Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2011, n. 34101
CASS
Sentenza 24 maggio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il delitto di calunnia la condotta dell'indagato non in stato di arresto che, fornendo false generalità alla polizia giudiziaria che procede alla sua identificazione, si attribuisca l'identità di altra persona realmente esistente.

Commentario1

  • 1Calunnia: non sussiste in caso di presentazione di carta d'identità falsa per commettere una truffa
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023

    La massima Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2011, n. 34101
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34101
Data del deposito : 24 maggio 2011

Testo completo