Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 66585 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MAT A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE007 95 0 IN NOME DEL POPOLO TRIBUTARIA A SAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G. n. 21866/99 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 1639 Dott. Giuseppe V. A. Magno Consigliere Rep. Dott. Nino Fico Consigliere Ud. 3 giugno 2002 Dott. Paolo Giuliani Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi diretti / accer- SENTENZA tamento / coniugi / di- sul ricorso proposto il 16 novembre 1999 da: chiarazione congiunta MO AR AZ - rappresentata e difesa in virtù di procura a / responsabilità solida- margine del ricorso dall'avv. Massimo Ferrari di Monza e dall'avv. le separazione. Enrico Picchioni, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Dardanelli, n. 46 DID ricorrente
contro
Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore – rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della -n. 70 dep 22marzo 1999. -sez. IV Lombardia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE roc. n. 21866/99 R.G. 2378 p 1 N. 66585 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per la ricorrente l'avv. Enrico Piccioni, che ha chiesto l'acco- glimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fe- derico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subor- dine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MO AR AZ ricorreva il 4 aprile 1995 avverso l'avviso di mora relativo all'I.r.p.e.f. dovuta per l'anno 1987, a lei notificato il 20 marzo 1995 nella qualità responsabile in solido con il coniuge co- dichiarante Basilico Maurizio Luigi, e, premesso di non avere avuto anteriore notizia dell'accertamento, in quanto notificato al marito do- po la loro separazione personale nell'anno 1989 ed il proprio trasfe- rimento nel Comune di Lazzate, contestava la sussistenza di un vin- colo di solidarietà nel pagamento delle imposte e, con successiva memoria, la legittimità dell'accertamento eseguito con metodo sinte- tico sulla base di un unico elemento presuntivo costituito dal posses- so di alcun autovetture. Il ricorso era parzialmente accolto il 23 giugno 1995 dalla Commis- sione tributaria di 1° grado di Monza, che riduceva l'ammontare del reddito attribuito al marito e confermava quello della ricorrente, non essendone stato provato un minore ammontare. La decisione, gravata da entrambe le parti, era riformata il 22 marzo 1999 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la proc. n. 21866/99 R.G. 2 quale accoglieva l'appello dell'Ufficio sulla considerazione che non sussistevano vizi propri dell'avviso di mora e che la rilevabilità di vi- zi degli atti che l'avevano preceduto era preclusa dalla loro mancata tempestiva impugnazione, rimarcando che questi ultimi dovevano ri- tenersi validamente notificati soltanto al marito, in quanto la contri- buente non aveva dimostrato una anteriore variazione dell'indirizzo di residenza ed aveva omesso di comunicare all'Ufficio che il 9 no- vembre 1991 era emigrata a Lazzate. La MO ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza e l'intimato Ministero delle Finanze resisteva con controricorso notifi- cato il 23 dicembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente con i due motivi, che per la stretta connessione vanno оль esaminati congiuntamente, ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 1. 13 aprile 1977, n. 114, e dell'art. 4, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, e per con- traddittorietà della motivazione su un punto decisivo. La commissione tributaria di secondo grado avrebbe affermato, infat- ti, la regolarità della notifica dell'accertamento al solo marito e la conseguente decadenza della moglie dal diritto di impugnare l'avviso di mora per vizi inerenti anche all'atto presupposto in base ad un du- plice erroneo rilievo, giacché la separazione personale dei coniugi e la variazione della residenza della donna prima di tale notifica sareb- bero risultata dai certificati allegati all'originario ricorso della contri- buente e non sarebbe esistito alcun onere di comunicazione del- proc. n. 21866/99 R.G. 3 l'evento all'Ufficio. La denuncia è infondata. In tema di dichiarazione congiunta dei redditi, l'art. 17, 1. 13 aprile 1977, n. 114, stabiliva che gli accertamenti in rettifica erano effettua- ti a nome di entrambi i coniugi e notificati al marito e che i coniugi erano responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattas- se, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito. La legale conoscenza della maggiore pretesa tributaria vantata dal- l'amministrazione finanziaria per effetto della rettifica della dichiara- zione congiunta derivava alla moglie, dunque, dalla notifica del rela- tivo avviso al marito e la possibilità per quest'ultima di far valere con l'impugnazione di atti successivi l'invalidità dell'operato dell'Uf- ficio, consentita dall'allora vigente art. 16, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, era subordinata, quindi, all'essere venute meno le condizioni di JM una tale conoscenza legale ed alla prova di una conoscenza effettiva sopravvenuta in dipendenza della notifica degli atti impugnati (cfr.: Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 184; Corte cost., ord. 3 maggio 2000, n. 128). Orbene, mentre costituisce una affermazione priva di conforto nor- mativo quella, secondo cui l'allontanamento della moglie separata dal domicilio coniugale non assume efficacia nel procedimento tribu- tario se non comunicato all'amministrazione finanziaria, giacché gli artt. 58 e 60, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, si limitano a disporre l'inopponibilità delle variazioni inerenti alla residenza del contri- buente prima del decorso di sessanta giorni dal loro verificarsi, rap- proc. n. 21866/99 R.G. 4 presenta un apprezzamento di fatto l'affermazione dell'inesistenza della prova di eventi che abbiano inciso sulla regolarità di una notifi- cazione eseguita ad una persona e ad un domicilio predeterminati dalla legge. La sufficiente e coerente esposizione delle ragioni a sostegno dello stesso escludono, quindi, la sindacabilità della valutazione censurata, che rientra nell'ambito dei poteri riservati al giudice di merito, e, non vertendosi in tema di denuncia di vizi procedimentali, nessuna possi- bilità sussiste in sede di controllo di legittimità di esaminare con la visione degli atti la questione sollevata di una contraddittorietà delle argomentazioni addotte a sostegno della decisione con le risultanze processuali, in quanto la stessa attiene alla revocabilità e non alla va- lidità della pronuncia. All'infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 giugno 2002. Il consigliere est. Il presidente Lielienmi stoli dott. Giovanni Paolini dott. Massimo Oddo دره S O N IL CANCELLIERE C1 Aheldo Casano DEPOSITAD LOW FLLIERE Oggi Vinaida Gasano, proc. n. 21866/99 R/G.