Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
Gli atti di indagine assunti nell'ambito di un altro procedimento ed acquisiti ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. sono utilizzabili, ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale, anche se intervenuti dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 21367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21367 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Piero MOCALI Presidente
dott. Gianfranco RIGGIO Componente
dott. Emilio GIRONI "
dott. Maria Cristina SIOTTO "
dott. Margherita CASSANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) CH WA N. IL 23/08/1961;
avverso ORDINANZA del 23/05/2002 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere RIGGIO GIANFRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore Avv. Mauro Valentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con ordinanza del 21 dicembre 2001 la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di IA LT, indagato per l'omicidio TA - LL e i reati connessi.
Una precedente ordinanza coercitiva era stata annullata dal Tribunale del riesame, che aveva ritenuto carente il quadro indiziario, fondato sulla sola chiamata in correità di De NE RI.
Il P.M., raccolte nuove dichiarazioni del collaboratore di giustizia RA EN il 5 ottobre 1999, sulla scorta di queste, dopo avere trasmesso gli atti al G.U.P. per la fissazione dell'udienza preliminare, aveva avanzato nuova richiesta di misura cautelare nei confronti dello IA, che era stata accolta dal G.I.P. con ordinanza del 10 maggio 2000. Il provvedimento reiettivo della Corte di Assise si fondava essenzialmente sulla considerazione che, anche se le dichiarazioni del RA erano inutilizzabili perchè assunte oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari, per il disposto dell'art.425 c.p.p., novellato dalla legge n. 479/99, doveva essere valutato l'intero quadro probatorio, non estendendosi la inutilizzabilità all'ulteriore attività di indagine svolta dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo l'emissione del relativo decreto. L'ordinanza veniva annullata dal Tribunale di Napoli con provvedimento del 23 maggio 2002 (ora gravato di ricorso), che accoglieva l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dallo IA.
Osservava il Collegio che sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal RA il 5 ottobre 1999 non poteva esplicare influenza l'intervenuto decreto che dispone il giudizio, peraltro emesso prima dell'acquisizione del nuovo interrogatorio, reso il 13 aprile 2001 dallo stesso collaborante nell'ambito di un diverso procedimento. Solo in quest'ultimo potevano essere utilizzate le dichiarazioni, la cui rituale rinnovazione a norma dell'art. 26 co. 2 della legge n.63/2001 non poteva servire a sanare la violazione del termine di scadenza delle indagini. Conseguentemente, il quadro indiziario risultava ridotto a quei residuali elementi già riconosciuti privi del requisito della gravità dallo stesso Tribunale in sede di riesame.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, riproponendo, sulla premessa che l'ulteriore interrogatorio del RA era stato ritualmente depositato ai sensi dell'art. 430 c.p.p., le argomentazioni svolte nell'ordinanza della Corte di Assise annullata dal Tribunale.
Rileva la Corte che l'esigenza di contenere entro limiti cronologici rigidamente determinati la durata delle indagini preliminari ha puntuale espressione nel disposto dell'ultimo comma dell'art. 407 c.p.p., che prevede la sanzione di inutilizzabilità per gli atti compiuti dopo la scadenza dei termini stabiliti nella stessa norma. È, comunque, estranea al sistema una preclusione generalizzata al compimento successivo di atti di indagine, che si porrebbe in contrasto con le esigenze connesse all'accertamento dei fatti di reato, che costituisce la finalità essenziale del processo penale. È prevista, infatti, la possibilità che nella fase degli atti introduttivi all'udienza preliminare le parti trasmettano la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419 c.p.p.) e che, inoltre, le parti stesse compiano attività integrativa di indagine dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio (art. 430 c.p.p.). Nessuna delle norme dianzi citate, tuttavia, può essere utilmente richiamata nella specie, essendo finalizzate la prima alla acquisizione di atti istruttori da sottoporre al giudice dell'udienza preliminare (organo giudiziario che il legislatore ha voluto radicalmente differenziare dal giudice per le indagini preliminari), per le determinazioni che competono alla sua peculiare funzione (sentenza ci non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio) e la seconda alla fase del giudizio, come è reso evidente dalla testuale dizione "ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento".
Il caso in esame afferisce ad una situazione diversa, dovendosi definire l'efficienza processuale di atti di indagine ai fini della emissione di una misura cautelare da parte del giudice delle indagini preliminari.
Rilievo decisivo, ai fini della risoluzione del problema qui proposto, ha la provenienza degli atti di indagine assunti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 407 c.p.p.: se gli esami delle persone indicate negli artt. 197 e 197 bis c.p.p. sono avvenuti nell'ambito del presente procedimento, devono ritenersi inutilizzabili, al fine predetto, non potendo ricondursi la loro assunzione a previsioni normative non omologabili, che attengono a momenti procedimentali diversi (udienza preliminare e dibattimento), mentre se sono avvenuti nell'ambito di altro procedimento possono essere legittimamente acquisiti, per il principio generale sancito dall'art. 238 c.p.p. e sono valutabili anche ai fini cautelari, non essendo per essi prevista la sanzione di inutilizzabilità, al di fuori dei casi indicati nel quarto comma dello stesso articolo 238. Pertanto, l'ordinanza gravata deve essere annullata, con rinvio al competente Giudice di merito, che procederà al nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto: sono utilizzabili ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale, anche dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, gli atti di indagine assunti nell'ambito di un altro procedimento ed acquisiti ai sensi dell'art. 238 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 MAGGIO 2003.