Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 59844 E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N 9668/1998 R. Udienza del 5.11.2001 Oggetto: IRPEF REPUBERICA ITALIANA0 22 45 /02 / R - 6 T 2 S A B I . I . .R G L R E P L . A R A D T . NOM DE POPOLO ALIA L A B U E D A D B I T E S A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R 1 T I N T 3 E N 1 R S E . : S SEZIONE TRIBUTARIA N A E * * * composta dai sigg.ri Magistrati: * Con 5422 Presidente Dott. Pasquale Reale Dott. Giovanni Paolini Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. Dott. Vincenzo Nubila Consigliere Dott. ES Tirelli Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 59844 sul ricorso proposto da DE NO e RC NA MA, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Pizzutelli, con lui elettivamente domiciliati in Roma, via Marco Prestinari 13 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ramadori;
-ricorrenti- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 12, n. 95/12/1997, dell' 17.2/11.4.1997 5 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.11.2001 17 2 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
1 Uditi l'avvocato Pizzutelli per i contribuenti e l'avv. dello Stato Caputi lambrenghi per l'Amministrazione finanziaria;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con avviso di accertamento notificato il 22.1.1993 a NO DE e al coniuge codichiarante NA MA RC, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Frosinone rettificava in via induttiva, ai sensi dell'art. 39 comma 2 d.p.r. 600/1973, il reddito di lavoro autonomo dichiarato per il 1988 da NO DE, esercente in Frosinone la professione di architetto, aumentandolo da lire 2.387.000 a lire 24.400.000. La rettifica si fondava sul rilievo che risultavano emesse appena cinque fatture, che i costi dichiarati ( lire 1.560.000) erano eccessivi rispetto ai ricavi (3.947.000), e infine che l'irrisorio volume di attività esposto nella dichiarazione dei redditi contrastava con l'utilizzazione di un locale in Frosinone quale studio professionale, con il possesso di beni strumentali alla professione ( tra cui un'automobile), con l'anzianità di iscrizione all'albo (1974), nonché con le proprietà immobiliari del contribuente. I contribuenti proponevano ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Frosinone deducendo che le presunzioni operate dall'Ufficio erano infondate in quanto la capacità contributiva del nucleo familiare trovava spiegazione nel reddito di lavoro dipendente che entrambi i coniugi percepivano in qualità di insegnanti, e che le modalità di svolgimento della professione di architetto non consentivano di occultare l'affidamento di incarichi, dovendo i progetti essere depositati presso uffici pubblici. La Commissione di 1° grado accoglieva il ricorso con decisione n. 334/1994. L'appello dell'Ufficio, che ribadiva quanto già affermato nel giudizio di 1° grado, veniva accolto dalla Commissione regionale sul rilievo che la pronunzia di 2 prima istanza non aveva adeguatamente esaminato gli analitici e dettagliati elementi di fatto su cui l'Ufficio aveva basato la rettifica. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti enunciando tre motivi. Con il primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per difetto di costituzione del giudice in quanto nell'epigrafe della sentenza non era indicato il nome del terzo giudice componente il Collegio, di guisa che doveva dedursi che la decisione fosse stata deliberata da due soli magistrati. Con il secondo motivo i contribuenti censurano la sentenza di appello omesso del tutto di esaminare la loro eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stato compiuta la rettifica in via induttiva pur non sussistendo i presupposti di cui all'art. 39, 2° comma, d.p.r. 600/1973. Con il terzo ed ultimo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione di legge e l'inosservanza del divieto della praesumptio de praesumpto, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deducono i ricorrenti che la presunzione di maggiori ricavi era priva dei requisiti di legge della gravità, precisione e concordanza. Inoltre l'Ufficio, dopo avere presunto dagli elementi suindicati che il DE aveva omesso di contabilizzare i ricavi, aveva tratto l'ulteriore presunzione che il reddito non dichiarato era pari a lire 24.400.000. Infine, i ricorrenti lamentano che il presupposto dell'accertamento induttivo era stato presunto anziché accertato in modo diretto attraverso riscontri bancari e interpello dei clienti. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. I contribuenti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Il 1° motivo del ricorso é fondato. Sia nell'epigrafe della sentenza impugnata sia nel processo verbale dell'udienza di discussione del 17.2.1997, esaminabile da questa Corte per la natura 3 processuale del vizio denunciato, si rileva l'elencazione dei nomi di sei magistrati tributari, dei quali due soltanto ( IA Villa Santa e ES Cavone) risultano contrassegnati da una croce quali, rispettivamente, presidente del Collegio e relatore della controversia;
mentre dai documenti medesimi non é consentito di individuare il terzo componente il collegio che ha partecipato all'udienza di discussione e alla deliberazione della decisione. Il principio, desumibile dalla disciplina del processo civile, secondo il quale la sentenza di un giudice collegiale e' nulla allorquando la partecipazione di uno dei componenti il Collegio non sia desumibile in alcun modo dalla sentenza stessa e dal verbale di udienza, e' applicabile anche al processo tributario, con la conseguenza che la impossibilita' di individuare dal contenuto della sentenza della commissione tributaria e dal processo verbale di udienza il terzo componente del collegio giudicante, determina la nullita' insanabile della sentenza medesima per vizio di costituzione del giudice (Cass. 11269/2001; Cass. 9898/1998). La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà a regolare le spese del presente grado di giudizio. Gli altri motivi del ricorso sono assorbiti.
P.Q.M.
E lAccoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi. i d v V i N 6 O 8 I 9 5 1 Z Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezion . / A 4 N / R 6 T 2 S B . I della Commissione tributaria regionale del Lazio. R . G . L E P L . R A D Roma, 5.11.2001. . L A B E D A D T 2 Il PresidentePresidente M I E A S Il Consigliere est. 1 8 I T N 3 2 E N 1 R 1 S E E . S I مرام تم T N E A A M блого IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA При Oggi 1.5 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C Amago Casary 4