Sentenza 15 novembre 2011
Massime • 1
L'esclusione dei benefici penitenziari per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza opera soltanto nei casi in cui il condannato abbia posto concretamente in essere atti di violenza. (Fattispecie nella quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., ma non gli era stata contestata la commissione di atti di violenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2011, n. 45945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45945 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/11/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3724
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 9499/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN WI N. IL 09/10/1977;
avverso l'ordinanza n. 3888/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 01/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. Galati G., che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 01.12.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibili le istanze di misure alternative (affidamento in prova e semilibertà) proposte da NI WI, sul rilievo che il titolo di reato la cui pena era in espiazione (art. 270 bis c.p.) risultava ostativo ex art. 4 bis Ord. Pen. alla concessione delle chieste misure alternative, anche in mancanza di collaborazione (profilo, peraltro, neppure richiesto). Rilevava in tal senso il predetto Tribunale, a sostegno della propria decisione, che la ratto del divieto di cui all'art. 4 bis cit. corrispondeva perfettamente alla natura del delitto di cui all'art. 270 bis c.p., qualificabile a pericolo presunto, ex se, a prescindere dal compimento concreto di specifici atti di violenza.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge, posto che l'art. 4 bis O.P. prevede, nell'elencazione dei titoli di reato escludenti i benefici, i delitti commessi per finalità di terrorismo "mediante il compimento di atti di violenza", circostanza estranea ad esso ricorrente;
in subordine si ripropone la questione di costituzionalità dell'art. 4 bis O.P. in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost., già disattesa dal Tribunale con motivazione (a verbale di udienza) non appagante.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Il tema centrale della questione che viene dedotta a questa Corte di legittimità attiene all'interpretazione della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis nella prima parte del suo primo comma ove si legge che
"...le misure alternative alla detenzione previste dal capo 6^, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concesse ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58 ter della presente legge : delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza ...".- Si dibatte, dunque, se il reato associativo ex art. 270 bis c.p. (la cui rubrica recita "associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico") debba ritenersi essere ricompresso ex se nell'elenco dei reati ostativi, a prescindere dal concreto compimento di atti di violenza (tesi sostenuta dall'impugnata ordinanza), ovvero se l'esclusione dai benefici penitenziari suddetti possa essere ritenuta solo nei casi in cui il condannato abbia commesso delitti mediante concreti atti di violenza per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (tesi del ricorrente).- È fondata la seconda proposizione.- A tale conclusione conducono sia la diretta lettura ermeneutica del passo normativo in questione, sia il quadro sistematico, sia, infine, un'interpretazione di necessità costituzionalmente orientata. La lettura interpretativa dell'art. 4 bis O.P., comma 1, prima parte, sul punto qui in esame, rende del tutto evidente che il brano "mediante il compimento di atti di violenza" è strutturalmente legato a tutta la frase in questione, e dunque al costrutto "delitti commessi" che abbiano le ridette finalità di terrorismo o di eversione. In definitiva, per questo primo aspetto, la piana lettura del passo evidenzia che sono ostativi ai benefici penitenziari (eccetto la liberazione anticipata) i delitti commessi mediate il compimento di atti di violenza che siano finalizzati al terrorismo o all'eversione. Ed invero una diversa lettura, che isolasse il primo periodo ("delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico"), avente forza autonoma escludente i benefici in questione, lascerebbe senza riferimento - ed in verità, in tal caso, senza senso - il successivo brano ("mediante il compimento di atti di violenza"). Nè diversa sorte, di vera e propria inconciliabilità logico-giuridica, avrebbe l'interpretazione che legasse l'ultimo brano ("mediante il compimento di atti di violenza") ai soli delitti di eversione dell'ordine democratico (scindendo questi ultimi dai delitti commessi per finalità di terrorismo), sia per l'assoluta incongruenza di una tale operazione (perché in tal caso si pretenderebbero atti di violenza per una categoria di delitti non meno grave dell'altra per la quale però non sarebbero richiesti), sia perché l'ordinamento penalistico (v. proprio l'art. 270 bis c.p.) accomuna ed equipara il terrorismo e l'eversione dell'ordine democratico, e dunque non sarebbe lecito scindere le due categorie sia pur ad altri fini. È poi assolutamente evidente che il passo tra due virgole ("anche internazionale") costituisce un inciso che si lega alla parola immediatamente precedente ("terrorismo"), per cui la frase ha una sua unità concettuale e strutturale, non frazionabile, che comprende l'intera proposizione, fino al complemento modale ("mediante..."). Il primo esame, pertanto, meramente analitico del passo in questione, porta già alla conclusione che il concreto compimento di atti di violenza, quale specifico strumento di finalità terroristiche o eversive, è requisito necessario perché operi l'ostatività ai benefici penitenziari. Allargando poi lo sguardo, non può non essere notato, in senso sistematico, che lo stesso citato art. 4 bis, comma 1, prima parte, pone - subito dopo il passo appena esaminato - il delitto associativo ex art. 416 bis c.p. come ex se ostativo ai benefici penitenziari, senza alcuna indicazione relativa al compimento di atti di violenza (pur così fisiologici alle associazioni di tipo mafioso) o ad altri reati-fine. La ben rilevabile differenziazione non può essere casuale, ne' senza significato, dovendosi quindi concludere che il Legislatore, nell'affrontare i due temi (terrorismo ed eversione da un lato, mafia dall'altro) li ha voluti trattare in modo diverso, essendo per verità differenti i due fenomeni, sia sul piano sociale che su quello criminologico;
la mafia va combattuta sempre e comunque, non avendo essa ne' giustificazioni, ne' ideologie di riferimento, e dunque non merita neppure benefici in sede di esecuzione (salva la collaborazione); per le finalità di terrorismo o di eversione si è, evidentemente, voluta evitare la prospettiva (ove si prescindesse dai concreti atti di violenza) di una criminalizzazione, perseguita fino al momento dell'espiazione della pena, del mero dissenso ideologico politico-sociale che si sia manifestato in forme solo associative pur pericolose (proprio perché "si propongono"), ma non attuate mediante concreti atti di violenza. Anche su questo rilievo, pertanto, non avrebbe senso differenziare tra terrorismo ed eversione. Emerge dunque un'evidente logica normativa, anche questa coerente con la lettura interpretativa del passo in questione, della quale va preso atto, senza possibilità di sovrapposizioni di stampo meramente soggettivo. Ma, del resto - sempre dal punto di vista sistematico - risulta quanto mai significativo, nel senso qui sostenuto, che proprio l'art. 270 bis c.p. da un lato punisca - quale reato a difesa anticipata - il mero fatto dell'associazione finalizzata, distinta dagli atti di violenza eventualmente commessi (che si pongono in concorso materiale con il reato associativo), dall'altro equipari totalmente - come già sopra osservato - le finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico quali elementi alternativamente essenziali alla fattispecie. Con ciò rimane acclarato da un lato che non è lecita l'interpretazione che scinda - sia pur ai finì penitenziari - la finalità terroristica da quella eversiva, dall'altro che il compimento di atti di violenza riveste solo natura e prospettiva teleologia nel reato ex art. 270 bis c.p., ma non ne è necessario il compimento per la sua realizzazione. In definitiva, si tratta della ben nota diversità tra il reato associativo finalizzato ed il reato- fine (si pensi ai rapporti tra il D.P.R n. 309 del 1990, art. 74 e l'art 73). L'effettivo e concreto compimento di atti di violenza aventi le finalità anzidette, dunque, ben può essere posto dall'ordinamento quale ulteriore requisito - per il maggior disvalore che rappresenta - necessario per l'ostatività ai benefici penitenziari. Anche il quadro sistematico, dunque, milita contro la ratio deciderteli dell'impugnata ordinanza.
Vi è poi, con pari forza argomentativa, la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che comunque si imporrebbe in ipotesi di dubbio ermeneutico, non potendosi privilegiare un'opzione in danno, ma che risulta senz'altro coerente alle superiori motivazioni ove si pensi alle finalità di recupero sociale cui l'intera normativa penitenziaria è ispirata e che, dunque, non può ignorare che la concreta mancanza di atti di violenza nel vissuto deviante del condannato è favorevole punto di partenza che non può essere eluso in funzione di un positivo percorso di risocializzazione. Tanto ritenuto, si impone dunque annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza per violazione di legge, essendo stata data interpretazione non corretta dell'art. 4 bis Ord. Pen. sul punto in questione. Il giudice di rinvio, nel nuovo esame, si atterrà alle questioni di principio qui decise, ex art.627 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 4 Novembre 2011, così decide: annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011