Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
Il furto militare costituisce un titolo specifico di reato rispetto al titolo generico del furto comune, essendo caratterizzato dalla qualifica di militare del soggetto attivo e del soggetto passivo oltre che dal luogo militare nel quale viene commesso. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che, quantunque l'oggetto del reato fosse posto in un luogo militare, esso era di proprietà di un privato: con la conseguenza che, mancando un elemento costitutivo del reato militare, la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2006, n. 7449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7449 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/02/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 570
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 040352/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) G.I.P. TRIBUNALE MILITARE PALERMO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE PALERMO;
ORDINANZA del 18/10/2005 G.U.P. PRESSO TRIB. MILITARE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO Vitaliano, che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Palermo;
In esito al conflitto negativo di giurisdizione tra il Tribunale monocratico di Palermo e il G.I.P. del tribunale militare della stessa città;
nel procedimento penale
contro
:
LE OV.
OSSERVA
1. Con sentenza del 15 novembre 2004, il tribunale monocratico di Palermo dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al delitto contestato a LE OV di aver forzato con un ferro il distributore automatico a gettoni per videogames di proprietà della ditta Amato Maurizio, impossessandosi della somma di centomila lire, sul rilievo che il fatto integrava gli estremi del reato di furto militare (art. 230 c.p.m.p.), tenuto conto della qualifica del soggetto attivo (militare in servizio di leva presso la Caserma 46 Reggimento Trasmissioni all'epoca del fatto), del luogo di commissione del fatto (una caserma) e della particolare caratterizzazione del soggetto passivo.
Con ordinanza del 18 ottobre 2005, il G.I.P. del tribunale militare di Palermo faceva rilevare che il soggetto passivo del reato era un civile e non un militare e tale circostanze doveva ritenersi rilevante per escludere la sussistenza del reato di furto militare, non potendo il fatto ascritto all'Aprile ricondursi ad alcuna delle due ipotesi previste dall'art. 230 c.p.m.p. Secondo il G.I.P. militare, soggetto passivo del reato non era l'amministrazione militare, che non aveva subito alcun danno, ma un privato. Peraltro, mancando nel caso in esame uno degli elementi necessari per la sussistenza del reato militare e cioè la particolare caratterizzazione del soggetto passivo, competente a giudicare il fatto commesso dall'Aprile doveva ritenersi il giudice ordinario. Sollevava quindi conflitto di giurisdizione, disponendo la trasmissione alla Corte di Cassazione di copia degli anni necessari alla sua risoluzione.
2. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dalla circostanza che due giudici diversi rifiutino di prendere conoscenza dello stesso fatto è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Ciò premesso, si osserva.
Competente a conoscere il procedimento penale contro l'Aprile è il tribunale monocratico di Palermo.
Va detto innanzitutto che non ricorre qui un caso di connessione di procedimenti appartenenti alla competenza del giudice ordinario e a quella del giudice militare (art. 13 c.p.p. comma 2), che determina l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario, ma che opera solo quando ci si trovi in presenza di reati comuni e reati militari e uno dei reati comuni risulti più grave rispetto a quello militare (Cass., Sez. 1^, 23 novembre 1995, n. 12782, De Marco). La risoluzione del conflitto dipende nel caso in esame dalla determinazione del titolo del reato, essendo insorto un contrasto tra il giudice ordinario e quello speciale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto: si tratta di stabilire, in altri termini, se il fatto addebitato all'imputato integri gli estremi del delitto di furto militare ovvero del titolo generico di furto comune. La nozione di reato militare, che costituisce il limite costituzionale oggettivo della giurisdizione dei tribunali militari (art. 103 Cost., comma 3), è contenuta nell'art. 37 c.p.m.p., comma 1, secondo cui è reato militare "qualunque violazione della legge penale militare". Si tratta, come si vede, di una definizione meramente formale che si risolve in una tautologia, spostando la ricerca della nozione di reato militare a quella della legge penale militare.
Si è tentato di dare contenuto sostanziale al reato militare, ma nessuno dei criteri indicati dalla dottrina è apparso idoneo a tal fine: non la qualità di militare del soggetto attivo, in quanto, per un verso, i militari possono commettere un reato comune e, per altro verso, estranei alle forze armate possono commettere reati militari (es., i reati previsti dagli artt. 140, 141, 142, 166 c.p.m.p.); non il tipo di pena inflitta, giacché se è vero che esistono reati comuni puniti con la pena della reclusione militare, è altrettanto vero che per alcuni reati militari è prevista quale pena quella comune dell'ergastolo o della reclusione (es., tutti i reati per i quali era originariamente prevista la pena di morte o il delitto previsto dall'art. 157 c.p.m.p., comma 1); non infine l'interesse tutelato dalla norma, perché, se è vero che tutti i reati militari ledono interessi tipici del servizio, della disciplina o dell'amministrazione militare, esistono numerosi casi di lesioni dei medesimi beni giuridici che danno vita a reati comuni (es., i reati di cui agli artt. 247, 248, 253, 257, 260 c.p.m.p.). Non resta che la nozione formale (e restrittiva) di reato militare formulata dall'art. 37 c.p.m.p., secondo il quale perché si abbia reato militare occorre che si tratti di un fatto che sia offensivo di un interesse militare e che sia previsto dalla legge penale militare (Cass., Sez. 1^, 31 marzo 1994, Masini, in Cass. pen. mass. ann., 1995, n. 1538, p. 2583; ma vedi anche sul punto Corte Cost., 6 luglio 1995, n. 298, che ha definito inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.m.p., confermando l'adozione da parte del legislatore di un criterio meramente formale per definire la nozione di reato militare).
Secondo la giurisprudenza di questo Supremo Collegio (Cass., Sez. Un., 14 giugno 1980, Farina), il furto militare costituisce un titolo specifico di reato rispetto al titolo generico del furto comune, essendo caratterizzato dalla qualifica di militare del soggetto attivo è del soggetto passivo oltre che dal luogo militare nel quale viene commesso. Il reato di furto militare - si ha poi avuto cura di specificare - è un reato oggettivamente militare.
Nel caso in esame, risulta la qualità di militare del solo soggetto attivo del reato e risulta altresì che l'episodio di impossessamento è stato commesso in un luogo militare (la Caserma 46 Reggimento Trasmissioni).
Soggetto passivo del reato non è però ne' un militare, come richiede il primo comma dell'art. 230 c.p.m.p., ne' l'amministrazione militare, come richiede il secondo comma dello stesso articolo. L'apparecchio danneggiato era di proprietà di un privato, anche se era installato in un luogo militare, e quindi a subire il danno non è stata l'amministrazione militare.
Manca dunque nella vicenda in esame uno degli elementi necessari per la sussistenza del reato militare, e cioè la particolare caratterizzazione del soggetto passivo.
Di qui la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p. risolvendo il conflitto dichiara la giurisdizione del tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006