Sentenza 7 marzo 2014
Massime • 2
Il potere di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è riservato al giudice che procede ma deve riconoscersi, ove diverso, anche al giudice tenuto a provvedere alla liquidazione degli onorari, il quale può, pure d'ufficio, con decreto motivato, revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. 30 maggio 2002. (Nella fattispecie il decreto di revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio era adottato dal giudice designato per la decisione sull'opposizione proposta avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari).
In tema di gratuito patrocinio, la richiesta di riesame dell'ordinanza di revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio va qualificata come nuova istanza, sulla quale può legittimamente pronunciarsi la Corte di appello in composizione collegiale. (Nella fattispecie l'istanza di riesame era stata presentata innanzi alla Corte di appello in composizione collegiale, in qualità di giudice dell'esecuzione, avendo essa ad oggetto l'ordinanza di revoca d'ufficio del beneficio adottata dalla medesima Corte e tempestivamente impugnata innanzi alla Corte di cassazione, con ricorso dichiarato inammissibile).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1624 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 19/01/2022), n.1624 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (iscritto al N. R.G. 22984/2016) proposto da: AVV. M.Z.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa da se stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nonché, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti Carlo Zauli, e Fabrizio Gizzi ed elettivamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2014, n. 17842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17842 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 07/03/2014
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 478
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 43714/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANETRINI MAURO;
avverso l'ordinanza n. 68/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Il 21/01/2013 la Corte di Appello di Milano, in composizione collegiale, ha rigettato l'istanza presentata il 17/01/2013 dall'Avv. Anetrini Mauro per ottenere la revoca dell'ordinanza emessa, nell'ambito di un giudizio di opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, in data 23/04/2009 dal giudice designato dal Presidente
della medesima Corte di Appello.
2. Ricorre per cassazione l'Avv. Anetrini censurando l'ordinanza impugnata per i seguenti motivi:
a) incompetenza funzionale della Corte di Appello in composizione collegiale, essendo stata richiesta la revoca di un provvedimento emesso dalla medesima Corte in composizione monocratica;
b) violazione di legge per travisamento del fatto, avendo la Corte territoriale erroneamente assunto che l'ordinanza emessa il 23/04/2009 non fosse stata impugnata, essendo il procedimento pendente, per interposto ricorso per cassazione, alla data in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 139 del 2010, l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Vincenzo Geraci, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato, con le conseguenti statuizioni, essendo fondata l'eccezione di incompetenza funzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per il corretto inquadramento del caso concreto, è opportuno ricostruire la vicenda processuale sottoposta all'esame di questa Corte:
a) nell'ambito di un procedimento penale in cui era imputato per reati in materia di stupefacenti, ID NG LE era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Tribunale del 7/11/2003;
b) al difensore che aveva assistito l'imputato in primo e secondo grado venivano liquidati gli onorari per l'attività professionale con decreti del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
c) nel giudizio di cassazione promosso con ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 28/03/2007 l'imputato veniva assistito dall'odierno ricorrente, Avv. Anetrini;
d) definito il processo di cassazione con pronuncia di rigetto del ricorso, l'avv. Anetrini presentava istanza di liquidazione degli onorari alla Corte di Appello di Milano, che la respingeva con ordinanza del 18/12/2008;
e) l'odierno ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il provvedimento di diniego al Presidente della Corte di Appello di Milano, che designava un Consigliere della medesima Corte di Appello per la trattazione;
f) il Giudice designato in sede di opposizione, con ordinanza del 23/04/2009, pronunciava l'annullamento del provvedimento di diniego e, al contempo, dovendo provvedere conseguentemente alla liquidazione degli onorari, esercitava il potere di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che fosse sopravvenuta la mancanza delle condizioni di reddito di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 in ragione dell'introduzione del cit. art. 76, comma 4 bis, ad opera del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 12 ter, lett. a), conv. con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125;
g) avverso tale provvedimento, l'odierno ricorrente proponeva ricorso per cassazione, definito con sentenza della Sezione Seconda Civile n. 29352 del 22/11/2011, che ne dichiarava l'inammissibilità;
h) in data 17/01/2013 l'avv. Anetrini ha presentato, quindi, istanza di revoca dell'ordinanza emessa il 23/04/2009 al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, argomentando dalla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 139 del 16 aprile 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis, "nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria";
i) con l'ordinanza qui impugnata, la Corte di Appello di Milano in composizione collegiale, considerato che il provvedimento emesso il 23/04/2009 avrebbe dovuto essere impugnato e, in difetto, era divenuto definitivo, ha rigettato l'istanza.
2. Il procedimento in esame ha, dunque, avuto origine da un'istanza di liquidazione degli onorari proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, avverso il cui rigetto l'interessato ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 84. Sebbene la norma preveda espressamente la sola opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, in tale formulazione deve ritenersi ricompreso anche il caso del rigetto della richiesta di pagamento, non disciplinato da una norma diversa. L'anzidetto art. 84 prevede che, contro il decreto in esso previsto, è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo testo normativo, il cui comma 2 (nella formulazione antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15, applicabile al caso in esame ai sensi del
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36 in quanto si tratta di procedimento pendente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs.) stabilisce che "il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato". Tale rinvio deve ritenersi riferito alla L. 13 giugno 1942, n. 794, (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) che, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14. Ma, per i procedimenti pendenti alla data del
6 ottobre 2011 (entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 150 del 2011), il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36 ha fatto salva l'applicazione delle norme previgenti, in particolare gli artt. 28,29 e 30, da coordinare, quanto all'individuazione dell'autorità competente a decidere sull'opposizione e quanto alla ricorribilità per cassazione, con le norme dettate dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, espressamente richiamato dall'art. 84 del medesimo testo normativo. Funzionalmente competente a decidere sull'opposizione è, pertanto, il Presidente dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica, a norma del previgente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, commi 1 e 2. Il provvedimento pronunziato all'esito della procedura camerale dianzi menzionata è ricorribile in cassazione in base all'art. 111 Cost. in considerazione della natura decisoria del provvedimento stesso (Sez. U., n.25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.224611). Da ciò consegue che il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge (Sez. 3, n. 24070 del 13/05/2010 , Cusumano, Rv. 247873), purché proposto nel rispetto delle regole procedurali proprie del rito penale di cui all'art. 568 c.p.p., e segg. (Sez. 1, Ord. n. 40567 del 16/09/2004, De Cesare, Rv. 230639).
3. Così delineato il procedimento originario, la peculiarità del caso concreto è data dal fatto che, contestualmente all'accoglimento dell'opposizione proposta dal difensore ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, il giudice designato dal Presidente della
Corte di Appello di Milano ha adottato d'ufficio l'ulteriore provvedimento di revoca dell'ammissione dell'imputato al patrocinio, esercitando tale potere in linea con quanto indicato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 369 del 7 novembre 2007. Con tale pronuncia la Consulta, investita della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112 nella parte in cui non consente al giudice della liquidazione la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di una causa di inammissibilità della domanda, aveva, infatti, dichiarato manifestamente inammissibile la questione per non avere il remittente tenuto in considerazione "il disposto del censurato art. 112, comma 1, lett. d), (come sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 9 bis, nel testo integrato dalla Legge di Conversione 17 agosto 2005,
n. 168), secondo il quale il magistrato revoca anche d'ufficio, con decreto motivato, l'ammissione al gratuito patrocinio, "se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92", del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002", riconoscendo in sostanza che il potere di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è riservato al giudice che ha deciso sull'istanza (rectius al giudice che procede), ma deve riconoscersi, ove diverso, anche al giudice tenuto a provvedere alla liquidazione degli onorari, il quale può anche d'ufficio, con decreto motivato, revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92. 3.1. E avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione definito, come detto, con pronuncia di inammissibilità del 22/11/2011.
4. Si pone, dunque, la questione se l'ordinanza qui impugnata sia stata emessa, secondo quanto sostiene il ricorrente e per come ritiene il Procuratore Generale, da un giudice funzionalmente incompetente in quanto sull'istanza di revoca dell'ordinanza del 23/04/2009 si sarebbe dovuto pronunciare il medesimo giudice che aveva pronunziato detta ordinanza, ossia la Corte di Appello di Milano in composizione monocratica.
4.1. La censura è infondata in quanto muove da una non condivisibile qualificazione dell'istanza presentata dall'Avv. Anetrini alla Corte territoriale in termini di domanda di revoca del provvedimento con cui il giudice designato dal Presidente della medesima Corte di Appello aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ignorando che il procedimento nel cui ambito il provvedimento di revoca era stato emesso risulta già definito con sentenza di questa Corte.
4.2. Una diversa qualificazione della domanda s'impone in considerazione del fatto che, avendo la Corte di Appello di Milano, con l'ordinanza emessa il 23/04/2009 esercitato la propria funzione giurisdizionale anche nel distinto procedimento di ammissione al patrocinio, l'interessato ha esaurito con il ricorso per cassazione a suo tempo proposto i rimedi a sua disposizione, non essendo ammissibile l'esperimento di una istanza di revoca per ottenere il riesame e la nuova valutazione della stessa questione, già irretrattabilmente decisa. Ritenere diversamente significherebbe consentire la elusione del principio di tassatività dei mezzi di gravame e di perentorietà dei relativi termini, alla cui inosservanza è correlata la sanzione della decadenza, attraverso la utilizzazione di altri rimedi o strumenti processuali al di fuori di ogni previsione normativa.
5. Da ciò consegue che, ad avviso del Collegio, la domanda presentata alla Corte di Appello di Milano dall'avv. Anetrini, a distanza di oltre un anno dalla pronuncia della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento del 23/04/2009, non può che qualificarsi come nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tanto conduce l'assimilabilità sul piano degli effetti dell'istanza di ammissione e dell'istanza di revoca del provvedimento con cui l'ammissione è stata revocata posto che, in entrambi i casi, il richiedente tende ad ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e considerato che, sul piano degli effetti, la revoca del beneficio è stata ritenuta assimilabile all'originario diniego del beneficio, con la conseguente applicabilità, in ragione dell'analogia delle due situazioni processuali, del rimedio previsto per l'ipotesi di rigetto dell'istanza dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 1, anche all'ipotesi di revoca d'ufficio della pregressa ammissione (Sez.4, n. 31310 del 19/04/2011, Ceccato, n.m.;
Sez.4, n. 47042 del 20/09/2004, Cannito, n.m.).
5.1. Posto che a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si propone al giudice dinanzi al quale pende il processo, l'istanza è stata correttamente presa in esame dalla Corte di Appello in composizione collegiale in veste di giudice dell'esecuzione, essendo il procedimento penale, al quale il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato accede, definito con sentenza dalla Sezione Quinta Penale di questa Corte n. 40264 del 23/09/2008, che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello. Tanto a norma dell'art. 665 c.p.p., comma 3. 5.2. Corollario della qualificazione dell'istanza in termini di nuova domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il rilievo dell'inammissibilità del ricorso diretto alla Corte di Cassazione avverso il provvedimento di diniego, per il quale è previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 1, il rimedio impugnatorio dell'opposizione al Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha pronunciato il rigetto dell'istanza.
5.3. Nondimeno, il ricorso per cassazione erroneamente proposto può essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice di merito competente per il reclamo (ex multis, Sez.4, n. 31310 del 19/04/2011, Ceccato, n.m.; Sez.l, n.30206 del 25/06/2003, Cuzzocrea, Rv. 226002).
6. In conseguenza, il gravame deve essere qualificato come ricorso in opposizione e gli atti vanno trasmessi al Presidente della Corte di Appello di Milano per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2014