Sentenza 12 aprile 2017
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del GIP che, sulla richiesta di incidente probatorio proposta dal pubblico ministero, si limiti a restituire gli atti a quest'ultimo, affinchè provveda all'indicizzazione del fascicolo senza pronunciarsi nel merito della richiesta, atteso che tale provvedimento non si pone al di fuori del sistema processuale, ma costituisce un atto interlocutorio che appartiene alla fisiologia del rapporto di collaborazione tra uffici e che non determina una stasi del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Diniego d’incidente probatorio e teste vulnerabile: il recente approdo delle sezioni uniteErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 3 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2017, n. 32142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32142 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2017 |
Testo completo
32142-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: 647 . 7/2017 Luisa BIANCHI -- Presidente - Sent. n CC 12/04/2017 Fausto IZZO - Consigliere - - Ugo BELLINI R.G.N. 51629/2016 - Consigliere - Alessandro RANALDI Consigliere - Alessandro D'ANDREA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI' nei confronti: CA ES nata il [...] a [...] nato [...] a [...] A PIANISI avverso l'ordinanza del 15/11/2016 del GIP TRIBUNALE di FORLI' sentita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro D'ANDREA; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. ADD 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 settembre 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì accoglieva parzialmente la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 24 giugno 2016, disponendo l'archiviazione nei confronti di tutti gli indagati in relazione al delitto di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen., per condotta ascrivibile a colpa medica, con la sola eccezione di FR VI e NG TI, rispetto ai quali disponeva procedersi allo svolgimento di ulteriori indagini, tra cui anche la celebrazione di un incidente probatorio avente ad oggetto una perizia medico legale.
1.1. In adempimento alla superiore indicazione, il Pubblico Ministero formulava richiesta di incidente probatorio, su cui il G.I.P. emetteva, in data 15 novembre 2016, il provvedimento "Visto, si restituisce con preghiera di restituire il fascicolo indicizzato anche al fine di valutare l'espletamento o meno delle indagini disposte da questo giudice con ordinanza 29/9/2016 e non reperite in atti a un primo sommario controllo, essendo necessaria l'indicizzazione per una esaustiva consultazione del fascicolo".
2. Contro tale provvedimento il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, in quanto affetto da abnormità, sia a titolo derivativo che originario.
2.1. In primo luogo, infatti, è da ritenersi abnorme, conformemente a consolidata esegesi giurisprudenziale, il provvedimento con cui il G.I.P., rigettando la richiesta di archiviazione e disponendo lo svolgimento di indagini suppletive, ha ordinato al Pubblico Ministero di richiedere l'incidente probatorio per espletare un accertamento peritale, considerato che, attraverso tale modalità, il giudice ha esercitato poteri di stretta pertinenza del P.M.
2.2. Parimenti abnorme, quindi, è il provvedimento con cui il G.I.P., una volta comunque avanzata la richiesta di incidente probatorio, ha invitato il P.M. ad indicizzare il fascicolo, considerato che trattasi di una decisione interlocutoria non consentita da nessuna previsione normativa, oltre che finalizzata ad esercitare un potere di controllo sull'operato investigativo del P.M., che inopportunamente diviene il protagonista delle indagini.
3. Con requisitoria scritta depositata il 2 febbraio 2017, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando come il provvedimento impugnato, a prescindere dalle motivazioni per cui era stata richiesta l'indicizzazione, non possa comunque essere considerato abnorme, in quanto, non trattandosi di un atto nullo, non determina né un'indebita regressione, né una stasi del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Rob 2 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2. In primo luogo di nessun pregio è il motivo con cui il ricorrente eccepisce l'abnormità dell'ordinanza del 29 settembre 2016 con cui il G.I.P., rigettando la richiesta di archiviazione e disponendo lo svolgimento di indagini suppletive, ha ordinato al Pubblico Ministero di richiedere l'incidente probatorio per espletare un accertamento peritale, considerato che trattasi di provvedimento non oggetto di impugnazione in questa sede, e quindi avulso dal diretto esame di questa Corte.
3. Nel procedere, invece, alla valutazione del provvedimento effettivamente impugnato, deve essere osservato come sia manifestamente infondata la doglianza con cui il P.M. ricorrente chiede che sia annullata - in quanto affetta da abnormità, sia a titolo derivativo che originario l'ordinanza del 15 novembre 2016 con cui il G.I.P., già investito di richiesta di incidente probatorio, ha restituito gli atti al P.M., invitandolo a provvedere all'indicizzazione del fascicolo. Tale modus operandi appare conforme, invero, alla diffusa prassi - di comune esperienza per cui sussiste una diretta interrelazione tra gli uffici giudiziari, e dunque anche tra quello - del G.I.P. e la Procura della Repubblica, fattualmente realizzata attraverso l'adozione di atti di natura interna, e cioè di provvedimenti interlocutori, volti a favorire, per finalità acceleratorie e di semplificazione, scambi diretti ed immediati tra gli uffici. In tal maniera è certamente possibile ottenere soluzioni e chiarificazioni in maniera rapida, propedeutiche all'adozione di successivi atti formali e definitivi. Talune di queste situazioni sono state anche rimesse all'attenzione di questa Corte, essendo stata, ad esempio, ritenuta di natura interlocutoria l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, in caso di genericità o indeterminatezza del capo di imputazione, sollecita il P.M. ad adottare le opportune precisazioni ed integrazioni, indicandogli gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 6044 del 27/09/2016, dep. 2017, Zidi, Rv. 268898). Con riferimento ad un'ipotesi di interrelazione tra G.I.P e P.M. conseguente alla proposizione di una richiesta di archiviazione, è stato affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il G.I.P. restituisce gli atti al P.M. perché prima provveda sulla destinazione delle cose in sequestro, atteso che tale provvedimento non si pone al di fuori del sistema processuale (costituendo un atto interlocutorio che appartiene alla fisiologia del rapporto di collaborazione tra uffici) né determina la stasi del procedimento (Sez. 5, n. 24141 del 24/04/2002, Sangregorio, Rv. 222047). Le motivazioni addotte a supporto di tale ultima decisione sono senz'altro riproponibili anche nel caso di specie, non potendosi certamente ritenere atto abnorme neanche quello con cui il G.I.P. dispone come avvenuto nel caso di specie la restituzione di una richiesta di 3 GOD incidente probatorio al P.M. invitandolo a provvedere all'indicizzazione del fascicolo, onde favorirne una migliore consultazione. Si tratta, infatti, di un atto interlocutorio, certamente non vietato, che, per sua natura, non risulta espressamente impugnabile. D'altro canto, non è neanche impugnabile la mancata osservanza dell'art. 3 del D.M. 30 settembre 1989, n. 334, che disciplina la materia dell'indicizzazione degli atti processuali, sul presupposto che, avendo essa natura regolamentare, eventuali sue violazioni non determinano alcuna causa di nullità degli atti (Sez. 3, n. 17195 del 25/03/2010, Qiu, Rv. 246986), stante il principio di tassatività delle cause di nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen. L'inoppugnabilità del provvedimento gravato rende, quindi, inammissibile l'impugnazione. Unica eccezione a tale assunto potrebbe essere costituita dall'ipotesi in cui la dedotta illegittimità sia tale da assumere il carattere dell'abnormità. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, in proposito, come sia affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). Alla stregua di tali parametri, allora, non può sussistere dubbio alcuno in ordine al fatto che l'impugnazione in questa sede proposta sia inammissibile, essendo l'atto gravato, ad un tempo, inoppugnabile e non affetto da qualsivoglia profilo di abnormità, non ponendosi né al di fuori del sistema processuale la restituzione degli atti al P.M. perché provveda ad un atto certamente rientrante nella sua competenza, come la indicizzazione del fascicolo processuale, si configura come un atto interlocutorio privo di statuizioni, appartenente alla fisiologia del rapporto di collaborazione tra gli uffici giudiziari - né, pur rientrando nell'ambito di un potere riconosciuto all'organo che lo ha pronunciato, determinando un'indebita regressione o la stasi del procedimento, atteso che, nel caso di specie, il G.I.P., sempre rimanendo nella fase delle indagini preliminari, non ha preso ancora decisione sulla richiesta di incidente probatorio avanzata dal P.M., che, anzi, con maggiore contezza può adottare nel momento in cui si trova a poter disporre di un fascicolo indicizzato, e dunque meglio consultabile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. D Così deciso in Roma il 12 aprile 2017 D 4 A Il Consigliere estensore Alessandro D'Andrea Авентин Одарка 5 Il Presidente Luisa BianchiB iend Depositata in Cancelleria Oggi, 4 LUG. 2017 1803 Il Funzionario diziario Patrizia Corra