Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2015, n. 23311
CASS
Sentenza 24 febbraio 2015

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Il verbale d'arresto documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto coercitivo, ma non anche le attività di indagine antecedenti pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo, con la conseguenza che le risultanze di queste sono utilizzabili a fini di prova solo se asseverate da documentazione autonoma nelle forme di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di detenzione di armi, emessa a seguito di giudizio abbreviato, utilizzando la parte del verbale di arresto nella quale si riassumeva la precedente attività di osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria al fine di provare che nei luoghi di ritrovamento delle armi dimorassero gli arrestati, senza che tale attività di P.G. risultasse asseverata da autonomo verbale o anche da sommaria annotazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2015, n. 23311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23311
    Data del deposito : 24 febbraio 2015

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