Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
Commette il reato di calunnia l'imputato che non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 gennaio 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi in data 1° aprile 2019, con cui Francesco D.M. è stato riconosciuto colpevole della ricettazione di un assegno e del delitto di calunnia, in relazione alla falsa incolpazione di aver ricevuto quell'assegno da Antonio D.F. 2. Ha presentato ricorso D.M. tramite il suo difensore. Con unico motivo riguardante il delitto di calunnia deduce violazione di legge in relazione all'art. 368 c.p. La Corte non aveva rilevato che deve ritenersi rientrante nell'esercizio del diritto di difesa e dunque scriminata una falsa accusa rispetto alla quale sia ravvisabile una …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 29 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 gennaio 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato quella del Tribunale di Brindisi in data 1° aprile 2019, con cui Francesco D.M. è stato riconosciuto colpevole della ricettazione di un assegno e del delitto di calunnia, in relazione alla falsa incolpazione di aver ricevuto quell'assegno da Antonio D.F. 2. Ha presentato ricorso D.M. tramite il suo difensore. Con unico motivo riguardante il delitto di calunnia deduce violazione di legge in relazione all'art. 368 c.p. La Corte non aveva rilevato che deve ritenersi rientrante nell'esercizio del diritto di difesa e dunque scriminata una falsa accusa rispetto alla quale sia ravvisabile una …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non è punibile chi accusi falsamente altri di aver commesso il reato, per scopi difensiviAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa ed è scriminata dall' art. 51 c.p., la condotta dell'agente che affermi falsamente fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto, purché le false accuse non eccedano i limiti della utilità ed essenzialità, nel senso della assenza di ragionevoli alternative per una efficace confutazione dei fatti in contestazione, indipendentemente dal grado di articolazione della indicazione accusatoria mendace (Cassazione penale , sez. VI , 25/05/2022 , n. 33754). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2009, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 14/10/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 4429
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 29685/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL CC, N. IL 27/03/1950;
avverso la sentenza n. 8351/2003 OR APPELLO di ROMA, del 20/12/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Bua Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Di Giulio Giancarlo, che ha chiesto l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LL IC, tramite il proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 20.12.2006 con la quale la Corte d'Appello di Roma, parzialmente riformando la decisione 9.5.2003 del Tribunale della medesima città, concesse le attenuanti generiche prevalenti alla contestati aggravanti, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione e Euro 500,00 di multa (cosi rideterminando la pena finale in anni quattro, mesi sei di reclusione e Euro 600,00 di multa) revocando altresì le sanzioni accessorie, confermando nel resto la decisione impugnata, siccome responsabile: a) dei delitti di cui agli artt. 110 e 605 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3 perché, in concorso con AN FA (giudicato separatamente), al fine di trame un profitto, costringeva OR UR a consegnare loro, con la minaccia di un'arma, le chiavi del distributore di benzina gestito dal Carta ed il suo telefono cellulare, privandolo altresì della libertà personale, costringendolo ad entrare nella sua autovettura, della quale pure si impossessavano, ponendosi alla guida dell'automezzo, portando con sè il CA, ponendolo poi nelle condizioni di incapacità, chiudendolo nel bagagliaio dell'autovettura, utilizzano, infine le chiavi per sottrarre dagli uffici della stazione di servizio, denaro contante e buoni carburanti.
In Roma nella notte tra il 18 e 19 aprile 2000;
b) del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, perché in concorso tra loro, al fine di trarre un profitto, agendo con il volto travisato da un casco e sotto la minaccia di un'arma, costringevano CA UR a consegnare loro il contenuto della Cassa del Market sito nella stazione di servizio gestita dal Carta, in Roma il 4.4.2000;
c) del delitto di cui all'art. 648 c.p., perché riceveva una patente di guida ed una carta di identità entrambe intestate a GU RE ed un tesserino di codice fiscale intestati a UD AR, provento di furto in danno di ZE RE in data 12.12.1999 e di AD AR nel giugno del 1998.
Accertato in Roma il 4.4.2000;
d) del delitto di cui all'art. 368 c.p. perché accusava falsamente CA UR e AN FA di avere concordato con i CA le rapine di cui ai capi a) e b) presso il distributore di benzina dove il CA svolgeva le mansioni di capo piazzale e per le quali il CA sporgeva denuncia alle Autorità di Polizia, al fine di commettere il delitto di appropriazione indebita di una somma di denaro che sarebbe poi servita al Carta per saldare dei suoi debiti personali con il AN ed al AN per saldare i suoi debiti personali con lo LL, nonché per finanziare il sequestro di persona della figlia del proprietario del distributore di benzina ove lavorava il CA.
Con dichiarazioni rese al P.M. in data 20.7.2000 ed alla P.G. in data 17.10.2000 in Roma.
Premesso in fatto, che: 1) il Tribunale di Roma, con sentenza in data 9.5.2003, dichiarava la penale responsabilità dello LL in ordine ai reati di cui ai riportati capi di imputazione, conseguentemente comminando la pena complessiva di anni cinque, mesi sei di reclusione, Euro 750,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare e le sanzioni accessorie della interdizione legale e la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale per tutto il tempo di esecuzione della pena, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite;
2) lo LL proponeva appello richiedendo la assoluzione per i reati di cui ai capi a) e b); sollecitando la dichiarazione di invalida acquisizione al fascicolo per il dibattimento (perché tardive) delle denunce di furto relative ai reati presupposti del delitto di cui al capo c); 3) l'appellante chiedeva la esclusione della aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, perché la minaccia era stata esercitata con l'uso di una pistola giocattolo e non già con un'arma vera, ed, ancora la assoluzione di cui al capo d) perché le dichiarazioni rese erano da considerarsi connaturate allo esercizio del diritto di difesa;
4) la Corte Romana, respingendo tutti gli argomenti di impugnazione, con sentenza, confermativa della pronuncia di primo grado, provvedeva solo alla riduzione della pena inflitta;
5) ricorre quindi per Cassazione la difesa lamentando: a) illogicità e contraddizione della motivazione con riferimento al delitto di rapina di cui al primo capo di imputazione;
b) mancanza di motivazione logica con riferimento alla rapina di cui al secondo capo di imputazione perché non viene spiegata la modalità di commissione del delitto;
c) violazione di legge con riferimento al primo capo di imputazione perché il fatto del sequestro di persona sarebbe stato assunto da un lato come elemento integrante una circostanza aggravante del delitto di rapina e dall'altro come fatto di rato autonomo con conseguente duplicazione del fatto contestato;
d) violazione dell'art. 368 c.p.;
e) violazione della norma processuale perché non è stata estromessa dal giudizio la parte civile che non si era presentata nel corso del giudizio di appello con conseguente decadenza. Esaminando in modo ripartito i motivi di gravame il collegio osserva quanto segue. La difesa censura la motivazione della sentenza ove si afferma che "...le discolpe dell'appellante, il quale ha sostenuto che il telefonino del Carta, trovato nella sua abitazione, non era stato sottratto ala parte offesa, bensì da questa regalato alla figlia di esso LL, non risultando confermate da alcun elemento probatorio, nè l'asserita munifica dazione può essere desunta dal fatto che, se detto bene fosse stato oggetto di rapina, il prevenuto non lo avrebbe tenuto in casa, perché facilmente localizzabile attraverso il numero IMEI. Tale tesi si concreta in un mero espediente difensivo volto a vanificare la valenza probatoria del rinvenimento del bene sottratto nel possesso dello Zolli". Ad avviso della difesa, alla luce della motivazione della decisione di primo grado e delle ragioni di appello, la sentenza qui impugnata avrebbe omesso di dare adeguata motivazione su un punto controverso, perché comunque non esplicativa delle ragioni per le quali la circostanza del rinvenimento del telefonino nella abitazione dello imputato possa costituire prova di responsabilità. La censura è infondata. Alla luce della complessiva motivazione della decisione impugnata, si desume che la prova della rapina contestata trova la sua fonte primaria nelle dichiarazioni rese dalla parte offesa e nelle conferme di queste ultime, fornite dal correo del ricorrente, AN, il quale (pur avendone convenienza) non ha fornito alcun elemento di conforto alla difesa dello LL, fondata sulla tesi che i reati di rapina sarebbero stati simulati con la partecipazione proprio della parte offesa CA. Sulla base di tale impianto probatorio la Corte territoriale ha valutato la asserzione difensiva in forza della quale, il ricorrente, se fosse stato responsabile della sottrazione del telefonino del CA, non lo avrebbe tenuto nella propria abitazione, proprio per evitare di essere individuato attraverso il codice IMEI, mentre invece aveva il possesso del telefonino, perché donato dal CA alla propria figlia. La Corte Romana, dimostra di avere preso in considerazione la tesi dello imputato e di avere cercato un riscontro della stessa, senza rinvenirlo, per così giungere alla conclusione, con valutazione non illogica, ne' contraddittoria, e conseguentemente non sindacabile nel merito, che, nel caso di specie, la affermazione dello imputato è un mero espediente difensivo volto a dare una personale giustificazione alla circostanza fattuale dell'oggettivo rinvenimento e del sequestro del telefonino (appartenuto alla parte offesa CA) proprio nella abitazione del prevenuto. Il motivo deve quindi essere rigettato siccome infondato. Con riferimento alla vicenda di cui al capo b) della rubrica della imputazione, la difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare come fosse stato possibile per gli imputati, disattivare rimpianto di allarme della stazione di servizio, rilevando che il provvedimento impugnato affermerebbe che lo LL, comunque, non avrebbe negato la propria presenza nella stazione di servizio nella notte del fatto, circostanza quest'ultima non risolutiva e non chiarificatrice del punto controverso (modalità disinserimento dello impianto di allarme) che, a sua volta sarebbe spiegabile solo con la circostanza che al fatto avrebbe dato un contributo attivo lo stesso CA, con il conseguente venire meno dei reati di rapina e di sequestro di persona.
Il motivo è manifestamente infondato. Nel caso di specie la difesa deduce questioni di mero fatto proponendo, della vicenda, ricostruzioni alternative ed ipotetiche, come tali non deducibili in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale ritenuto, sulla scorta della descrizione del fatto illecito, contenuto nel capo di imputazione che gli imputati, per eseguire il delitto avevano fatto uso delle chiavi sottratte al CA.
La difesa lamenta la erronea applicazione della legge penale attesa la incompatibilità della applicazione dell'art. 605 c.p. e dell'art.628 c.p., comma 3, n.
2. Il motivo è manifestamente infondato perché si limita a riproporre in sede di legittimità, senza introdurre elementi di novità in relazione al provvedimento impugnato, una questione già dedotta con il giudizio di appello e adeguatamente risolta dalla Corte territoriale. Infatti in più occasioni questo giudice di legittimità ha affermato che "In tema di rapporti tra il delitto di rapina e quello di sequestro di persona, quando la privazione della libertà personale dell'offeso è limitata allo stretto necessario per consumare il delitto di cui all'art. 628 c.p., deve riconoscersi che il sequestro concreta una semplice modalità di esecuzione della rapina aggravata (art. 628 c.p., capoverso secondo, n. 2), ma se la privazione della libertà personale precede o segue apprezzabilmente la condotta volta ad attuare la rapina o il relativo tentativo, si ha concorso tra tale reato ed il delitto di cui all'art. 605 c.p." (Cass., 16.5.1990 Tifo) e, più recentemente che: "La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in esso assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina". (Cass., sez. 2, 15.6.2000, Prantedclu). Nel caso in esame risulta che la privazione della libertà del Carta, rinchiuso nel bagagliaio della autovettura ha avuto una durata di almeno un paio di ore, circostanza quest'ultima che è stata ritenuta, con valutazione non contraddittoria ne' illogica, dalla Corte priva di necessità, perché eccessiva nella durata, allo stretto fine della commissione del delitto di rapina. La difesa lamenta quindi la erronea o falsa applicazione della legge penale con riferimento alla contestazione del reato di cui all'art.368 c.p., perché la Corte romana non avrebbe tenuto conto del fatto che le dichiarazioni delle LL concretantesi in false accuse nei confronti del CA non sarebbero state trasfuse in una denuncia ma formulate in sede di indagini preliminari nell'ambito dello esercizio del diritto di difesa. Il motivo è manifestamente infondato. Infatti, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si deve ribadire che "Ricorrono gli estremi del reato di calunnia quando l'imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l'innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un'indagine penale da parte dell'autorità" (Cass., sez. 6, 20.11.2003, Scortone;
e nello stesso senso: Cass., sez. 6, 24.5.2004, Sofia;
Cass., sez. 6, 5.11.2002, Tummarello;
Cass., sez. 6, 16.1.1998, Barbato). Con un ultimo motivo la difesa lamenta la violazione della legge (art. 82 e 523 c.p.p.) perché la Corte d'Appello non avrebbe dichiarato l'avvenuta revoca della costituzione della parte civile non avendo quest'ultima presenziato nel corso del giudizio di appello e non avendo presentato conclusioni scritte. Il motivo deve ritenersi infondato. Infatti: La mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa;
la disposizione di cui all'art. 82 c.p.p., comma 2, vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo. (Cass., sez. 2, 20.5.2008, Quintile). Per le suddetta ragioni, il ricorso deve quindi essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010