Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8597
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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In materia di esecuzione forzata, la decisione sulla opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e alla notificazione dello stesso e del precetto (nella specie, nullità del precetto per mancanza, nella copia notificata dell'atto, della sottoscrizione della procura conferita dall'esecutante ai suoi difensori), configurante l'ipotesi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., è impugnabile, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. civ., con il regolamento di competenza, oltre che con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma non con l'appello.

In tema di esecuzione forzata, la deduzione da parte dell'esecutato della nullità dell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo (derivante, nella specie, dal fatto che la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non era stata pronunciata dall'istruttore nel giudizio di opposizione al decreto stesso, ma apposta dal tribunale alla sentenza che lo aveva confermato) si configura come una opposizione agli atti esecutivi, e non già alla esecuzione, non ponendo in discussione la esistenza del diritto del creditore di procedere alla esecuzione, ma la regolarità del procedimento esecutivo, con la conseguenza che la relativa decisione non è impugnabile mediante appello, ma con il regolamento di competenza e con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

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  • 1Obbligo a contrarre, sentenze costitutive, esecuzione provvisoriaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8597
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8597
Data del deposito : 22 giugno 2001

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