Sentenza 14 luglio 2011
Massime • 1
In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ.
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In materia di inquinamento atmosferico, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione non è uniforme in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art.674 c.p., in caso di mancato superamento dei limiti di legge. Secondo un primo orientamento “il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento” (in motivazione viene precisato …
Leggi di più… - 2. Reato di getto pericoloso di coseDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 25 novembre 2022
Getto pericoloso di cose: cos'è Getto pericoloso di cose: bene giuridico tutelato Quando si configura il getto pericoloso di cose Getto pericoloso di cose: quali sono le sanzioni La giurisprudenza sul getto pericoloso di cose Getto pericoloso di cose: cos'è [Torna su] L'art. 674 del codice penale punisce il reato di getto pericoloso di cose. La norma così recita: "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o …
Leggi di più… - 3. Cani maleodoranti e maleducati: due reati (Cas.s 45230/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
E' reato non provvedere ad adeguata pulizia dei cortili ove vengono custoditi cani e non impedire l'abbaiare e latrare continuo, anche notturno. Cassazione penale Sez. III, Sent., (ud. 03/07/2014) 03-11-2014, n. 45230 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: B.F.C., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 08/07/2030 del Tribunale di Reggio Emilia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
Leggi di più… - 4. Molestie olfattive: si deve avere riguardo al criterio della normale tollerabilitàMancusi Amilcare · https://www.diritto.it/ · 11 aprile 2017
La contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di “molestie olfattive” con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo al criterio della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza del 24 marzo 2017, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte d'appello di Trieste. La vicenda La pronuncia traeva origine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2011, n. 34896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34896 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 14/07/2011
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luca - Consigliere - N. 1708
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 4767/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER SS N. IL 29/12/1982;
avverso la sentenza n. 285/2008 TRIB. SEZ. DIST. di MONREALE, del 02/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Che con sentenza del 2 dicembre 2010 il Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Monreale, ha condannato ER SA all'ammenda di 200 Euro, per il reato di cui agli artt. 110 e 674 c.p., perché in concorso con altri minorenni, aveva bruciato svariate quantità di fili di rame e rivestimenti di plastica provocando emissioni di fumo atte ad offendere e molestare persone, in Altofonte il 29 luglio 2006;
che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto non essendo stato accertato il superamento dei limiti imposti dalla legge non poteva essere ritenuto sussistente il reato e comunque non era sufficiente la prova della astratta idoneità delle immissioni ad arrecare disturbo;
il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'ipotesi ascritta sia un reato di pericolo, mentre ciò vale per la prima ipotesi della fattispecie (getto di cose) e non in riferimento alla seconda (emissione di fumi) per la quale è necessario che l'attività di emissioni avvenga al di fuori dei limiti prevista dalla regolamentazione in materia;
il superamento dei limiti non sarebbe emerso dagli atti processuali, in quanto il giudice avrebbe dato credito alla capacità olfattiva degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti;
Considerato che non esistendo una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, il reato di cui all'art. 674 c.p. è configurabile addirittura anche nel caso di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera" (Sez. 3, n. 2475 del 9/10/2007, Alghisi e altro, Rv. 238447). L'evento del reato, infatti, consiste nella molestia, che ,nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (in tal senso Sez. 1, n. 16693 del 27/3/2008, Polizzi, Rv. 240117);
che inoltre nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, "il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti" (in tal senso, Sez. 3, n. 19206 del 27/3/2008, Crupi, Rv. 239874);
che i giudici di merito hanno posto in evidenza gli elementi in base ai quali hanno ritenuto provato il reato ascritto al ricorrente con motivazione congrua e logica, dando atto che a seguito di segnalazione per il disturbo olfattivo arrecato, i Carabinieri avevano accertato che l'imputato, ed altri, stavano alimentando un falò, bruciando il rivestimento in plastica di 15 Kg di rame e così provocando un fumo acre che si incanalava nella valle e raggiungeva le abitazioni fino a circa seicento metri di distanza;
che pertanto i motivi di ricorso risultano infondati e, di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011