Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di notifiche a mezzo posta, nel caso di mancata consegna del plico, ai fini della operatività della presunzione di conoscenza dell'atto trascorsi dieci giorni dalla data del deposito presso l'Ufficio postale, è necessario che la comunicazione dell'avviso di giacenza sia formalmente indirizzata al destinatario dell'atto da notificare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto invalida l'informativa del tentativo di notificazione indirizzata al padre dell'imputato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2013, n. 51714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51714 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/12/2013
Dott. AMORESANO VI - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2180
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 37241/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AR, difeso dagli avv.ti CHIAIA Francesco e Salvatore ALFANO;
avverso l'ordinanza n. 67/2013 del Tribunale ordinario di Cosenza del 15 luglio 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo POLICASTRO il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito l'avv. DI GIULIO, in sostituzione dell'avv. CHIAIA, per il ricorrente ON.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cosenza, decidendo sull'appello proposto da ON AR avverso l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Paola aveva rigettato l'istanza di dissequestro da questo formulata, ha dichiarato, con provvedimento depositato il 15 luglio 2013, la inammissibilità del gravame in quanto proposto fuori termine. In particolare il Tribunale - considerato che, secondo quanto risultante dagli atti del fascicolo trasmesso dal Tribunale di Paola, la notificazione al ON dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di dissequestro si era perfezionata in data 20 maggio 2013 - ha ritenuto tardivamente proposto l'appello - dichiarandolo, pertanto, inammissibile - in quanto al momento del deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Cosenza del relativo ricorso, avvenuto il 14 giugno 2013, già era decorso il termine di 10 giorni a tal fine previsto ai sensi degli artt. 322 bis e 324 cod. proc. pen.. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, il ON deducendo l'errore commesso dal Tribunale nel ritenere notificata in data 20 maggio 2013 la ordinanza con la quale era stata rigettata l'istanza di dissequestro presentata al Gip del Tribunale di Paola e nell'affermare, di conseguenza la tardività della proposizione dell'appello avverso tale ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Col ricorso introduttivo del presente giudizio ON AR ha impugnato l'ordinanza resa dal Tribunale di Cosenza in data 15 luglio 2013 e con la quale è stata dichiarata la inammissibilità dell'appello da lui proposto avverso l'ordinanza del 16 aprile 2013 con la quale il Gip del Tribunale di Paola aveva rigettato l'stanza di dissequestro da lui proposta.
Il ricorrente deduceva la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento appellato, il predetto gravame.
A tale fine il ON osservava che erroneamente il Tribunale di Cosenza aveva ritenuto che la notificazione della predetta ordinanza del Gip del Tribunale di Paola si fosse perfezionata nei suoi confronti in data 20 maggio 2013; infatti, proseguiva il ricorrente, la notificazione in questione doveva ritenersi non essere mai stata effettivamente eseguita in quanto, l'ufficiale postale, recatosi in data 6 maggio 2013 presso la sua abitazione per effettuare la consegna dell'atto spedito a mezzo del servizio postale, non avendo ivi trovato il destinatario, lasciava, secondo la previsione della L. n. 890 del 1982, art. 8 l'avviso di giacenza della raccomandata AG n.
779428430320; in tale avviso, tuttavia, era indicato quale nominativo del destinatario dell'atto quello di ON VI (e non AR) corrispondente a quello del genitore del ricorrente, peraltro già da tempo deceduto.
Nella medesima giornata del 6 maggio 2013 l'ufficiale postale si recava nuovamente presso la abitazione del ON e lasciava un altro avviso, sempre intestato a ON VI, in cui comunicava che era stato compiuto il precedente tentativo di notificazione e che, non essendo stato rinvenuto il destinatario dell'atto, questo era stato depositato presso l'Ufficio postale di Paola succ. 2, dove poteva essere ritirato a partire dal giorno successivo;
avvertiva altresì che, decorsi 10 giorni dal deposito, la notificazione si intendeva eseguita.
Solamente in data 6 giugno 2013 l'odierno ricorrente, rilevato che l'ordinanza del Gip era stata notificata ai suoi difensori già da tempo, si recava presso l'Ufficio postale di Paola ove prendeva conoscenza dell'atto per la prima volta.
Tanto premesso il ricorrente rileva che con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Cosenza non avrebbe tenuto conto del fatto che sia l'avviso di giacenza che la successiva comunicazione relativa al tentativo di notificazione recavano l'indicazione di un destinatario diverso dall'odierno ricorrente e, pertanto non erano atti idonei a determinare il perfezionamento della notificazione della ordinanza ritenuta con provvedimento stesso tardivamente gravata di appello. Il ricorso è fondato.
Osserva in via preliminare questa Corte che, trattandosi di ricorso col quale è censurato un error in procedendo in cui sarebbe incorso il Tribunale di Cosenza, i poteri di indagine ad essa rimessi le consentono ampio accesso agli atti del giudizio.
Tanto premesso si rileva che effettivamente il provvedimento oggetto di impugnazione di fronte al Tribunale di Cosenza, cioè il l'ordinanza del 16 aprile 2013 con la quale il Gip del Tribunale di Paola ha respinto l'istanza di dissequestro formulata dal ON, risulta essere stata consegnata per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., per essere inviata con lettera raccomandata n. 779428430320; egualmente risulta dagli atti che l'agente postale incaricato di eseguire la predetta notificazione, recatosi presso la abitazione del ON e non avendolo ivi rinvenuto, ha, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 provveduto a redigere l'apposita informativa del tentativo di notificazione, del fatto che il plico in questione era stato depositato presso l'Ufficio postale di Paola succ. 2, ove poteva essere ritirato, e del fatto che, decorsi 10 giorni dalla predetta informativa, la notificazione doveva intendersi perfezionata.
Solo che dalla detta informativa risulta che l'atto in questione non era indirizzato a ON AR ma a ON VI, nominativo, si rileva incidentalmente, corrispondente a quello del padre dell'attuale ricorrente, già deceduto sin dal 2010. Posto che, secondo quanto espressamente previsto dalla citata L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, la notizia del tentativo di notificazione è data "al destinatario" dell'atto notificando, risulta evidente che solamente nei confronti di colui che appare essere nella comunicazione in questione, il destinatario dell'atto, può operare la fictio in forza della quale la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito dell'atto da notificare presso l'Ufficio postale.
Poiché nel caso che interessa destinatario dell'atto nella comunicazione redatta dall'agente postale non risulta essere ON AR ma altro soggetto, non è nei confronti di quello che deve intendersi avere operato la ficta notificatio.
Viziata deve, pertanto, ritenersi l'ordinanza impugnata, nella quale il Tribunale di Cosenza ha, viceversa, ritenuto, non conformemente a quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, perfezionatasi la predetta notificazione anche per ON AR allo scadere del decimo giorno successivo al deposito dell'atto da notificare presso l'ufficio postale di Paola. L'atto deve, pertanto essere annullato, con rinvio al Tribunale di Cosenza affinché rivaluti, alla luce di quanto dianzi ritenuto, l'ammissibilità del gravame proposto da ON AR avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Paola del 16 aprile 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013