CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 22993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22993 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
udito il difensore SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile EA NG nel procedimento a carico di: RI RC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 del TRIBUNALE di FERRARA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo - - 23-4. ci) Penale Sent. Sez. 5 Num. 22993 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10.05.2022, il Tribunale di Ferrara, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ferrara del 28.07.2021- con la quale RI CO era stato condannato per il reato di lesione personale nei confronti di EN EL- assolveva il medesimo RI perché il fatto non costituisce reato per l'esistenza di una causa di giustificazione. 1.1. Rilevava il Tribunale che nel caso di specie, ritenute inutilizzabili le dichiarazioni della p.o. EN EL, siccome imputata in un procedimento probatoriamente collegato e non avvertita ex art. 64 c.p.p., in assenza di elementi che potessero essere utilizzati per ricostruire direttamente il fatto, quelli indiretti non escludevano univocamente la presenza della causa di giustificazione della legittima difesa e dunque il dubbio deponeva a favore dell'imputato, dovendosi pronunciare sentenza di assoluzione, sebbene con formula dubitativa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione EN EL, con atto a firma degli avv. R,5ssella Bighi e Gisella Rossi, affidando le proprie censure a 2 motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b), in relazione agli artt. 197- bis e 192 co. 3 c.p.p., atteso che la garanzia di tutela apprestata dall'art. 197-bis c.p.p. è la presenza di un difensore e che le dichiarazioni rese dal testimone non siano utilizzate contro di lui, laddove il comma 5 della norma citata prevede come effetto del mancato rispetto della garanzia di cui sopra l'inutilizzabilità "contro la persona che le ha rese" e non "contro altra persona"; in ogni caso, il comma 6 prevede che le dichiarazioni rese dal testimone imputato o giudicato sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di secondo grado, la EN era perfettamente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale ove essa risultava imputata come risulta anche dalle dichiarazioni dalla stessa rese a verbale;
• 2.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge„ ai sensi dell'art. 606, co.1, lett. b) e c) c.p.p. e di motivazione, in relazione al combinato disposto degli artt. 197- bis e 192 co. 3 c.p.p., per avere Giudice di appello errato nelle valutazioni delle dichiarazioni rese dai testi, del tutto incompatibili, con un comportamento di legittima difesa dell'imputato; invero, EN OM affermava chiaramente di aver visto il RI avventarsi sulla zia, e di aver sentito un urlo della zia e una richiesta di aiuto, mentre il teste TI dichiarava che le urla della EN erano di paura;
inoltre, il colpo inferto dal RI alla EN risulta assolutamente incompatibile con una legittima difesa ai presunti graffi subiti dalla medesima e volendo, comunque seguire il ragionamento logico fatto dal Giudice di secondo grado tuttalpiù si potrebbe parlare di eccesso di legittima difesa, essendo la reazione del RI del tutto sproporzionata all'azione della EN. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Francesca Ceroni, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, pag. i nonché dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies della legge di conversione del 30 dicembre 2022 , n. 199, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4.La difesa dell'imputato RI CO ha depositato a mezzo Pec in data 24.2.2023 conclusioni scritte circa l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa della ricorrente ha depositato a mezzo Pec in data 3.3.2023 memoria di replica con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.Le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso -volte a censurare la declaratoria della sentenza impugnata di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla EN- sono del tutto generiche e, comunque, manifestamente infondate, offrendo una lettura non corretta dell'art. 197 -bis c.p.p. come interpretato dalle S.U. di questa Corte. In proposito, ha compiutamente rilevato la difesa dell'imputato che il riferimento all'art. 197-bis c.p.p. deve essere rivolto al secondo comma della disposizione ed all'uopo il giudice d'appello ha richiamato e fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264479, secondo cui, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per•cui si procede, che avrebbe dovuto e_sere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie. In particolare, in sede di esame dibattimentale ai sensi dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., di imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pien., o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), deve essere dato non solo se il soggetto non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato» (come testualmente prevede il comma 6 dell'art. 210), ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento. Da tali principi consegue che la sentenza impugnata nel dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla EN- imputata per reato reciproco- non è incorso in alcun vizio di violazione di legge. 2. Il secondo motivo di ricorso sviluppa censure meramente in fatto in merito alla configurabilità della legittima difesa in favore dell'imputato sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte, tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. pag. 2 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). I vizi denunciati si traducono in evidenti vizi di motivazione inammissibili in sede di legittimità alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 606 comma 2- bis c.p.p. secondo cui "contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza de/giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)". 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed ii ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8.3.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo - - 23-4. ci) Penale Sent. Sez. 5 Num. 22993 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10.05.2022, il Tribunale di Ferrara, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ferrara del 28.07.2021- con la quale RI CO era stato condannato per il reato di lesione personale nei confronti di EN EL- assolveva il medesimo RI perché il fatto non costituisce reato per l'esistenza di una causa di giustificazione. 1.1. Rilevava il Tribunale che nel caso di specie, ritenute inutilizzabili le dichiarazioni della p.o. EN EL, siccome imputata in un procedimento probatoriamente collegato e non avvertita ex art. 64 c.p.p., in assenza di elementi che potessero essere utilizzati per ricostruire direttamente il fatto, quelli indiretti non escludevano univocamente la presenza della causa di giustificazione della legittima difesa e dunque il dubbio deponeva a favore dell'imputato, dovendosi pronunciare sentenza di assoluzione, sebbene con formula dubitativa. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione EN EL, con atto a firma degli avv. R,5ssella Bighi e Gisella Rossi, affidando le proprie censure a 2 motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b), in relazione agli artt. 197- bis e 192 co. 3 c.p.p., atteso che la garanzia di tutela apprestata dall'art. 197-bis c.p.p. è la presenza di un difensore e che le dichiarazioni rese dal testimone non siano utilizzate contro di lui, laddove il comma 5 della norma citata prevede come effetto del mancato rispetto della garanzia di cui sopra l'inutilizzabilità "contro la persona che le ha rese" e non "contro altra persona"; in ogni caso, il comma 6 prevede che le dichiarazioni rese dal testimone imputato o giudicato sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di secondo grado, la EN era perfettamente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale ove essa risultava imputata come risulta anche dalle dichiarazioni dalla stessa rese a verbale;
• 2.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge„ ai sensi dell'art. 606, co.1, lett. b) e c) c.p.p. e di motivazione, in relazione al combinato disposto degli artt. 197- bis e 192 co. 3 c.p.p., per avere Giudice di appello errato nelle valutazioni delle dichiarazioni rese dai testi, del tutto incompatibili, con un comportamento di legittima difesa dell'imputato; invero, EN OM affermava chiaramente di aver visto il RI avventarsi sulla zia, e di aver sentito un urlo della zia e una richiesta di aiuto, mentre il teste TI dichiarava che le urla della EN erano di paura;
inoltre, il colpo inferto dal RI alla EN risulta assolutamente incompatibile con una legittima difesa ai presunti graffi subiti dalla medesima e volendo, comunque seguire il ragionamento logico fatto dal Giudice di secondo grado tuttalpiù si potrebbe parlare di eccesso di legittima difesa, essendo la reazione del RI del tutto sproporzionata all'azione della EN. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Francesca Ceroni, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, pag. i nonché dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies della legge di conversione del 30 dicembre 2022 , n. 199, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4.La difesa dell'imputato RI CO ha depositato a mezzo Pec in data 24.2.2023 conclusioni scritte circa l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa della ricorrente ha depositato a mezzo Pec in data 3.3.2023 memoria di replica con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.Le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso -volte a censurare la declaratoria della sentenza impugnata di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla EN- sono del tutto generiche e, comunque, manifestamente infondate, offrendo una lettura non corretta dell'art. 197 -bis c.p.p. come interpretato dalle S.U. di questa Corte. In proposito, ha compiutamente rilevato la difesa dell'imputato che il riferimento all'art. 197-bis c.p.p. deve essere rivolto al secondo comma della disposizione ed all'uopo il giudice d'appello ha richiamato e fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264479, secondo cui, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per•cui si procede, che avrebbe dovuto e_sere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie. In particolare, in sede di esame dibattimentale ai sensi dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., di imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pien., o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), deve essere dato non solo se il soggetto non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato» (come testualmente prevede il comma 6 dell'art. 210), ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento. Da tali principi consegue che la sentenza impugnata nel dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla EN- imputata per reato reciproco- non è incorso in alcun vizio di violazione di legge. 2. Il secondo motivo di ricorso sviluppa censure meramente in fatto in merito alla configurabilità della legittima difesa in favore dell'imputato sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte, tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. pag. 2 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). I vizi denunciati si traducono in evidenti vizi di motivazione inammissibili in sede di legittimità alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 606 comma 2- bis c.p.p. secondo cui "contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza de/giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)". 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed ii ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8.3.2023