Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 1
Il danno patrimoniale per invalidità temporanea non è dovuto se la lesione conseguente all'evento dannoso non ha prodotto una contrazione del reddito del danneggiato, sul quale ultimo incombe in proposito uno specifico onere probatorio; in mancanza di prova in ordine all'attività lavorativa del danneggiato non può quindi procedersi alla liquidazione del danno assumendo quale reddito il triplo della pensione sociale, giacché tale criterio concerne il reddito da lavoro dipendente.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4808 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 15/02/2022, (ud. 09/07/2021, dep. 15/02/2022), n.4808 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente – Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere – Dott. D'AQUINO Filippo – Consigliere – Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere – Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12006/2015 R.G. proposto da: B.T., B.A., B.F. e D.L., nella loro qualità di eredi del sig. B.S., tutti con l'avv. Antonio Arturi e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mauro Francesco in Roma, alla via Di Vigna Murata n. 1; – ricorrenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
02070/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIO UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE hiesta cool stud SOLE 24 ORE PUBBI Richiesta copia studio ritti 55 dal Sig. per dirit! 1.55 il 13 2.02!132.22- il 13 FEB. 2002 IN IL IE ILICANCELLEDETE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danno da SEZIONE TERZA CIVILE incidente stradale Mancato guadagno · Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: prova R.G.N. 22559/99 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.5033 Dott. Luigi SC DI NANNI Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. 560 Ud. 26/10/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO CONE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. FI per diritti 1.55 sul ricorso proposto da: " 13 FEB. 2002 DE MARCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL IE TIBURTINA 364, presso lo studio dell'avvocato CE MERCOGLIANO, difeso dall'avvocato UGO VERRINA, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZZONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio GE dal Sig. contro per diritti 1.55 ALLIANZ SUBALPINA ASSIC E RIASSIC SPA, con sede in "1-3 TFF 200 Torino, in persona dei legali rappresentanti pro . tempore Bruno Sillano e Luciano Dalla Costa, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2001 presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, dal Sig. DNN che per diritti 1.55 1845 la difende, giusta delega in atti;
13 FEB. 20 IL CANCELL 1 1" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO OPIE controricorrente Richiesta copja, studio Cas dal Sig. nonchè contro 1,55 per diritti 13.6.02 SO AR ER, IA CE;
A. IE intimati avverso la sentenza n. 254/99 del Tribunale di ROSSANO, emessa il 20/01/99 e depositata il 07/07/99 (R.G. 677/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Paolo MA VITALI (per delega dell'Avv. S. IANNOTTA); AN udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del 1° e 2° motivo e l'assorbimento del 3°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN Con citazione 24.10.1996 De MA NI, rimasto vittima di investimento da parte di un autocarro in da- ta 1.12.94, conveniva in giudizio avanti il giudice di pace di Rossano il conducente dell'autocarro, AR SC, la proprietaria del mezzo, UR MA Teresa e l'assicuratore del medesimo, l'Allianz Subalpina spa, per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento del danno (patrimoniale, biologico e morale) oltre alle spese di giudizio. N Asseriva l'attore di aver subito una frattura della gamba sinistra e conseguenti interventi chirurgici che gli avevano determinato gg. 150 di inabilità totale, gg. 90 di invalidità al 50% e postumi invalidanti pari al 12%. Dei convenuti si costituiva solo l'Allianz Subalpi- na Ass.ni contestando sia l'an che il quantum debeatur. Il giudice adito, a conclusione dell'espletata istruttoria, consistita nell'assunzione della prova te- e ctu, con sentenza stimoniale nell'espletamento di 27.2.97 accoglieva la domanda attrice e condannava in solido i convenuti al pagamento della complessiva somma di L. 27.960.000, oltre interessi, di cui L.
5.960.000 per danno patrimoniale da mancato guadagno per gg. 60 di invalidità temporanea totale e gg. 70 di invalidità temporanea parziale e L. 22.000.000 per danno patrimo- niale da incapacità lavorativa permanente, di danno biologico e di danno morale. Proponeva appello l'Allianz Subalpina Ass.ni, con- testando la liquidazione del danno patrimoniale per in- validità temporanea, stante la mancanza di prova da parte dell'attore dell'esistenza e dell'ammontare del reddito percepito;
contestando altresì la liquidazione non era stata dimo- del danno morale sul rilievo che strata la esclusiva responsabilità del conducente 3. dell'autocarro. Il tribunale di Rossano con sentenza n. 254 del 20.1.99, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuto che nessun elemento di prova era stato fornito dall'attore-appellato in ordine all'attività lavorativa espletata, dichiarava non dovuto il risarcimento del danno da invalidità temporanea totale e parziale, li- quidato in L. 5.900.000, e confermava, invece, la sen- tenza impugnata nella parte relativa al riconoscimento e alla quantificazione del danno morale, oltre interes- si legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;
compensava fra le parti le spese del giudizio d'appello. Ricorre per la cassazione della decisione il De MA esponendo tre motivi. Resiste con controricorso la società di assicura- zione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- ne dell'art. 345 срс, si ripropone l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, già avanzata davanti al giudice di merito, asserendosi che la richiesta della Compagnia di assicurazione di esclusione, dal quantum debeatur, dell'invalidità permanente non poteva essere formulata per la prima volta in appello, bensì andava 4 F proposta in primo grado in sede conclusionale. Sul punto il giudice d'appello ha dato esatta ri- la richiesta di limitazione sposta, significando che del danno rientra nelle precedenti più ampie allega- zioni difensive della medesima Compagnia di assicura- zione, tesa al rigetto della domanda attrice. Con il secondo motivo, deducendo erronea e falsa 2054 e 2056 c.C., nonché di- applicazione degli artt. fetto di motivazione, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha rigettato la richiesta risarcitoria del danno per invalidità temporanea (totale e parziale) sul presupposto della mancata prova dell'esistenza di una attività lavorativa retribuita e si sostiene che il criterio di liquidazione in base al triplo della pen- sione sociale trova applicazione proprio nel caso in cui il danneggiato non ha fornito la prova del mancato guadagno o della contrazione del reddito proprio. Anche su tale questione il giudice d'appello ha fornito adeguata risposta, rilevando, in conformità giurisprudenziale di questa Cortedell'orientamento (Cass. 15.11.96 n. 10015), che il danno patrimoniale per invalidità temporanea non seè dovuto la lesione conseguente all'evento dannoso non ha prodotto una con- trazione del reddito del danneggiato e, quindi, che ta- le danno potrà essere liquidato solo nel caso in cui il 5 danneggiato abbia fornito la prova della sua attività ฟ lavorativa. Né è consentito far riferimento al triplo della pensione sociale ex art. 6 del d.l. 23.12.1976 n. 817, che attiene al lavoro dipendente. Della invalidità si è tenuto conto, infine, nella liquidazione del danno KOMA 2 biologico. 4 Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di ri corso siccome infondati e l'assorbimento del terzo re lativo alla statuizione sulle spese di secondo grado, subordinato all'accoglimento di uno dei precedenti mo- tivi. Consegue altresì la condanna del ricorrente al pa- 2 gamento delle spese di questo grado di giudizio in fa- 0 0 vore della resistente Allianz Subalpina di Ass.ni e Ri- 109T 129,11 ass.ni spa, regolarmente costituitasi. [TOT.: 149,77 456T 20,66
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese del giudizio di Cassazione che li- quida in L. 130.000 € 67,13 oltre onorari liquidati in L. 2.000.000 =E1·037,91. - Così deciso in Roma addì 26.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE вибали Шибе Jepositata in Cancelleria IL IE C1 oggi, li 13,2.07 Gina Casoli IL IEC1 Gina Casoli