Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 1
Quando si verifica, tra una fase processuale e l'altra e dopo la pubblicazione della sentenza, la morte o la perdita della capacità di agire della parte persona fisica (o l'estinzione della persona giuridica), il problema della notificazione dell'atto di impugnazione e della instaurazione della fase di gravame va risolto non già alla luce dei principi di ultrattività del mandato al procuratore costituito, bensì in base alle disposizioni contenute nell'art. 328 cod. proc. civ., secondo cui l'evento interruttivo incide non più sul processo, ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione. Ne deriva che, dovendo l'impugnazione essere proposta contro il soggetto "attualmente" legittimato (art. 163, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ.), essa se effettuata alla parte originaria anziché al successore universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius" e tale nullità è suscettibile di sanatoria, per effetto della costituzione del successore a titolo universale, ma la sanatoria opera con efficacia "ex nunc" a norma dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, per essere la controversia già pendente alla data del 30 aprile 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5367 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RA DE, OR UD, OR SO E OR ME quali eredi di OR ES elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2980/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 20/12/97 R.G.N. 1296/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso che ha concluso il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2217 del 1995 il Pretore del lavoro di Brescia condannava il Ministero dell'Interno a pagare a MO ES l'assegno ex art. 13 legge n. 118 del 1971 dal 19 marzo 1993 con arretrati ed interessi.
Sull'appello del Ministero soccombente, il Tribunale di Brescia, effettuata nuova CTU, con sentenza del 20 dicembre 1997, riformava parzialmente la statuizione di primo grado, stabilendo la decorrenza dell'assegno dal 9 aprile 1996. Affermava il Tribunale che secondo gli accertamenti effettuati dal consulente nominato in appello il MO aveva sofferto fin dal gennaio 1992 di una condizione invalidante in misura superiore ai due terzi (75%), ulteriormente aggravatasi fino al 90% a decorrere dal gennaio 1997. Nonostante il superamento della soglia invalidante prescritta dalla legge dal gennaio 1992, il Tribunale posticipava la decorrenza della prestazione al momento della iscrizione negli elenchi speciali per il collocamento obbligatorio effettuato, il 9 aprile 1996; il Tribunale escludeva poi che l'assegno ex art. 13 della legge 118/71 fosse incompatibile con la rendita Inail in godimento, perché l'art. 3 della legge n. 407 del 1990 riconosce il diritto di optare per il trattamento economico più favorevole e pertanto l'attribuzione dell'assegno non è subordinato alla rinuncia al trattamento Inail, la quale opera solo come condizione di erogabilità della prestazione. Nè secondo il Tribunale si doveva tenere conto della rendita Inail ai fini della valutazione del requisito reddituale, perché diversamente opinando potrebbe essere a priori vanificata la facoltà di opzione rimessa dalla legge all'interessato. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso affidato a due motivi.
Hanno depositato controricorso gli eredi di MO ES deceduto nelle more.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso notificato il 18 dicembre 1998 a MO ES che era deceduto il 16 luglio 1998.
Questa Corte ha da tempo affermato (v. Cass. 3618/98, Cass. Sez. Un. 22 novembre 1996 n. 10328, che ha richiamato Cass. Sez. Un. 21 luglio
1978 n. 3630 e Cass. Sez. Un. 21 febbraio 1984 n. 1228, in motivazione) che quando si verifica, tra una fase processuale e l'altra dopo la pubblicazione della sentenza, la morte o la perdita della capacità di agire della parte persona fisica (o l'estinzione della persona giuridica), il problema della notificazione dell'atto di impugnazione e della instaurazione della fase di gravame va risolto non gia, alla luce dei principi di ultrattività del mandato al procuratore costituito, bensì in base alle disposizioni contenute nell'art. 328 c.p.c., secondo cui l'evento interruttivo incide non più sul processo, ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione. Ne deriva che, dovendo l'impugnazione essere proposta contro il soggetto "attualmente" legittimato (art. 163. terzo comma n. 2, c.p.c.), l'impugnazione medesima - se effettuata alla parte originaria anziché al successore a titolo universale - è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, c.p.c., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius.
Tale nullità è suscettibile di sanatoria, per effetto della costituzione in giudizio del successore a titolo universale, ma la sanatoria opera con efficacia ex nunc a norma dell'art. 164 C.P.C. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990) perché la controversia fu promossa in epoca anteriore al 30
aprile 1995 (v. gli artt. 9 l. 26 novembre 1990 n. 353 e 9 d.l. 18 ottobre 1995 n. 432 convertito in l. 20 dicembre 1995 n. 534).
Nella specie infatti si tratta di controversia proposta con ricorso depositato anteriormente al 30 aprile 1995, sicché la sanatoria non ha luogo in mancanza di tale costituzione o se questa venga effettuata dopo il decorso del termine, breve o annuale, di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c, a seconda che la sentenza sia stata o meno notificata (v., sul punto la già citata sentenza delle Sezioni unite del 19 dicembre 1996 n. 11394, la quale, nel risolvere un contrasto che si era verificato all'interno della Corte, ha ritenuto irrilevante lo stato di conoscenza, o meno, che l'impugnante ha dell'evento che ha colpito l'altra parte ed ha escluso che possa essere applicato l'art. 291 c.p.c.; v. la stessa sentenza in tema di sanatoria con efficacia ex tunc, secondo il nuovo testo dell'art. 164, per le cause iniziate dopo il 30 aprile 1995).
Nella specie l'effetto sanante potrebbe derivare dalla costituzione degli eredi del MO (MO LM, LA, ON, DO e EI EL) i quali hanno proposto controricorso notificato il 24 marzo 2000, ma a quell'epoca era già ampiamente scaduto il termine annuale per l'impugnazione, anche applicando la disposizione di cui al citato art. 328 ultimo comma cod. proc. civ. (proroga del termine di sei mesi dall'evento, quando la morte si verifica dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza) giacché la sentenza impugnata era stata depositata il 20 dicembre 1997.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
La incolpevole ignoranza sul decesso del MO giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2002