Sentenza 18 gennaio 2006
Massime • 1
La sentenza del giudice di appello che, sull'impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere emessa dal tribunale in composizione monocratica in un procedimento con citazione diretta a giudizio, riqualifica il fatto e condanna per un reato più grave compreso nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, deve essere annullata in sede di giudizio di legittimità per la violazione dell'art. 33 octies cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione del giudizio.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-octies c.p.p. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2006, n. 11857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11857 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/01/2006
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 55
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 014765/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IS ZO, N. IL 03/05/1953;
2) LA AL, N. IL 29/03/1943;
avverso SENTENZA del 16/10/2002 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIOTALLEVI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio degli atti al P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
LI RE e LA LV hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 16 ottobre 2002 con la quale, a seguito di impugnazione della Procura Generale è stata riformata la sentenza di n.d.p. ex art. 529 c.p., in relazione al delitto di cui all'art. 393 c.p. emessa dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in data 21 marzo 2001, ed è stata irrogata ai ricorrenti la pena di anni due di reclusione e Euro 400,00 di multa ciascuno, in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., e art. 628 c.p., comma 1 e 3. A sostegno dell'impugnazione i ricorrenti hanno dedotto:
a) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 33 octies c.p.p., e art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b. I ricorrenti lamentano che, in considerazione della diversa qualificazione giuridica del fatto ritenuta dalla Corte d'appello, la competenza a giudicare in primo grado sarebbe appartenuta al Tribunale in composizione collegiale. Questa circostanza doveva imporre l'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale e il rinvio degli atti al P.M.; ha errato quindi la Corte a pronunciare una sentenza di condanna in ordine al nuovo reato ritenuto sussistente.
b) Vizio di motivazione.
I ricorrenti lamentano la erroneità della ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'Appello e l'erronea valutazione delle emergenze probatorie.
I ricorsi sono fondati in ordine al primo motivo, il cui esame è assorbente rispetto alle altre censure proposte. Ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 3, il Giudice d'appello può dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del Giudice di primo grado. Nel caso in esame la diversa qualificazione giuridica data al fatto in contestazione ha portato alla ritenuta sussistenza del reato di rapina.
Per questa tipologia di reati è competente a decidere il Tribunale in composizione collegiale e il fatto è devoluto alla sua valutazione attraverso il necessario passaggio dell'udienza preliminare. È pur vero che l'attribuzione a decidere in ordine ad una fattispecie delittuosa tra Tribunale in composizione monocratica e Tribunale in composizione collegiale, è stata ritenuta una situazione conflittuale attinente al rito, e non alla competenza, trattandosi di due articolazioni dello stesso ufficio, purtuttavia è stato anche ritenuto ammissibile il conflitto di competenza tra il Tribunale in composizione collegiale e quello in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 2 (Cass., sez. 1^, 22 ottobre 2003, Patanè, Ced 226819). Tale decisione è stata ritenuta legittima per rimuovere una situazione di stasi processuale, e tuttavia appare significativa nel riconoscere una rilevanza endoprocessuale alla situazione relativa all'attribuzione a decidere su un determinato reato, una volta mutata la qualificazione giuridica dello stesso. In tal senso la Corte di Cassazione ha ritenuto, correttamente, che non sarebbe logico dedurre la questione di competenza nell'ipotesi in cui a decidere sia stato l'organo collegiale anziché quello monocratico. In questo caso, infatti, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa e correttamente si sarebbe dovuta applicare la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 33 octies c.p.p., che consente al Giudice d'appello di pronunciare sentenza nel merito se si ritiene che il reato appartenga alla cognizione del Giudice monocratico. Diversamente deve essere considerata l'ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato tenuto da un Giudice monocratico e tale circostanza abbia comportato il mancato passaggio del processo attraverso lo snodo dell'udienza preliminare. In questo caso, infatti, legittimamente la Corte d'appello pronuncia l'annullamento della sentenza, una volta che l'eccezione sia stata tempestivamente formulata (v. Cass., sez. 6^, 28 ottobre 2003, Natale, CED 228230) e ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Giudice di primo grado. In questa situazione, infatti, viene correttamente valorizzata una violazione "per difetto" dei criteri di attribuzione, dove non possono operare i criteri di economicità processuale, posti a base della disposizione contenuta nell'art. 33 octies c.p.p., comma 2. Una tale conclusione trova conferma anche da quanto disposto dall'art. 521 bis c.p.p., in base al quale, se in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dall'art. 516 c.p.p., comma 1 bis e comma 1 ter, art. 517 c.p.p., comma 1 bis, e art. 518 c.p.p., il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il Giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, sempre che, ai sensi del comma 2, l'inosservanza sia stata eccepita nei motivi di impugnazione.
D'altra parte la deroga stabilita dall'art. 33 octies c.p.p., comma 2 alla regola generale di cui al comma 1, riguarda il solo giudizio d'appello, ma non è dettata anche per il giudizio di Cassazione, nel quale dunque, se la violazione delle regole attributive della competenza determini un rito più garantito per l'imputato, occorre comunque procedere ad annullamento con contestuale trasmissione degli atti al P.M. presso il Giudice di primo grado, determinandosi una rinnovazione ab imis del giudizio. Nel caso di specie l'eccezione è stata ritualmente eccepita nei motivi di ricorso in Cassazione. Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza della Corte d'appello deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2006