Sentenza 24 febbraio 2015
Massime • 1
Il verbale d'arresto documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'atto coercitivo, ma non anche le attività di indagine antecedenti pur se richiamate e riassunte nella parte giustificativa del verbale medesimo, con la conseguenza che le risultanze di queste sono utilizzabili a fini di prova solo se asseverate da documentazione autonoma nelle forme di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di detenzione di armi, emessa a seguito di giudizio abbreviato, utilizzando la parte del verbale di arresto nella quale si riassumeva la precedente attività di osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria al fine di provare che nei luoghi di ritrovamento delle armi dimorassero gli arrestati, senza che tale attività di P.G. risultasse asseverata da autonomo verbale o anche da sommaria annotazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2015, n. 23311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23311 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/02/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 200
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 17485/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR AR N. IL 25/01/1992;
D'IE EN N. IL 28/02/1981;
DE CC DR N. IL 27/02/1990;
avverso la sentenza n. 1886/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 03/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da D'IE e DE IO, dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da UR RC.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 3 maggio 2013 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione emessa dal Gup del Tribunale di Napoli - in sede di rito abbreviato - in data 17 gennaio 2013 nei confronti di MA RC, D'EL GE e De CC SA.
Tali soggetti risultano pertanto destinatari di doppia decisione conforme di responsabilità per il reato di detenzione di due armi comuni da sparo con matricola SA (una pistola calibro 9 x 21 e una calibro 38), ricettazione e detenzione di due proiettili eccedenti la normale dotazione delle armi.
All'esito del giudizio abbreviato di primo grado - con valutazione confermata in appello - MA RC (con applicazione delle attenuanti generiche) veniva condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro quattrocentomila di multa, De CC SA alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro duemilaseicento di multa e D'EL GE alla pena di anni quattro di reclusione ed euro tremiladuecento di multa. Il fatto risulta accertato in Arzano il 23 aprile 2012. In particolare, secondo i contenuti della decisione di primo grado, le armi in questione venivano rinvenute e sequestrate a seguito di irruzione della P.S. in un locale sito in via Galoppo n. 4 ove avevano trovato temporanea dimora i tre imputati.
L'irruzione seguiva ad una attività di appostamento, nata sulla base di fonte confidenziale, che aveva consentito di appurare che i tre soggetti in questione "usavano tale luogo come dimora, nel senso che venivano notati arrivare, intrattenersi per pranzo e cena e dormire per uscire insieme, o a bordo di scooter o a bordo di vetture". Lo stabile risulta in proprietà di CA AR, il cui figlio AN risulta essere stato controllato all'esterno dei locali in compagnia dei tre imputati.
Il locale ove dimoravano gli imputati aveva ingresso autonomo ed era munito di un sistema di videosorveglianza.
I tre vennero sorpresi insieme all'interno di detta abitazione alle ore 8.20 circa del 23 aprile 2012 e le due armi sono state rinvenute in una cesta per giocattoli ubicata nella stanza da letto, pronte all'uso.
In un armadio posto nella stessa stanza erano altresì custodite due parrucche e due caschi semi integrali di colore nero. In sede di interrogatorio MA RC rivendicava il possesso esclusivo delle due armi con matricola SA, a suo dire acquistate da due zingari, all'insaputa dei due amici. MA affermava altresì di essersi trattenuto in quella abitazione solo per la notte antecedente.
Le dichiarazioni del MA vengono ritenute del tutto inattendibili ed il possesso delle armi viene attribuito ai tre imputati collettivamente, ciò in rapporto ai risultati della pregressa attività di osservazione ed alle modalità obiettive del controllo di polizia giudiziaria .
Veniva ritenuto dal Gup il concorso formale tra i diversi reati contestati e venivano concesse le circostanze attenuanti generiche al solo MA -incensurato - lì dove a carico del D'EL e del De CC si esprime giudizio di elevata pericolosità in rapporto alla sussistenza di precedenti penali gravi ed allarmanti. Veniva ritenuta sussistente la recidiva qualificata in rapporto al D'EL e al De CC, per le risultanze riportate a pag. 16 e 17 della sentenza di primo grado. Nell'esaminare le doglianze mosse negli atti di appello, la Corte di secondo grado, nel richiamare la valenza indiziante e le argomentazioni già esposte dal primo giudice, riteneva che la prolungata attività di osservazione dello stabile e dei movimenti degli imputati ben poteva essere riportata nel verbale di arresto, non assumendo valenza alcuna la mancata allegazione di singoli verbali di "osservazione", non indispensabili al fine di ritenere effettivamente realizzata detta attività. Si ribadiva la completa inaffidabilità delle dichiarazioni "eteroprotettive" effettuate dal MA, sulla scorta degli elementi già valutati dal GUP.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, con personale sottoscrizione.
Quanto a MA RC si censura l'affermazione di responsabilità in riferimento alla illecita detenzione dei due proiettili eccedenti le dotazioni delle armi (capo C).
Quanto a De CC SA e D'EL GE, si articolano numerose censure in punto di violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza di secondo grado.
In sintesi, i due ricorrenti lamentano :
- la ritenuta utilizzabilità dell'attività di osservazione posta in essere dalla p.g. e trasfusa nel verbale di arresto senza essere documentata in singoli e specifici verbali;
- l'assenza o comunque l'illogicità della motivazione nella parte in cui veniva disattesa la versione resa dal coimputato MA;
- l'assenza di risposta agli interrogativi in punto di responsabilità mossi con i motivi di appello.
In particolare si afferma che l'assenza delle annotazioni di servizio (logicamente antecedenti rispetto al giorno dell'arresto) rende impossibile ogni verifica sulla fondatezza dei pretesi contenuti (non si conosce identità degli agenti, durata degli appostamenti, momento della giornata in cui vennero realizzati).
Si tratterebbe di inutilizzabilità patologica, rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato.
Peraltro i contenuti di tale attività riportati nel solo verbale di arresto, hanno consentito di ipotizzare l'irrilevanza della confessione di MA RC e l'affermazione di responsabilità dei restanti imputati, in violazione dei canoni logici che presidiano l'affermazione di penale responsabilità.
Inoltre, si rappresenta che non vi è risposta specifica della Corte di secondo grado su taluni contenuti specifici degli atti di appello, tra cui la dedotta impossibilità di ritenere indizio a carico l'esistenza di un sistema di videosorveglianza (non si sa quando installato e dunque non imputabile a frequentatori occasionali del sito come i ricorrenti).
Non vi sarebbe motivazione specifica in punto di "esercizio di un potere di fatto" sulle armi e non semplice connivenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da MA RC va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti;
i ricorsi proposti da D'EL GE e De CC SA risultano fondati, per le ragioni che seguono.
2. Quanto al ricorso proposto da MA RC, lo stesso - come esposto in parte narrativa - si limita a contestare l'affermazione di penale responsabilità in riferimento al reato di cui al capo C della rubrica, ipotizzando vizio di motivazione.
Le decisioni di merito, sul punto, hanno logicamente argomentato l'affermazione di penale responsabilità, che è stata - già in primo grado - limitata alla detenzione dei due proiettili eccedenti la normale dotazione delle armi cadute in sequestro. È stata pertanto già applicata la linea interpretativa ampiamente sedimentata nella presente sede di legittimità (di recente Sez. 1^ n. 6139 del 16.12.2013, rv 258922) tesa a ritenere configurabile l'autonoma violazione solo in rapporto alle munizioni "ulteriori" rispetto a quelle corrispondenti alle capacità del caricatore dell'arma. Va pertanto, anche in riferimento alle stesse affermazioni confessorie rese dall'imputato, affermata la inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali , e in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 1,000,00.
3. I ricorsi proposti nell'interesse di D'EL GE e Di CC SA sono fondati in riferimento alle argomentazioni che seguono.
La Corte territoriale ha ritenuto utilizzabile - quanto all'accertamento del rapporto tra costoro ed il luogo dell'irruzione, descritto in termini di "abituale dimora" - le risultanze del verbale di arresto, nella parte in cui si afferma che "il personale operante aveva modo di accertare che effettivamente all'interno di una dependance ubicata nello stabile di via Galoppo, quattro giovani già noti per i nominati in oggetto usavano tale luogo come dimora, nel senso che venivano notati arrivare, intrattenersi per pranzo, cena e dormire, per uscire insieme, viaggianti talvolta a bordo di scooter o vetture varie".
A fronte di specifica doglianza, la Corte ha in particolare affermato che l'osservazione era dunque "prolungata" e che ai sensi dell'art. 357 c.p.p., comma 1, l'annotazione di servizio non richiede il rispetto di specifici oneri formali, potendo essere effettuata anche sommariamente e l'omessa verbalizzazione non produce alcuna nullità. Tali affermazioni, influenti sulla tenuta complessiva della motivazione della decisione - posto che hanno consentito, sia pure con altri indicatori, di ritenere del tutto inverosimili le affermazioni eteroprotettive rese da MA RC - non risultano appaganti, in diritto, per le ragioni che seguono. Il verbale di arresto non è - di per sè - atto idoneo a documentare circostanze di fatto - di rilievo investigativo - diverse da quelle verificatesi in occasione dell'atto di coercizione. Non a caso, la previsione del modello legale di tale atto è realizzata nel corpo dell'art. 386 c.p.p., (doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o fermo), norma inserita in apposito titolo (il 6^) del libro 5^ dedicato all'arresto ed al fermo, diverso da quello (il 4^) che regolamenta le forme e le modalità dell'attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria. Il verbale di arresto pertanto "documenta" l'attività svolta in occasione dell'atto, con validità probatoria (e dunque nel caso in esame quanto avvenuto il 23 aprile del 2012), ma non eventuali attività antecedenti, effettuate in momenti diversi. La sua sottoscrizione attribuisce a ciascuno dei firmatari l'attestazione di veridicità delle indicazioni contenute, in rapporto ai fatti verificatisi e percepiti come giustificativi dell'esecuzione di attività di polizia giudiziaria (sul punto, Sez. 5^ n. 38085 del 5.7.2012) ma ciò non può estendersi a circostanze di fatto antecedenti, che sono di certo "riassumibili" nel verbale di arresto - nella sua parte giustificativa - ma che devono essere asseverate da documentazione autonoma, nelle forme di legge. Nel caso in esame non vi è dubbio che - per come riassunta nel verbale di arresto - una attività di indagine si assume avvenuta in precedenza e per diversi giorni, non potendosi altrimenti giustificare affermazioni come quelle prima riportate. Da ciò deriva che l'esistenza di annotazioni - anche sommarie - relative a dette attività di osservazione, previste come necessarie dall'articolo 357 c.p.p., comma 1 (norma che sottopone tutte le attività di polizia giudiziaria a siffatto obbligo, nessuna esclusa) condiziona la stessa utilizzabilità, in chiave di sintesi, delle affermazioni contenute nel verbale di arresto e poste a base della decisione emessa.
In altre parole, se è vero che le attività di polizia giudiziaria possono essere documentate anche in un momento successivo rispetto al compimento dell'atto, come previsto dall'art. 373, comma 4 (tra le molte, Sez. 1^ n. 34022 del 6.10.2006) e se è vero che può essere realizzata la modalità informale della annotazione e non necessariamente quella del verbale (tranne che nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 357 c.p.p., comma 2), ciò non significa che anche tale forma "semplificata", ossia l'annotazione, possa mancare del tutto.
Ora, nel caso in esame, non risulta esservi stata acquisizione agli atti di alcuna annotazione relativa alle attività di osservazione riassunta nel verbale di arresto, il che - per quanto sinora detto - condiziona la possibilità di ritenere esistente il dato investigativo, con rilievo di tale aspetto anche nel giudizio abbreviato, a nulla rilevando la forma semplificata di definizione del giudizio, che non esclude il rilievo di inutilizzabilità di tipo patologico (Sez. U. 21 giugno 2000, rv 216246). Nel caso in esame il verbale di arresto risulta, in tale parte, inutilizzabile a fini di prova in quanto riproduce la sintesi di una attività antecedente che non risulta versata in atti, sia pure sotto forma di annotazione o relazione di servizio.
Vi è dunque inesistenza del dato investigativo richiamato, vizio ancor più radicale rispetto alla inutilizzabilità. La Corte territoriale finisce dunque con equiparare l'atipicità della annotazione (che infatti può essere sommaria, ferma restando la certezza sulla identità del redigente, come ribadito, tra le altre, da Sez. 1^ n. 8219 del 20.4.1999, rv 213687) con l'assenza di verifica della sua esistenza materiale, il che rappresenta un vizio argomentativo in diritto.
Tale aspetto risulta assorbente, posto che questa Corte di legittimità - in virtù dei limiti ontologici del giudizio - non è in grado di affermare l'esistenza o meno delle annotazioni "richiamate" o "riassunte" nel verbale di arresto, ne' può realizzare una autonoma "prova di resistenza" dell'ipotesi di accusa, stante la manifesta attribuzione di un consistente significato dimostrativo ai descritti contenuti "atipici" del verbale di arresto. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, evidenziandosi - sotto il profilo del metodo ricostruttivo - la necessità, in sede di rinvio, di prescindere dai descritti contenuti del verbale di arresto e ferma restando la possibile attivazione - in tal sede - dei poteri di completamento istruttorio di cui all'art. 441 c.p.p., comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'EL GE e De CC SA e rinvia per altro giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli;
dichiara inammissibile il ricorso di MA RC che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015