Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2014, n. 17842
CASS
Sentenza 7 marzo 2014

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Il potere di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è riservato al giudice che procede ma deve riconoscersi, ove diverso, anche al giudice tenuto a provvedere alla liquidazione degli onorari, il quale può, pure d'ufficio, con decreto motivato, revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. 30 maggio 2002. (Nella fattispecie il decreto di revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio era adottato dal giudice designato per la decisione sull'opposizione proposta avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari).

In tema di gratuito patrocinio, la richiesta di riesame dell'ordinanza di revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio va qualificata come nuova istanza, sulla quale può legittimamente pronunciarsi la Corte di appello in composizione collegiale. (Nella fattispecie l'istanza di riesame era stata presentata innanzi alla Corte di appello in composizione collegiale, in qualità di giudice dell'esecuzione, avendo essa ad oggetto l'ordinanza di revoca d'ufficio del beneficio adottata dalla medesima Corte e tempestivamente impugnata innanzi alla Corte di cassazione, con ricorso dichiarato inammissibile).

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 1624 del 19
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2014, n. 17842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17842
Data del deposito : 7 marzo 2014

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