CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2023, n. 29913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29913 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA TR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 6/10/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile, avvocato Emanuele Randazzo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso e insistito pe la liquidazione delle spese processuali;
udito per il ricorrente l'avvocato Vincenzo Zummo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione nei confronti di TR RA per il reato di cui agli Penale Sent. Sez. 6 Num. 29913 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 13/04/2023 articoli 56, 319 -quater e 81, secondo comma, cod. pen. commesso in Palermo sino al 15 maggio 2020. La sentenza ha confermato, altresì, la condanna del RA al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno, liquidato in euro cinquemila, in favore della parte civile, AO AB. Le sentenze di merito hanno ritenuto TR RA colpevole del reato di tentata induzione indebita perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di maresciallo aiutante della Guardia di Finanza in servizio presso il Secondo nucleo operativo metropolitano cli Palermo e quindi pubblico ufficiale, abusando della sua qualità compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre AO AB, persona offesa e querelante nell'ambito di un procedimento pendente la Procura di Palermo per il reato di truffa a carico di RA EI, con indagini assegnate al RA, a corrispondergli la somma di auro 1.000, alla quale al momento della dazione aggiungeva l'ulteriore richiesta di euro 200,00, in cambio di un suo intervento per la spedita definizione del procedimento, con risarcimento del danno ad opera degli indagati del reato di truffa, non riuscendo nell'intento per la mancata adesione alla istigazione da parte del AB. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore di TR RA denuncia: 2.1. erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli articoli 56 e 319 quater cod. pen. per carenza degli elementi costitutivi del delitto in esame, la supremazia specifica del presunto autore del reato e il vantaggio ingiusto che l'autore si prefiggeva di raggiungere. Premesso che AO AB non rivestiva la qualità di indagato o persona sottoposta ad indagini amministrative, l'imputato non avrebbe potuto esercitare su di lui alcuna pressione indebita così come richiesto dall'articolo 319 -quater cod. pen. né è stata accertata alcuna forma di pressione che il ricorrente avrebbe esercitato nei confronti del AB che, del resto, si è autodefinito agente provocatore sicché, al più, era egli stesso a suscitare nei suoi c:onfronti l'induzione da parte del RA. E' carente l'elemento della prospettazione del vantaggio indebito anche tenuto conto che nella vicenda in esame l'iniziativa della remissione di querela era partita dalle persone sottoposte ad indagini a seguito di denuncia- querela del AB (la signora RA EI e il marito) c:he avevano chiesto di mettersi in contatto con il AB per definire i loro rapporti. TR RA e AO AB si trovavano in una posizione paritaria, ragion per cui difetta qualsiasi aspetto riconducibile all'abuso costrittivo del pubblico ufficiale;
2 2.2. violazione di legge, in relazione all'articolo 521, comma 2, cod. proc. pen. poiché la sentenza impugnata ha ampliato il titolo di responsabilità del ricorrente nella parte in cui ha fatto riferimento anche alla condotta costrittiva dell'imputato, attraverso le pressioni esercitate nei confronti della persona sottoposta ad indagini RA EI, per assicurare un vantaggio ingiusto a favore del AB;
2.3. violazioni di legge per inosservanza degli articoli 74, 76, 78, 90 cod. proc. pen., 323-ter, comma primo, cod. pen., 9 I. 146 del 16 marzo 2006 dal momento che, in carenza di legittimazione ad causam, è stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile della presunta persona offesa, AO AB. La Corte ha escluso che il AB avrebbe assunto nella vicenda in esame la funzione di agente provocatore ma così non ha ricostruito correttamente la posizione del AB, sostanzialmente riconducendola a quella dell'agente infiltrato. Gli elementi acquisiti dimostrano, invece, la provocazione posta in essere dal AB proprio per le attività induttive e pressanti che egli ha svolto nei confronti del RA quando più volte lo aveva invitato a vedersi da soli fuori dal comando;
quando gli aveva consegnato, all'insaputa del RA, una busta contenente i soldi e, ancora, quando più volte aveva sollecitato il RA per chiamare direttamente RA EI e trovare un accordo economico. Rileva il ricorrente che anche il giudice di primo grado aveva ammesso la parte civile riconoscendole il ruolo di agente provocatore e addirittura dettando prescrizioni, poi violate, in relazione alle attività istruttorie che non potevano involgere la prospettazione degli elementi di responsabilità. La figura dell'agente provocatore è, allo stato, disciplinata dall'art. 323-ter cod. pen. che prescrive, come limite invalicabile, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 della I. 146 del 2006; 2.4. vizio di motivazione per effetto del travisamento della prova costituita dalle risultanze della perizia trascrittiva eseguita dalla consulente, dottoressa Lo Verde, depositata il 31 agosto 2021 relazione che, a pagina sei, smentisce che l'imputato avrebbe pronunciato la frase, ritenuta fondativa del reato in esame, "mi servirebbe puru u telefono". La sentenza impugnata (a pagg. 30 e 31), ha valorizzato tale espressione, sostenendo trattarsi di una proposizione non contestata dalla difesa, e che era relativa ai danni pretesi dal AB in relazione non solo a quelli subiti dall'auto ma anche a quelli del telefono che, nell'occasione dell'incidente si era rotto. La Corte di merito, invece, ha omesso di esprimere valutazioni sulla frase mancante e ritenuta altamente indiziante a carico del RA;
2.5. vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà della stessa e travisamento della prova rispetto agli esiti della perizia trascrittiva disposta nel secondo grado di giudizio nella parte in cui la sentenza impugnata tratta del ritrovamento della busta contenente il denaro attribuendo al ricorrente alla 3 conoscenza del suo contenuto a fronte di un'assenza totale di richieste induttive da parte del RA e di richieste qualificate di denaro o di richieste allusive al pagamento del telefono cellulare. 3. Il difensore della parte civile, AO AB, ha depositato memoria difensiva e richiesta di liquidazione delle spese processuali che ha reiterato all'udienza del 8 febbraio 2023 e all'udienza del 13 aprile 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza impugnata deve essere annullata sen2a rinvio perché la condotta contestata all'imputato deve essere riqualificata ai sensi dell'art. 322, comma terzo, cod. pen. con le statuizioni, in punto di conferma delle statuizioni civili e di pena, di seguito precisate. Il ricorso di TR RA deve essere rigettato nel resto. 2. Con la memoria difensiva depositata in vista dell'odierna udienza il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, relativa ,31 procedimento n. 9297/2020 R.N.R., e ha denunciato la nullità della richiesta di giudizio immediato, del decreto di giudizio immediato, della sentenza di prime grado e di quella impugnata sul rilievo che il 18 marzo 2022, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello, l'imputato era stato raggiunto, in relazione a diverso procedimento, da avviso di conclusione delle indagini avendo così potuto constatare che in tale nuovo procedimento si trovavano anche atti afferenti all'odierno procedimento, mai depositati, sebbene relativi alla vicenda in contestazione perché aventi ad oggetto le intercettazioni telefoniche delle utenze in uso a EI RA e LL LO: a questo riguardo nella memoria viene riportata anche una conversazione del 15 maggio 2020 intercorsa tra NT AM e LL LO, marito della EI, oltre alla informativa di polizia giudiziaria che, sebbene relativa al procedimento in esame, era stata depositata integralmente solo nel procedimento 9297/2020. Il ricorrente sostiene che la mancata allegazione di tali risultanze al procedimento in corso ha violato il diritto di difesa (artt. 178, comma llett. b), e 179 cod. proc. pen.). Rileva, altresì, che nel presente procedimento, violando le disposizioni in tema di diritto di difesa, non sono stati riversati gli esiti delle indagini sulle copie forensi estratte dal personal computer e dai telefoni cellulari in uso al RA. I rilievi difensivi sono, prima ancora che generici, intempestivi, essendo stati depositati solo in vista dell'odierna di discussione sul tema della qualificazione giuridica del fatto e non entro i termini di quindici giorni prima dell'udienza fissata all'8 febbraio 2023, e, comunque, indeducibili poiché l'imputato si è avvalso della 4 scelta del rito abbreviato, chiedendo di essere giudicato sulla base degli atti acquisiti sui quali si è svolto il pieno contraddittorio. In ogni caso, le circostanze allegate sono relative a fatti che non vengono in rilievo nel presente procedimento ma ai rapporti intercorsi tra RA TR e LL LO, marito di EI RA, oggetto del separato procedimento iscritto a carico del RA per il reato di cui all'art. 326 cod. pen.. E', infine, del tutto generico, perché non se ne coglie la incidenza sulla ricostruzione dei fatti per cui si procede, il rilievo difensivo in merito alla mancata acquisizione delle trascrizioni delle risultanze delle copie forensi dei file e documenti estratti dai devices in uso all'imputato. 3. Il tema posto dall'odierno ricorso attiene, ad avviso del Collegio, alla corretta qualificazione giuridica del fatto per cui è intervenuta condanna che il ricorrente ha contestato con il primo motivo di ricorso sull'assunto - ribadito anche dalle conclusioni svolte nell'odierna udienza che, invece, andrebbe sussunto nella fattispecie di tentata truffa commessa in concorso con AO AB, non essendo ravvisabile nei fatti alcuna condotta costrittiva o intimidatoria dell'imputato ma, al più, un accordo finalizzato a far conseguire al AB il risarcimento dei danni subiti, senza alcun vantaggio indebito per il maresciallo RA, neppure richiesto o sollecitato al Callabrese. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza di prova di condotte induttive, così come dedotto dal ricorrente, le richieste e sollecitazioni avanzate dal maresciallo RA al AB dovessero essere sussunte nel delitto di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322, comma terzo, cod. pen, e all'udienza dell'8 febbraio 2023, in esito alla discussione, ha disposto il rinvio sottoponendo alle parti la questione della qualificazione giuridica del fatto poiché, alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost. e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte EDU, era necessario il contraddittorio su tale questione in diritto dal momento che la riqualificazione avrebbe potuto configurarsi come atto a sorpresa, suscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti della difesa, in relazione agli elementi costitutivi e della condotta materiale del reato di cui all'art. 322, comma terzo, cod. pen., che lo differenziano dal reato di cui all'art. 319 -quater cod. pen., anche nella ritenuta forma tentata. All'odierna udienza, oltre alle produzioni documentali "nuove", la difesa ha insistito per la riqualificazione del reato come delitto di tentata truffa in concorso e ha ribadito gli originari motivi di ricorso che devono essere esaminati, per ragioni di chiarezza espositiva, a partire dal motivo che contesta la ricostruzione del fatto e il risultato di prova che ne è conseguito. A tal riguardo, risultano generici, anche per aspecificità, e infondati, il terzo e quarto motivo di ricorso. La Corte di appello ha ritenuto accertato che AO AB la mattina del 6 maggio 2020 si era recato nell'ufficio del maresciallo RA per essere sentito in merito alla sua denuncia-querela proposta
contro
RA EI, relativa alla falsa denuncia di sinistro stradale, apprendendo dal maresciallo RA che la sua denuncia era fondata perché il teste indicato dalla EI a riscontro delle modalità di incidente nel quale era stata coinvolta si trovava in altra località, come era risultato dalle indagini sull'utilizzazione del cellulare del teste indicato dalla donna. Con una successiva telefonata (delle ore 16.54), TR RA aveva invitato il AB a tornare in caserma e gli aveva detto che anche RA EI aveva capito l'errore e che era disposta a risarcire il danno al AB se questi avesse rimesso la querela. AO AB riferiva che fin da questo momento il maresciallo RA gli aveva detto che lui aveva impiegato tanto tempo nelle indagini e che gli si era rotto il telefono del valore di circa mille euro sollecitandolo a chiedere una somma più alta di quella necessaria per le riparazioni dell'autovettura, affinché egli potesse pagarsi il telefono rotto. Il RA gli aveva anche consegnato un biglietto con il numero di telefono del marito della EI con il quale avrebbe dovuto mettersi in contatto per concordare le modalità del risarcimento danni. Il 7 maggio, nel corso di un ulteriore colloquio con il RA, da questi sollecitato e avvenuto per strada„ AO AB aveva registrato la conversazione, poi consegnata agli inquirenti insieme alla denuncia proposta il g. 8 maggio 2020. Lo stesso giorno e il successivo 11 maggio, TR RA aveva chiamato AB per chiedergli notizie in merito ai contat:ti con la EI e il marito (che AB non aveva avviato) e che, invece, venivano promossi dallo stesso RA che aveva quantificato in seimila euro il danno subito dal AB. Tali conversazioni venivano registrate da AO AB, al pari dell'incontro del 15 maggio durante il quale AB aveva consegnato all'imputato una busta bianca contenente mille euro che Corra° aveva riposto in una cartellina immediatamente sequestrata dagli inquirenti che procedevano al suo arresto in flagranza. Rileva il Collegio che il ricorrente propone, denunciando il vizio di travisamento della prova e vizio di motivazione, una lettura parcellizzata degli elementi di prova che, invece, i giudici del merito con decisioni sostanzialmente convergenti hanno ricostruito attraverso l'analisi delle dichiarazioni rese da AO AB e del contenuto delle conversazioni registrate dal AB. I giudici del merito hanno esaminato„ nella loro interezza e riportato in sentenza, interi passaggi delle conversazioni (e non singoli frammenti), pur 6 valorizzando alcuni passaggi che potevano essere estrapolati dalla lettura della perizia trascrittiva. Tale modus procedendi, se da un lato esclude che possa ravvisarsi il vizio di travisamento della prova in relazione al contenuto della conversazione del 7 maggio 2020 sulla frase "...si rumpiò il telefono" (frase proferita dal RA e riferita, secondo la prospettazione del ricorrente, ad una sua affermazione agganciata a quella del AB che sosteneva di avere riportato, nell'incidente, anche la rottura del telefono), dall'altro consente di enucleare un risultato di prova univoco alla stregua non solo delle dichiarazioni del AB (pretermesse dall'analisi difensiva) ma anche del contenuto della conversazione del 15 maggio 2020 (riportata a pag. 31 e ss. della sentenza impugnata) dalla quale risulta dalla viva voce del RA che questi era già andato alla TIM per informarsi del costo del telefono e che gliene avevano proposto uno del costo del 1.200 euro, il che aveva fatto lievitare l'importo che AB avrebbe dovuto chiedere alla EI, rispetto al precedente di cinquemila, a cinquemila duecento euro, tanto a conferma della ricostruzione della sentenza sulla persona cui sarebbe appartenuto il telefono rotto (TR RA e non AO AB), posto a giustificazione del preteso ristoro sollecitato dal maresciallo RA. Privi di fondamento si rivelano anche i rilievi della difesa, secondo cui TR RA non si sarebbe avveduto della consegna della busta bianca contenente mille euro, da parte del AB. La sentenza impugnata (pag. 23) ha infatti ricostruito le modalità di consegna della busta ed ha osservato che nel verbale di arresto e in quello di perquisizione e sequestro si dà atto che la busta si trovava in una cartellina verde intestata AB concludendo, del tutto logicamente, che la busta era già passata nella disponibilità del RA che l'aveva conservata nella cartellina. 4.Premesso che la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito è immune da censure, occorre verificare se i fatti così come accertati integrino il reato di tentativo di induzione indebita piuttosto che una fattispecie di corruzione e, più precisamente, di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322, comma terzo cod. pen. tenuto conto non solo dell'iniziativa della richiesta, partita dall'imputato, ma, soprattutto, del fatto che AO AB, dopo l'incontro del pomeriggio del 6 maggio nel quale era stato destinatario di una proposta "sospetta" aveva provveduto a registrare le conversazioni intrattenute con il Con -ao, aveva avvertito gli inquirenti e sporto denuncia, comportamenti che di per se contraddicono l'avvio di una trattativa. La ricostruzione della dinamica del rapporto tra l'imputato e AO AB aveva determinato i giudici del merito alla qualificazione giuridica del fatto ascritto 7 nei termini di tentativo di induzione indebita, escludendo la punibilità del AB ai sensi dell'art. 319 -quater, secondo comma cod. pen., sul presupposto che i reati di cui all'art. 319 -quater cod. pen. costituiscono due distinte fattispecie delittuose (e non una ipotesi di reato bilaterale) che si consumano in momenti diversi, sicché quella dell'agente, in relazione al reato di cui all'art. 319 -quater, comma 1, cod. pen., si realizza con la "induzione" del privato che, comunque, nel caso in esame non si era perfezionata per la mancata accettazione da parte del AB che aveva proposto denuncia, essendo irrilevante il conseguimento, o meno, di un vantaggio ingiusto. I giudici del merito avevano esaminato anche il tema della legittimazione processuale del AB a costituirsi parte civile nella duplice prospettiva della individuazione del perfezionamento e del momento di consumazione del reato di induzione indebita tentata e all'abuso dei poteri connessi alla funzione pubblica dell'imputato confutando così la tesi difensiva che, a riprova dell'attivo coinvolgimento del AB sottolineava che il costo finale dell'operazione sarebbe gravato sulla EI. Secondo la sentenza impugnata, in particolare, l'imputato aveva esercitato pressioni sul AB, con cui aveva avuto contatti frequenti, e, nella settimana precedente all'arresto, con cadenza quasi quotidiana, affinché questi accettasse del denaro dalla EI a titolo di ristoro del danno patito, risarcimento che, seppur lecito, sarebbe dovuto passare al vaglio della domanda risarcitoria da dispiegarsi nel processo penale e delle connesse lungaggini procedurali, laddove, grazie al ruolo e all'attività dell'imputato, AO AB avrebbe ottenuto pieno e immediato ristoro e, prosegue la sentenza impugnata, con abuso della qualità poiché, sul versante opposto, l'imputato aveva esercitato pressioni anche nei confronti della EI e del marito. La qualificazione giuridica del fatto contenuta nella sentenza impugnata è erronea poiché nel caso di specie è mancata, con riferimento al AB, destinatario diretto e immediato della proposta dell'imputato, la condotta intimidatoria e, pertanto, non può ritenersi configurabile il tentativo di induzione indebita che, per pacifica giurisprudenza, si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod pen. per la diversa natura del rapporto tra le parti, in quanto nel primo caso, il pubblico agente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, pone potenzialmente il privato in uno stato di soggezione mediante una richiesta perentoria, mentre, nel secondo caso, gli rivolge la sollecitazione ad un mero scambio di favori, senza estrinsecazione di alcuna condotta intimidatoria (Sez.6, n. 3750 del 21/10/2020, dep. 2021, Terracciano, Rv. 280834). 8 Il nucleo essenziale e imprescindibile della condotta induttiva - nella fase di selezione di tali condotte rispetto alle fattispecie della corruzione - è ravvisabile nella condotta del pubblico agente, alternativamente esercitata mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica (Sez.6, n. 7971 del 6/02/2020, Gatti, Rv. 278353), connotati della condotta che né la posizione processuale del AB, denunciante e non già indagato, né le modalità della condotta, che sono riprodotte dalle conversazioni registrate, consentono di ravvisare essendo documentata una mera sollecitazione, per quanto articolata e insistente, avanzata al AB per l'esercizio legittimo dei poteri e delle funzioni pubbliche rivestite e consistenti nella raccolta delle volontà del querelante e del querelato di rimettere e accettare la querela. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 -quater cod. pen., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di "favori", connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 12). La stessa sentenza impugnata ha ritenuto configurabile la condotta induttiva sulla scorta della reiterazione dei contatti - piuttosto che del loro effettivo contenuto - e della prospettazione al AB dei vantaggi che sarebbero derivati dalla remissione di querela, prospettazione che di per sé non possiede carattere cogente, ed ha escluso, altresì, che la conclusione del procedimento con remissione di querela integrasse un atto contrario ai doveri del pubblico ufficiale perché aderente sia alla volontà della EI che del AB che avrebbe conseguito immediatamente il risarcimento dei danni. Nel caso di specie, pertanto, il privato non è stato destinatario di forme, sia pur blande, di pressione al fine di indurlo ad accettare di versare all'imputato una parte della somma che avrebbe ottenuto da RA EI, in sede di remissione di querela, bensì vi è stata una mera sollecitazione ad addivenire ad un accordo nell'ambito del quale i diversi soggetti coinvolti agivano con parità di ruoli e senza la necessità di forma alcuna di prevaricazione. A ben vedere, nell'ideazione dell'accordo il ruolo del privato era determinante al pari di quello dell'imputato, posto che solo nel caso in cui AO 9 AB avesse deciso di concludere il procedimento, attraverso la remissione della querela, si sarebbe creato il presupposto per la creazione della "provvista" per il pagamento del prezzo della corruzione attraverso il risarcimento dei danni derivati a AO AB a seguito dell'incidente automobilistico. Sulla base della ricostruzione del fatto emerge, dunque, che la proposta illecita si è risolta nella tipica prospettazione di un accordo corruttivo finalizzato al compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio ricadenti sul pubblico agente. Da questo accordo, peraltro, non sarebbe derivato al AB un danno economico posto che il prezzo della corruzione sarebbe stato pagato mediante l'impiego di una quota dell'importo conseguito per effetto della remissione della querela e sarebbe stato posto a carico della EI. In definitiva, tutti i protagonisti della vicenda ne avrebbero tratto un vantaggio patrimoniale o, comunque, una utilità costituita, per la EI, dalla chiusura delle indagini senza un seguito processuale. Alla luce di tali considerazioni, il fatto accertato va inquadrato non già nello schema dell'induzione indebita, bensì in quello dell'istigazione alla corruzione, avendo l'imputato prospettato al privato, senza il ricorso a forme intimidatorie, un convergente interesse affinché si addivenisse alla remissione della querela in favore della EI, dalla quale sarebbe derivato un reciproco vantaggio cioè l'immediato ristoro del danno subito dal AB - che non presenta alcun profilo di illiceità - e il conseguimento, per il RA, di una utilità economica. 5.Proprio con riferimento al vantaggio che sarebbe derivato al AB, il ricorrente ha insistito per la diversa qualificazione giuridica del fatto nei termini di tentata truffa, commessa in concorso tra l'imputato e AO AB e, con il terzo motivo di ricorso, ne ha contestato la legittimazione processuale alla costituzione di parte civile sul rilievo che AB avrebbe agito come agente provocatore, al di fuori dei limiti che, anche in relazione ai reati di pubblica amministrazione, ne disciplinano il ruolo e la funzione attraverso la disposizione dell'art. 323-ter cod. pen.. Le argomentazioni difensive non sono fondate. I giudici del merito hanno esaminato il tema della legittimazione alla costituzione di parte civile di AO AB, in quanto persona offesa del reato di tentativo di induzione indebita, legittimazione che permane anche all'esito della diversa qualificazione giudica del fatto in istigazione alla corruzione ai sensi dell'art. 322, comma terzo, cod. pen.: una fattispecie, questa, a differenza di quella bilaterale di corruzione, monosoggettiva e strutturata sulla punibilità della mera condotta di sollecitazione all'offerta o consegna non dovute perché idonea a ledere non solo gli interessi della pubblica amministrazione alla quale appartiene 10 l'agente pubblico ma anche del soggetto destinatario di indebite richieste del pubblico funzionario, collegate all'esercizio di legittimi poteri. Le sentenze di merito hanno esaminato la deduzione difensiva che AO AB avesse agito come agente provocatore e soggetto infiltrato pervenendo alla conclusione che AO AB non ha sollecitato la =missione di alcun reato essendo stato destinatario, fin dall'incontro tenutosi nel pomeriggio del 6 maggio 2020, della richiesta dell'imputato di chiedere a RA EI una somma più alta rispetto a quella necessaria per la riparazione della sua autovettura e che, fin dal primo incontro, a giustificazione della pretesa, aveva "allegato" di avere lavorato sul quel procedimento per più di un mese e che gli si era pure rotto il telefono. E', inoltre, pacifico che AO AB ha registrato la conversazione avuta con l'imputato il 7 maggio 2020 e che il giorno successivo ha sporto denuncia, muovendosi, in seguito, secondo le disposizioni degli inquirenti che avevano portato alla consegna controllata del 15 maggio 2020 con arresto dell'imputato, una consegna controllata il cui costo gravava direttamente su AO AB. La descritta dinamica del rapporto RA/AB, innescata dalla proposta avanzata dall'imputato, esclude, ad avviso del Collegio, non solo che AO AB abbia operato in qualità di agente provocatore, tale dovendosi intendere colui che provoca un reato determinando a porre in essere il reato chi non era intenzionato a commetterlo, del tutto diversa da quella di chi si limiti a disvelare l'altrui intenzione criminosa, permettendo la raccolta delle relative prove, ma esclude anche la possibilità di inquadrarne la condotta in un contributo funzionale alla commissione del reato di truffa in danno di RA EI, perché si tratta di una condotta concordata con gli inquirenti e, quindi, strutturalmente inidonea ad integrare un raggiro o artifizio in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto, coltivato dal RA, tanto più che AO AB non ha avuto alcun contatto con la EI (o con il marito, LL LO) essendosi limitato a ricevere le proposte del RA e, in accordo con gli inquirenti, ad "anticipare", per come gli era stato espressamente sollecitato dall'imputato, il pagamento di quanto di spettanza del Corra°. Le descritte modalità del rapporto intercorso tra TR RA e AO AB consentono, inoltre, di escludere che, a fronte della richiesta del RA, la collaborazione di AO AB possieda caratteri di serietà ed effettività tali da risolversi in una accettazione della proposta corruttiva, con notati da verificare, ex ante e in concreto, alla luce della riserva mentale che immediatamente ha caratterizzato la condotta di AO AB che ha registrato l'incontro del 7 maggio, il primo tenuto dopo avere ricevuto la proposta corruttiva, e che ha avvertito gli inquirenti e sporto denuncia. 11 Il delitto di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 cod. pen. svolge, rispetto alle figure prossime di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., una funzione di anticipazione della soglia di punibilità, funzione che costituisce la ratio del precetto e che ha consentito al legislatore di elevare a rango di reato la mera sollecitazione ad uno scambio di favori, rifiutata, che risulti pol:enzialmente idonea a indurre il privato ad accedere all'accordo corruttivo. A tale finalità deve corrispondere nell'applicazione giurisprudenziale, quale criterio interpretativo- applicativo affidato al giudice, la verifica che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato, e, quindi, la individuazione di elementi che denotino il pericolo di una "saldatura" tra le condotte del privato e quella del pubblico agente. La condotta di sollecitazione è suscettibile di integrare la fattispecie di cui all'art. 322 cod. pen. ove sia accertato il contegno serio ed efficace di una sola delle parti, ancorchè risoltosi nella prospettazione di uno scambio di favori in vista dello svolgimento di un'attività di ufficio;
è viceversa, ravvisabile il delitto di corruzione, in presenza di un accordo o di una seria ed efficace trattativa volta ad enucleare il contenuto dell'accordo attraverso reciproche concessioni tra le parti. Nel caso in esame è accertata la serietà e concludenza della sollecitazione dell'imputato, volta a conseguire una retribuzione per lo svolgimento di un'attività di ufficio legittima, quale la raccolta della dichiarazione di remissione di querela, nel quadro di un più ampio scambio di favori ma non sono ravvisabili nel descritto comportamento della persona offesa, AO AB, elementi che denotino l'accettazione della proposta e che non ha avuto alcun seguito, serio ed effettivo, da parte del destinatario. 5. Tenuto conto del perimetro devoluto dai motivi di ricorso, che non hanno riguardato il trattamento punitivo inflitto all'imputato, il Collegio può determinare la pena, individuandola in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, così ridotta per il rito la pena di anni due di reclusione determinata ai sensi degli artt. 318 e 322, commi primo e terzo, cod. pen.. 6. Segue alla conferma delle statuizioni civili la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile AO AB liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
qualificata la condotta contestata nel reato di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, comma terzo, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza 12 impugnata rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso e condanna TR RA al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado del giudizio dalla parte civile, AO AB, liquidate in complessivi euro 3.700,00, oltre gli accessori di legge. Così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il Pre idente
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile, avvocato Emanuele Randazzo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso e insistito pe la liquidazione delle spese processuali;
udito per il ricorrente l'avvocato Vincenzo Zummo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione nei confronti di TR RA per il reato di cui agli Penale Sent. Sez. 6 Num. 29913 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 13/04/2023 articoli 56, 319 -quater e 81, secondo comma, cod. pen. commesso in Palermo sino al 15 maggio 2020. La sentenza ha confermato, altresì, la condanna del RA al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno, liquidato in euro cinquemila, in favore della parte civile, AO AB. Le sentenze di merito hanno ritenuto TR RA colpevole del reato di tentata induzione indebita perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di maresciallo aiutante della Guardia di Finanza in servizio presso il Secondo nucleo operativo metropolitano cli Palermo e quindi pubblico ufficiale, abusando della sua qualità compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre AO AB, persona offesa e querelante nell'ambito di un procedimento pendente la Procura di Palermo per il reato di truffa a carico di RA EI, con indagini assegnate al RA, a corrispondergli la somma di auro 1.000, alla quale al momento della dazione aggiungeva l'ulteriore richiesta di euro 200,00, in cambio di un suo intervento per la spedita definizione del procedimento, con risarcimento del danno ad opera degli indagati del reato di truffa, non riuscendo nell'intento per la mancata adesione alla istigazione da parte del AB. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore di TR RA denuncia: 2.1. erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli articoli 56 e 319 quater cod. pen. per carenza degli elementi costitutivi del delitto in esame, la supremazia specifica del presunto autore del reato e il vantaggio ingiusto che l'autore si prefiggeva di raggiungere. Premesso che AO AB non rivestiva la qualità di indagato o persona sottoposta ad indagini amministrative, l'imputato non avrebbe potuto esercitare su di lui alcuna pressione indebita così come richiesto dall'articolo 319 -quater cod. pen. né è stata accertata alcuna forma di pressione che il ricorrente avrebbe esercitato nei confronti del AB che, del resto, si è autodefinito agente provocatore sicché, al più, era egli stesso a suscitare nei suoi c:onfronti l'induzione da parte del RA. E' carente l'elemento della prospettazione del vantaggio indebito anche tenuto conto che nella vicenda in esame l'iniziativa della remissione di querela era partita dalle persone sottoposte ad indagini a seguito di denuncia- querela del AB (la signora RA EI e il marito) c:he avevano chiesto di mettersi in contatto con il AB per definire i loro rapporti. TR RA e AO AB si trovavano in una posizione paritaria, ragion per cui difetta qualsiasi aspetto riconducibile all'abuso costrittivo del pubblico ufficiale;
2 2.2. violazione di legge, in relazione all'articolo 521, comma 2, cod. proc. pen. poiché la sentenza impugnata ha ampliato il titolo di responsabilità del ricorrente nella parte in cui ha fatto riferimento anche alla condotta costrittiva dell'imputato, attraverso le pressioni esercitate nei confronti della persona sottoposta ad indagini RA EI, per assicurare un vantaggio ingiusto a favore del AB;
2.3. violazioni di legge per inosservanza degli articoli 74, 76, 78, 90 cod. proc. pen., 323-ter, comma primo, cod. pen., 9 I. 146 del 16 marzo 2006 dal momento che, in carenza di legittimazione ad causam, è stata ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile della presunta persona offesa, AO AB. La Corte ha escluso che il AB avrebbe assunto nella vicenda in esame la funzione di agente provocatore ma così non ha ricostruito correttamente la posizione del AB, sostanzialmente riconducendola a quella dell'agente infiltrato. Gli elementi acquisiti dimostrano, invece, la provocazione posta in essere dal AB proprio per le attività induttive e pressanti che egli ha svolto nei confronti del RA quando più volte lo aveva invitato a vedersi da soli fuori dal comando;
quando gli aveva consegnato, all'insaputa del RA, una busta contenente i soldi e, ancora, quando più volte aveva sollecitato il RA per chiamare direttamente RA EI e trovare un accordo economico. Rileva il ricorrente che anche il giudice di primo grado aveva ammesso la parte civile riconoscendole il ruolo di agente provocatore e addirittura dettando prescrizioni, poi violate, in relazione alle attività istruttorie che non potevano involgere la prospettazione degli elementi di responsabilità. La figura dell'agente provocatore è, allo stato, disciplinata dall'art. 323-ter cod. pen. che prescrive, come limite invalicabile, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 della I. 146 del 2006; 2.4. vizio di motivazione per effetto del travisamento della prova costituita dalle risultanze della perizia trascrittiva eseguita dalla consulente, dottoressa Lo Verde, depositata il 31 agosto 2021 relazione che, a pagina sei, smentisce che l'imputato avrebbe pronunciato la frase, ritenuta fondativa del reato in esame, "mi servirebbe puru u telefono". La sentenza impugnata (a pagg. 30 e 31), ha valorizzato tale espressione, sostenendo trattarsi di una proposizione non contestata dalla difesa, e che era relativa ai danni pretesi dal AB in relazione non solo a quelli subiti dall'auto ma anche a quelli del telefono che, nell'occasione dell'incidente si era rotto. La Corte di merito, invece, ha omesso di esprimere valutazioni sulla frase mancante e ritenuta altamente indiziante a carico del RA;
2.5. vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà della stessa e travisamento della prova rispetto agli esiti della perizia trascrittiva disposta nel secondo grado di giudizio nella parte in cui la sentenza impugnata tratta del ritrovamento della busta contenente il denaro attribuendo al ricorrente alla 3 conoscenza del suo contenuto a fronte di un'assenza totale di richieste induttive da parte del RA e di richieste qualificate di denaro o di richieste allusive al pagamento del telefono cellulare. 3. Il difensore della parte civile, AO AB, ha depositato memoria difensiva e richiesta di liquidazione delle spese processuali che ha reiterato all'udienza del 8 febbraio 2023 e all'udienza del 13 aprile 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza impugnata deve essere annullata sen2a rinvio perché la condotta contestata all'imputato deve essere riqualificata ai sensi dell'art. 322, comma terzo, cod. pen. con le statuizioni, in punto di conferma delle statuizioni civili e di pena, di seguito precisate. Il ricorso di TR RA deve essere rigettato nel resto. 2. Con la memoria difensiva depositata in vista dell'odierna udienza il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, relativa ,31 procedimento n. 9297/2020 R.N.R., e ha denunciato la nullità della richiesta di giudizio immediato, del decreto di giudizio immediato, della sentenza di prime grado e di quella impugnata sul rilievo che il 18 marzo 2022, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello, l'imputato era stato raggiunto, in relazione a diverso procedimento, da avviso di conclusione delle indagini avendo così potuto constatare che in tale nuovo procedimento si trovavano anche atti afferenti all'odierno procedimento, mai depositati, sebbene relativi alla vicenda in contestazione perché aventi ad oggetto le intercettazioni telefoniche delle utenze in uso a EI RA e LL LO: a questo riguardo nella memoria viene riportata anche una conversazione del 15 maggio 2020 intercorsa tra NT AM e LL LO, marito della EI, oltre alla informativa di polizia giudiziaria che, sebbene relativa al procedimento in esame, era stata depositata integralmente solo nel procedimento 9297/2020. Il ricorrente sostiene che la mancata allegazione di tali risultanze al procedimento in corso ha violato il diritto di difesa (artt. 178, comma llett. b), e 179 cod. proc. pen.). Rileva, altresì, che nel presente procedimento, violando le disposizioni in tema di diritto di difesa, non sono stati riversati gli esiti delle indagini sulle copie forensi estratte dal personal computer e dai telefoni cellulari in uso al RA. I rilievi difensivi sono, prima ancora che generici, intempestivi, essendo stati depositati solo in vista dell'odierna di discussione sul tema della qualificazione giuridica del fatto e non entro i termini di quindici giorni prima dell'udienza fissata all'8 febbraio 2023, e, comunque, indeducibili poiché l'imputato si è avvalso della 4 scelta del rito abbreviato, chiedendo di essere giudicato sulla base degli atti acquisiti sui quali si è svolto il pieno contraddittorio. In ogni caso, le circostanze allegate sono relative a fatti che non vengono in rilievo nel presente procedimento ma ai rapporti intercorsi tra RA TR e LL LO, marito di EI RA, oggetto del separato procedimento iscritto a carico del RA per il reato di cui all'art. 326 cod. pen.. E', infine, del tutto generico, perché non se ne coglie la incidenza sulla ricostruzione dei fatti per cui si procede, il rilievo difensivo in merito alla mancata acquisizione delle trascrizioni delle risultanze delle copie forensi dei file e documenti estratti dai devices in uso all'imputato. 3. Il tema posto dall'odierno ricorso attiene, ad avviso del Collegio, alla corretta qualificazione giuridica del fatto per cui è intervenuta condanna che il ricorrente ha contestato con il primo motivo di ricorso sull'assunto - ribadito anche dalle conclusioni svolte nell'odierna udienza che, invece, andrebbe sussunto nella fattispecie di tentata truffa commessa in concorso con AO AB, non essendo ravvisabile nei fatti alcuna condotta costrittiva o intimidatoria dell'imputato ma, al più, un accordo finalizzato a far conseguire al AB il risarcimento dei danni subiti, senza alcun vantaggio indebito per il maresciallo RA, neppure richiesto o sollecitato al Callabrese. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza di prova di condotte induttive, così come dedotto dal ricorrente, le richieste e sollecitazioni avanzate dal maresciallo RA al AB dovessero essere sussunte nel delitto di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322, comma terzo, cod. pen, e all'udienza dell'8 febbraio 2023, in esito alla discussione, ha disposto il rinvio sottoponendo alle parti la questione della qualificazione giuridica del fatto poiché, alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost. e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte EDU, era necessario il contraddittorio su tale questione in diritto dal momento che la riqualificazione avrebbe potuto configurarsi come atto a sorpresa, suscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti della difesa, in relazione agli elementi costitutivi e della condotta materiale del reato di cui all'art. 322, comma terzo, cod. pen., che lo differenziano dal reato di cui all'art. 319 -quater cod. pen., anche nella ritenuta forma tentata. All'odierna udienza, oltre alle produzioni documentali "nuove", la difesa ha insistito per la riqualificazione del reato come delitto di tentata truffa in concorso e ha ribadito gli originari motivi di ricorso che devono essere esaminati, per ragioni di chiarezza espositiva, a partire dal motivo che contesta la ricostruzione del fatto e il risultato di prova che ne è conseguito. A tal riguardo, risultano generici, anche per aspecificità, e infondati, il terzo e quarto motivo di ricorso. La Corte di appello ha ritenuto accertato che AO AB la mattina del 6 maggio 2020 si era recato nell'ufficio del maresciallo RA per essere sentito in merito alla sua denuncia-querela proposta
contro
RA EI, relativa alla falsa denuncia di sinistro stradale, apprendendo dal maresciallo RA che la sua denuncia era fondata perché il teste indicato dalla EI a riscontro delle modalità di incidente nel quale era stata coinvolta si trovava in altra località, come era risultato dalle indagini sull'utilizzazione del cellulare del teste indicato dalla donna. Con una successiva telefonata (delle ore 16.54), TR RA aveva invitato il AB a tornare in caserma e gli aveva detto che anche RA EI aveva capito l'errore e che era disposta a risarcire il danno al AB se questi avesse rimesso la querela. AO AB riferiva che fin da questo momento il maresciallo RA gli aveva detto che lui aveva impiegato tanto tempo nelle indagini e che gli si era rotto il telefono del valore di circa mille euro sollecitandolo a chiedere una somma più alta di quella necessaria per le riparazioni dell'autovettura, affinché egli potesse pagarsi il telefono rotto. Il RA gli aveva anche consegnato un biglietto con il numero di telefono del marito della EI con il quale avrebbe dovuto mettersi in contatto per concordare le modalità del risarcimento danni. Il 7 maggio, nel corso di un ulteriore colloquio con il RA, da questi sollecitato e avvenuto per strada„ AO AB aveva registrato la conversazione, poi consegnata agli inquirenti insieme alla denuncia proposta il g. 8 maggio 2020. Lo stesso giorno e il successivo 11 maggio, TR RA aveva chiamato AB per chiedergli notizie in merito ai contat:ti con la EI e il marito (che AB non aveva avviato) e che, invece, venivano promossi dallo stesso RA che aveva quantificato in seimila euro il danno subito dal AB. Tali conversazioni venivano registrate da AO AB, al pari dell'incontro del 15 maggio durante il quale AB aveva consegnato all'imputato una busta bianca contenente mille euro che Corra° aveva riposto in una cartellina immediatamente sequestrata dagli inquirenti che procedevano al suo arresto in flagranza. Rileva il Collegio che il ricorrente propone, denunciando il vizio di travisamento della prova e vizio di motivazione, una lettura parcellizzata degli elementi di prova che, invece, i giudici del merito con decisioni sostanzialmente convergenti hanno ricostruito attraverso l'analisi delle dichiarazioni rese da AO AB e del contenuto delle conversazioni registrate dal AB. I giudici del merito hanno esaminato„ nella loro interezza e riportato in sentenza, interi passaggi delle conversazioni (e non singoli frammenti), pur 6 valorizzando alcuni passaggi che potevano essere estrapolati dalla lettura della perizia trascrittiva. Tale modus procedendi, se da un lato esclude che possa ravvisarsi il vizio di travisamento della prova in relazione al contenuto della conversazione del 7 maggio 2020 sulla frase "...si rumpiò il telefono" (frase proferita dal RA e riferita, secondo la prospettazione del ricorrente, ad una sua affermazione agganciata a quella del AB che sosteneva di avere riportato, nell'incidente, anche la rottura del telefono), dall'altro consente di enucleare un risultato di prova univoco alla stregua non solo delle dichiarazioni del AB (pretermesse dall'analisi difensiva) ma anche del contenuto della conversazione del 15 maggio 2020 (riportata a pag. 31 e ss. della sentenza impugnata) dalla quale risulta dalla viva voce del RA che questi era già andato alla TIM per informarsi del costo del telefono e che gliene avevano proposto uno del costo del 1.200 euro, il che aveva fatto lievitare l'importo che AB avrebbe dovuto chiedere alla EI, rispetto al precedente di cinquemila, a cinquemila duecento euro, tanto a conferma della ricostruzione della sentenza sulla persona cui sarebbe appartenuto il telefono rotto (TR RA e non AO AB), posto a giustificazione del preteso ristoro sollecitato dal maresciallo RA. Privi di fondamento si rivelano anche i rilievi della difesa, secondo cui TR RA non si sarebbe avveduto della consegna della busta bianca contenente mille euro, da parte del AB. La sentenza impugnata (pag. 23) ha infatti ricostruito le modalità di consegna della busta ed ha osservato che nel verbale di arresto e in quello di perquisizione e sequestro si dà atto che la busta si trovava in una cartellina verde intestata AB concludendo, del tutto logicamente, che la busta era già passata nella disponibilità del RA che l'aveva conservata nella cartellina. 4.Premesso che la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito è immune da censure, occorre verificare se i fatti così come accertati integrino il reato di tentativo di induzione indebita piuttosto che una fattispecie di corruzione e, più precisamente, di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322, comma terzo cod. pen. tenuto conto non solo dell'iniziativa della richiesta, partita dall'imputato, ma, soprattutto, del fatto che AO AB, dopo l'incontro del pomeriggio del 6 maggio nel quale era stato destinatario di una proposta "sospetta" aveva provveduto a registrare le conversazioni intrattenute con il Con -ao, aveva avvertito gli inquirenti e sporto denuncia, comportamenti che di per se contraddicono l'avvio di una trattativa. La ricostruzione della dinamica del rapporto tra l'imputato e AO AB aveva determinato i giudici del merito alla qualificazione giuridica del fatto ascritto 7 nei termini di tentativo di induzione indebita, escludendo la punibilità del AB ai sensi dell'art. 319 -quater, secondo comma cod. pen., sul presupposto che i reati di cui all'art. 319 -quater cod. pen. costituiscono due distinte fattispecie delittuose (e non una ipotesi di reato bilaterale) che si consumano in momenti diversi, sicché quella dell'agente, in relazione al reato di cui all'art. 319 -quater, comma 1, cod. pen., si realizza con la "induzione" del privato che, comunque, nel caso in esame non si era perfezionata per la mancata accettazione da parte del AB che aveva proposto denuncia, essendo irrilevante il conseguimento, o meno, di un vantaggio ingiusto. I giudici del merito avevano esaminato anche il tema della legittimazione processuale del AB a costituirsi parte civile nella duplice prospettiva della individuazione del perfezionamento e del momento di consumazione del reato di induzione indebita tentata e all'abuso dei poteri connessi alla funzione pubblica dell'imputato confutando così la tesi difensiva che, a riprova dell'attivo coinvolgimento del AB sottolineava che il costo finale dell'operazione sarebbe gravato sulla EI. Secondo la sentenza impugnata, in particolare, l'imputato aveva esercitato pressioni sul AB, con cui aveva avuto contatti frequenti, e, nella settimana precedente all'arresto, con cadenza quasi quotidiana, affinché questi accettasse del denaro dalla EI a titolo di ristoro del danno patito, risarcimento che, seppur lecito, sarebbe dovuto passare al vaglio della domanda risarcitoria da dispiegarsi nel processo penale e delle connesse lungaggini procedurali, laddove, grazie al ruolo e all'attività dell'imputato, AO AB avrebbe ottenuto pieno e immediato ristoro e, prosegue la sentenza impugnata, con abuso della qualità poiché, sul versante opposto, l'imputato aveva esercitato pressioni anche nei confronti della EI e del marito. La qualificazione giuridica del fatto contenuta nella sentenza impugnata è erronea poiché nel caso di specie è mancata, con riferimento al AB, destinatario diretto e immediato della proposta dell'imputato, la condotta intimidatoria e, pertanto, non può ritenersi configurabile il tentativo di induzione indebita che, per pacifica giurisprudenza, si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod pen. per la diversa natura del rapporto tra le parti, in quanto nel primo caso, il pubblico agente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, pone potenzialmente il privato in uno stato di soggezione mediante una richiesta perentoria, mentre, nel secondo caso, gli rivolge la sollecitazione ad un mero scambio di favori, senza estrinsecazione di alcuna condotta intimidatoria (Sez.6, n. 3750 del 21/10/2020, dep. 2021, Terracciano, Rv. 280834). 8 Il nucleo essenziale e imprescindibile della condotta induttiva - nella fase di selezione di tali condotte rispetto alle fattispecie della corruzione - è ravvisabile nella condotta del pubblico agente, alternativamente esercitata mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica (Sez.6, n. 7971 del 6/02/2020, Gatti, Rv. 278353), connotati della condotta che né la posizione processuale del AB, denunciante e non già indagato, né le modalità della condotta, che sono riprodotte dalle conversazioni registrate, consentono di ravvisare essendo documentata una mera sollecitazione, per quanto articolata e insistente, avanzata al AB per l'esercizio legittimo dei poteri e delle funzioni pubbliche rivestite e consistenti nella raccolta delle volontà del querelante e del querelato di rimettere e accettare la querela. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 -quater cod. pen., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di "favori", connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 - 12). La stessa sentenza impugnata ha ritenuto configurabile la condotta induttiva sulla scorta della reiterazione dei contatti - piuttosto che del loro effettivo contenuto - e della prospettazione al AB dei vantaggi che sarebbero derivati dalla remissione di querela, prospettazione che di per sé non possiede carattere cogente, ed ha escluso, altresì, che la conclusione del procedimento con remissione di querela integrasse un atto contrario ai doveri del pubblico ufficiale perché aderente sia alla volontà della EI che del AB che avrebbe conseguito immediatamente il risarcimento dei danni. Nel caso di specie, pertanto, il privato non è stato destinatario di forme, sia pur blande, di pressione al fine di indurlo ad accettare di versare all'imputato una parte della somma che avrebbe ottenuto da RA EI, in sede di remissione di querela, bensì vi è stata una mera sollecitazione ad addivenire ad un accordo nell'ambito del quale i diversi soggetti coinvolti agivano con parità di ruoli e senza la necessità di forma alcuna di prevaricazione. A ben vedere, nell'ideazione dell'accordo il ruolo del privato era determinante al pari di quello dell'imputato, posto che solo nel caso in cui AO 9 AB avesse deciso di concludere il procedimento, attraverso la remissione della querela, si sarebbe creato il presupposto per la creazione della "provvista" per il pagamento del prezzo della corruzione attraverso il risarcimento dei danni derivati a AO AB a seguito dell'incidente automobilistico. Sulla base della ricostruzione del fatto emerge, dunque, che la proposta illecita si è risolta nella tipica prospettazione di un accordo corruttivo finalizzato al compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio ricadenti sul pubblico agente. Da questo accordo, peraltro, non sarebbe derivato al AB un danno economico posto che il prezzo della corruzione sarebbe stato pagato mediante l'impiego di una quota dell'importo conseguito per effetto della remissione della querela e sarebbe stato posto a carico della EI. In definitiva, tutti i protagonisti della vicenda ne avrebbero tratto un vantaggio patrimoniale o, comunque, una utilità costituita, per la EI, dalla chiusura delle indagini senza un seguito processuale. Alla luce di tali considerazioni, il fatto accertato va inquadrato non già nello schema dell'induzione indebita, bensì in quello dell'istigazione alla corruzione, avendo l'imputato prospettato al privato, senza il ricorso a forme intimidatorie, un convergente interesse affinché si addivenisse alla remissione della querela in favore della EI, dalla quale sarebbe derivato un reciproco vantaggio cioè l'immediato ristoro del danno subito dal AB - che non presenta alcun profilo di illiceità - e il conseguimento, per il RA, di una utilità economica. 5.Proprio con riferimento al vantaggio che sarebbe derivato al AB, il ricorrente ha insistito per la diversa qualificazione giuridica del fatto nei termini di tentata truffa, commessa in concorso tra l'imputato e AO AB e, con il terzo motivo di ricorso, ne ha contestato la legittimazione processuale alla costituzione di parte civile sul rilievo che AB avrebbe agito come agente provocatore, al di fuori dei limiti che, anche in relazione ai reati di pubblica amministrazione, ne disciplinano il ruolo e la funzione attraverso la disposizione dell'art. 323-ter cod. pen.. Le argomentazioni difensive non sono fondate. I giudici del merito hanno esaminato il tema della legittimazione alla costituzione di parte civile di AO AB, in quanto persona offesa del reato di tentativo di induzione indebita, legittimazione che permane anche all'esito della diversa qualificazione giudica del fatto in istigazione alla corruzione ai sensi dell'art. 322, comma terzo, cod. pen.: una fattispecie, questa, a differenza di quella bilaterale di corruzione, monosoggettiva e strutturata sulla punibilità della mera condotta di sollecitazione all'offerta o consegna non dovute perché idonea a ledere non solo gli interessi della pubblica amministrazione alla quale appartiene 10 l'agente pubblico ma anche del soggetto destinatario di indebite richieste del pubblico funzionario, collegate all'esercizio di legittimi poteri. Le sentenze di merito hanno esaminato la deduzione difensiva che AO AB avesse agito come agente provocatore e soggetto infiltrato pervenendo alla conclusione che AO AB non ha sollecitato la =missione di alcun reato essendo stato destinatario, fin dall'incontro tenutosi nel pomeriggio del 6 maggio 2020, della richiesta dell'imputato di chiedere a RA EI una somma più alta rispetto a quella necessaria per la riparazione della sua autovettura e che, fin dal primo incontro, a giustificazione della pretesa, aveva "allegato" di avere lavorato sul quel procedimento per più di un mese e che gli si era pure rotto il telefono. E', inoltre, pacifico che AO AB ha registrato la conversazione avuta con l'imputato il 7 maggio 2020 e che il giorno successivo ha sporto denuncia, muovendosi, in seguito, secondo le disposizioni degli inquirenti che avevano portato alla consegna controllata del 15 maggio 2020 con arresto dell'imputato, una consegna controllata il cui costo gravava direttamente su AO AB. La descritta dinamica del rapporto RA/AB, innescata dalla proposta avanzata dall'imputato, esclude, ad avviso del Collegio, non solo che AO AB abbia operato in qualità di agente provocatore, tale dovendosi intendere colui che provoca un reato determinando a porre in essere il reato chi non era intenzionato a commetterlo, del tutto diversa da quella di chi si limiti a disvelare l'altrui intenzione criminosa, permettendo la raccolta delle relative prove, ma esclude anche la possibilità di inquadrarne la condotta in un contributo funzionale alla commissione del reato di truffa in danno di RA EI, perché si tratta di una condotta concordata con gli inquirenti e, quindi, strutturalmente inidonea ad integrare un raggiro o artifizio in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto, coltivato dal RA, tanto più che AO AB non ha avuto alcun contatto con la EI (o con il marito, LL LO) essendosi limitato a ricevere le proposte del RA e, in accordo con gli inquirenti, ad "anticipare", per come gli era stato espressamente sollecitato dall'imputato, il pagamento di quanto di spettanza del Corra°. Le descritte modalità del rapporto intercorso tra TR RA e AO AB consentono, inoltre, di escludere che, a fronte della richiesta del RA, la collaborazione di AO AB possieda caratteri di serietà ed effettività tali da risolversi in una accettazione della proposta corruttiva, con notati da verificare, ex ante e in concreto, alla luce della riserva mentale che immediatamente ha caratterizzato la condotta di AO AB che ha registrato l'incontro del 7 maggio, il primo tenuto dopo avere ricevuto la proposta corruttiva, e che ha avvertito gli inquirenti e sporto denuncia. 11 Il delitto di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 cod. pen. svolge, rispetto alle figure prossime di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen., una funzione di anticipazione della soglia di punibilità, funzione che costituisce la ratio del precetto e che ha consentito al legislatore di elevare a rango di reato la mera sollecitazione ad uno scambio di favori, rifiutata, che risulti pol:enzialmente idonea a indurre il privato ad accedere all'accordo corruttivo. A tale finalità deve corrispondere nell'applicazione giurisprudenziale, quale criterio interpretativo- applicativo affidato al giudice, la verifica che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato, e, quindi, la individuazione di elementi che denotino il pericolo di una "saldatura" tra le condotte del privato e quella del pubblico agente. La condotta di sollecitazione è suscettibile di integrare la fattispecie di cui all'art. 322 cod. pen. ove sia accertato il contegno serio ed efficace di una sola delle parti, ancorchè risoltosi nella prospettazione di uno scambio di favori in vista dello svolgimento di un'attività di ufficio;
è viceversa, ravvisabile il delitto di corruzione, in presenza di un accordo o di una seria ed efficace trattativa volta ad enucleare il contenuto dell'accordo attraverso reciproche concessioni tra le parti. Nel caso in esame è accertata la serietà e concludenza della sollecitazione dell'imputato, volta a conseguire una retribuzione per lo svolgimento di un'attività di ufficio legittima, quale la raccolta della dichiarazione di remissione di querela, nel quadro di un più ampio scambio di favori ma non sono ravvisabili nel descritto comportamento della persona offesa, AO AB, elementi che denotino l'accettazione della proposta e che non ha avuto alcun seguito, serio ed effettivo, da parte del destinatario. 5. Tenuto conto del perimetro devoluto dai motivi di ricorso, che non hanno riguardato il trattamento punitivo inflitto all'imputato, il Collegio può determinare la pena, individuandola in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione, così ridotta per il rito la pena di anni due di reclusione determinata ai sensi degli artt. 318 e 322, commi primo e terzo, cod. pen.. 6. Segue alla conferma delle statuizioni civili la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile AO AB liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
qualificata la condotta contestata nel reato di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, comma terzo, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza 12 impugnata rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso e condanna TR RA al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado del giudizio dalla parte civile, AO AB, liquidate in complessivi euro 3.700,00, oltre gli accessori di legge. Così deciso il 13 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il Pre idente