, V. Simone De Saint Bon n. 61, presso l'avv. Maurizio Discepolo, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, e UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di MACERATA (non di Bologna) in persona del Prefetto, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, V. dei Portoghesi n. 12.
- controricorrenti -
avverso il decreto del Giudice Unico del Tribunale di Macerata dell'11 marzo 2002. Udita, all'udienza del 3 ottobre 2003, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dr. CAFIERO Dario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il cittadino croato SI VI proponeva ricorso al Tribunale di Macerata contro il provvedimento del locale Prefetto del 25 febbraio 2002, che l'aveva espulso dall'Italia, ai sensi dell'art. 13, 2^ comma, lett. b, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per non aver chiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale.
Il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento espulsivo, per non esser stato tradotto nella lingua d'origine di lui, o in inglese, francese o spagnolo, ai sensi del comma 7^, dell'art. 13, del D.Lgs. 286 del 1998; il Giudice del Tribunale adito, con decreto dell'11 marzo 2002, ha respinto l'opposizione, presumendo la conoscenza della lingua italiana del VI, in quanto lo stesso aveva reso dichiarazioni ai Carabinieri verbalizzate in detta lingua. Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso con quattro motivi il VI;
il Ministero dell'Interno e il Prefetto di Macerata hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve rilevarsi che nel controricorso vengono indicate come parti che resistono il Ministero dell'Interno e il Prefetto di "Bologna", con palese errore materiale nell'indicazione della città che può essere solo "Macerata".
Invero nella premessa del controricorso si scrive: "Il sig. VI SI è un cittadino croato, entrato clandestinamente in Italia il 10 febbraio 2002, che non chiedeva il permesso di soggiorno entro otto giorni: non avendovi provveduto, il 25 febbraio 2002 è stato emesso nei suoi confronti decreto d'espulsione impugnato con ricorso respinto dal Tribunale di Macerata mediante il provvedimento impugnato da controparte".
È chiaro che l'atto difensivo, in quanto presuppone il ricorso di VI SI, il quale aveva evocato in causa non il Prefetto di Bologna ma quello di Macerata, è affetto da mero errore materiale nell'indicazione di detto ultimo Prefetto da ritenere controricorrente, al quale quindi non va rinnovata la notifica del ricorso, effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato e non presso la sua sede e in proprio (S.U. 7 novembre 2000 n. 118), avendo l'avvenuta difesa e resistenza del soggetto evocato in causa sanato la nullità della notifica del ricorso per Cassazione. Deve peraltro dichiararsi il difetto di legittimazione sostanziale passiva del Ministro dell'Interno (Cass. 6 febbraio 2003 n. 5268, 5 aprile 2002 n. 4847, 13 febbraio 2002 n. 2036 e 7 luglio 2000 n. 9084); come risulta dall'art. 13-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dalla novella del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 113, nel ricorso contro l'espulsione amministrativa, il contraddittorio si instaura tra lo straniero espulso e l'autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione, che è stato nel caso il Prefetto di Macerata, quale preposto all'Ufficio Territoriale del Governo, secondo la dizione adottata dalla data di entrata in vigore del D.L. 30 luglio 1999 n. 300. È quindi inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno e il controricorso di questo.
2. Il primo motivo di ricorso censura il Tribunale per violazione dell'art. 13 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come aggiunto dall'art. 3 D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 113, che sancisce che la decisione sul ricorso all'A.G. sia emessa con provvedimento adottato "sentito l'interessato, nei modi di cui all'art. 737 e ss. c.p.c.", per non aver disposto il Tribunale di Macerata la comunicazione al ricorrente della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, così impedendo all'opponente l'esercizio del diritto di difesa e violando l'art. 102 c.p.c. e i principi del giusto processo. In subordine, in caso di rigetto del motivo di ricorso che precede, si deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 bis del D.Lgs. n. 286/98, aggiunto dall' art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 113,
che prevede la notifica del ricorso col decreto di fissazione dell'udienza in calce allo stesso, all'autorità che ha emesso il provvedimento espulsivo, perché solo ad essa sarebbe consentito di esercitare il diritto di difesa, se non si ritenesse necessaria la comunicazione della data dell'udienza di comparizione pure al ricorrente, in contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 Cost. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 13, comma secondo, lett. b, del D.Lgs. 286/98, per eccesso di potere, per l'ingiustizia e erroneità manifesta, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione, dei provvedimenti di espulsione che si agganciano a sole ragioni formali, come quella della omessa tempestiva richiesta di permesso di soggiorno dopo l'ingresso in Italia.
Il quarto e ultimo motivo d'impugnazione lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 286/98, perché l'atto d'espulsione è stato comunicato al ricorrente in italiano e non tradotto in croato e s'è così impedito al destinatario una reale difesa contro le contestazioni mossegli.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato perché, come ha più volte rilevato questa Corte, "nel procedimento camerale introdotto dall'opposizione al decreto espulsivo dello straniero, di cui agli artt. 13 e 13 bis D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, incombe al giudice del merito il dovere di verificare che, in rapporto all'udienza fissata, sia avvenuta la tempestiva convocazione di entrambe le parti" (Cass. 4 aprile 2003 n. 5266), perché in esso "il giudice deve in ogni caso sentire l'interessato per il disposto dell'art. 13, comma nono, del D.lgs. 286 del 1998 (nel testo precedente alle modifiche di cui alla legge 189/2002)" (così Cass. 4 marzo 2003 n. 3154). S'è quindi ritenuto nullo il provvedimento che definisce il giudizio conseguente al ricorso contro l'espulsione amministrativa dello straniero, "se l'opponente non è stato posto in condizione di essere sentito in camera di consiglio, per non essergli stata data comunicazione dell'udienza di comparizione" (Cass. 16 luglio 2002 n. 10303, 5 dicembre 2001 n. 15413, 9 novembre 2001 n. 13865, 17 novembre 2000 n. 14902). Il carattere contenzioso del procedimento camerale de quo, confermato dall'art. 13 bis del D.Lgs. 286/98 come aggiunto nel 1999, norma che impone la comunicazione dell'udienza di trattazione all'autorità che ha disposto l'espulsione, comporta che, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 Cost., come novellato dalla L. cost. 23 novembre 1999 n. 2, con effetti ovviamente cogenti, pure detto procedimento deve svolgersi "nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale". Pure dopo la legge 189 del 2002, che non contiene l'espresso inciso "sentito l'interessato", le norme a garanzia della difesa tecnica all'espellendo e relative alla presenza d'un interprete, se necessario, implicitamente impongono che l'udienza di trattazione fissata in calce al ricorso dal giudice adito per l'opposizione all'espulsione, sia comunicata a cura della Cancelleria al ricorrente oltre che al Prefetto che ha ordinato l'espulsione stessa, come è imposto dall'art. 13 bis del D. Lgs. 286/98, norma rimasta immutata.
Conseguente all'accoglimento del primo motivo di ricorso è l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale da dichiarare inammissibile;
gli altri motivi di ricorso restano assorbiti dall'accoglimento di quello pregiudiziale relativo alla violazione del diritto di difesa.
Deve quindi cassarsi il provvedimento impugnato e la causa va rimessa al Tribunale di Macerata, in persona di diverso Giudice unico, perché decida sul ricorso dopo aver comunicato a mezzo della Cancelleria a entrambe le parti l'udienza di comparizione e trattazione e perché provveda nel merito e sulle spese anche della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei confronti del Prefetto di Macerata;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, pure per le spese della presente fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004