Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 2
In materia di esecuzione forzata, la decisione sulla opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e alla notificazione dello stesso e del precetto (nella specie, nullità del precetto per mancanza, nella copia notificata dell'atto, della sottoscrizione della procura conferita dall'esecutante ai suoi difensori), configurante l'ipotesi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., è impugnabile, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. civ., con il regolamento di competenza, oltre che con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma non con l'appello.
In tema di esecuzione forzata, la deduzione da parte dell'esecutato della nullità dell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo (derivante, nella specie, dal fatto che la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non era stata pronunciata dall'istruttore nel giudizio di opposizione al decreto stesso, ma apposta dal tribunale alla sentenza che lo aveva confermato) si configura come una opposizione agli atti esecutivi, e non già alla esecuzione, non ponendo in discussione la esistenza del diritto del creditore di procedere alla esecuzione, ma la regolarità del procedimento esecutivo, con la conseguenza che la relativa decisione non è impugnabile mediante appello, ma con il regolamento di competenza e con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Commentario • 1
- 1. Obbligo a contrarre, sentenze costitutive, esecuzione provvisoriaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8597 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DITTA AMS ATTREZZATURE MACCHINE STRADALI DI BRONZOLO (BOLZANO); in persona del titolare sig. OC NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato TESSAROLO COSTANTINO, che lo difende unitamente all'avvocato MURANO ARMANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO MB SRL DITTA, in persona dell'amministratore legale rappresentante in carica Dott. Angelo BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO PIERO, che lo difende unitamente all'avvocato TAMPOIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 371/97 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione Civile emessa il 01/07/1997, depositata il 05/11/97; RG. 185/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato BENITO PANARITI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Società Angelo BE, creditrice della ditta A.M.S della somma di oltre 23 milioni, portata da decreto ingiuntivo reso in suo favore del presidente del tribunale di Milano, ha intimato alla stessa A.M.S. precetto per il pagamento della somma indicata in forza di sentenza dello stesso tribunale del 14 gennaio 1993, munita della formula esecutiva il 24 febbraio successivo. Con la sentenza il tribunale aveva confermato il decreto ingiuntivo ed aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto stesso, non essendosi pronunciato al riguardo il giudice istruttore.
2. La ditta A.M.S., con atto di citazione del 21 giugno 1993, ha proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi contro il precetto davanti al tribunale di Bolzano ed ha dedotto che la sentenza del tribunale di Milano non costituiva titolo esecutivo, in quanto la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non competeva al tribunale, ma all'istruttore del giudizio di opposizione.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito all'opposizione.
3. L'opposizione è stata accolta dal tribunale, il quale ha dichiarato che la provvisoria esecuzione di cui alla sentenza del tribunale si doveva intendere "nei limiti in cui si riferisce all'importo capitale e alle spese liquidate di cui al decreto ingiuntivo..." ed ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio.
La decisione, impugnata dalla Ditta A.M.S., è stata confermata dalla Corte di appello di Trento con sentenza del 5 novembre 1997. 4. La ditta A.M.S. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza.
Resiste con controricorso la Società Angelo BE. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso svolge quattro motivi.
Con il primo motivo ricorrente sostiene che l'atto di precetto doveva essere dichiarato nullo, in quanto la copia notificata dell'atto non contiene la sottoscrizione della procura conferita dalla Società BE ai suoi difensori.
Il secondo motivo si riferisce al capo della sentenza impugnata con il quale è stato rigettato il capo dell'impugnazione relativo alla riduzione della pretesa azionata.
La ricorrente sostiene che in questo modo la Corte di appello è incorsa nel vizio di ultra petizione "rimettendo in gioco" la Società BE rispetto alla sentenza del tribunale di Milano, che titolo esecutivo non era: censura vi violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e difetto di motivazione.
Il terzo motivo si riferisce al punto dell'opposizione con il quale era stato denunciato che il precetto era privo di titolo esecutivo. La sentenza impugnata ha dichiarato che, sostanzialmente, un titolo esecutivo c'era ed era costituito dal decreto ingiuntivo, il quale era stato notificato all'altra parte, tanto è vero che era stata proposta opposizione, rigettata con sentenza.
La ricorrente, in questa sede, ripete che il precetto era stato intimato sulla base della sentenza del tribunale di Milano e sostiene che la sentenza impugnata non ha considerato che la sentenza di rigetto dell'opposizione del decreto ingiuntivo non era stata dichiarata provvisoriamente esecutiva e che alla base dell'atto di precetto non era stato posto il decreto ingiuntivo, ma la sentenza di rigetto della corrispondente opposizione: censura di violazione degli artt. 474, 653, 654 cod. proc. civ.. Il quarto motivo si riferisce alla condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata e denuncia difetto di motivazione in ordine ad essa.
Il ricorso sarà dichiarato inammissibile con le motivazioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo svolge una ragione già contenuta nell'opposizione a precetto, la quale si sostanzia in una denuncia di non conformità dell'atto al suo modello legale: quello indicato nella disposizione contenuta nell'art. 125 cod. proc. civ., il quale stabilisce il contenuto dell'atto di precetto.
La denuncia qualifica l'opposizione proposta come agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, cod. proc. civ.. Infatti, essa si riferiva alla regolarità dell'atto e denunciava che questo non era in grado di condurre il procedimento corrispondente alla conclusione indicata dalla legge, quando questa stabilisce che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto: art. 479 cod. proc. civ.. La decisione, che il giudice di primo grado ha reso sull'opposizione, non era impugnabile mediante appello, ma solo con il regolamento di competenza (art. 187 disposizione di attuazione del codice di procedura) o con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione. La Corte di appello non ha dato questo inquadramento alla decisione resa dal tribunale ed è incorsa in errore quando ha ritenuto di attardarsi nel rigetto del corrispondente motivo di impugnazione. Nondimeno, l'errore può essere corretto in base a quanto dispone il secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., perché conforme a diritto, nel senso che il motivo di appello doveva essere dichiarato inammissibile e non rigettato.
3. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono il problema che, sostanzialmente, si riduce a quello di stabilire se l'intimazione di atto di precetto sia fondata su valido titolo esecutivo.
Infatti, la censura di ultra petizione, nella quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, non è stata proposta come motivo di nullità in sè della decisione, ma come fattore strumentale dell'affermazione che la sentenza del 26 novembre 1992 non era titolo esecutivo, come è ripetuto nel terzo motivo.
La Corte di Trento ha rigettato l'impugnazione sulla questione oggetto dell'appello, compiendo sul punto una elaborata ricostruzione della vicenda processuale, che l'ha condotta ad affermare che l'atto di precetto era sorretto da titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo comunque notificato.
3.1. L'art. 474 cod. proc. civ. dispone che l'esecuzione forzata non può avere luogo senza che esista un titolo esecutivo;
il successivo art. 475 indica le modalità ed i contenuti del titolo che sono rappresentativi del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Il titolo esecutivo, dal punto di vista documentale, contiene la rappresentazione della fattispecie del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
La forma di questa rappresentazione esonera colui che promuove l'esecuzione dall'onere di dare all'ufficio la dimostrazione del diritto in base al quale egli procede, valendo a questo fine la spedizione del titolo in forma esecutiva, come è indicato dal citato art. 475.
Le possibili divergenze tra la rappresentazione del diritto nel titolo e la situazione sostanziale di colui che promuove l'esecuzione forzata da sole non incidono sul diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma consentono, comunque, a colui che subisce l'esecuzione forzata di reagire, facendo valere l'attuale inesistenza del corrispondente diritto.
Gli errori della rappresentazione, in sè considerati, conferiscono, invece, al soggetto che subisce l'esecuzione di chiedere al giudice la verifica che si tratta di errori che incidono sul regolare svolgimento del processo esecutivo verso il suo esito finale. Ne deriva che mancata spedizione in forma esecutiva non si ripercuote sul diritto di procedere all'esecuzione forzata, ma sul regolare andamento del procedimento esecutivo.
3.2. Applicando questi principi alla fattispecie in esame si ricava che la denuncia contenuta nell'atto di opposizione, che il precetto era nullo perché la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo, indicato nell'atto, non competeva al tribunale ma all'istruttore del giudizio di opposizione, non poneva in dubbio l'esistenza di un titolo esecutivo o il diritto della Società BE di procedere ad esecuzione forzata, sebbene la regolarità del procedimento esecutivo per come questo era stato avviato dalla creditrice.
Il che è come dire che la ditta A.M.S. aveva proposto una opposizione che si qualificava come agli atti esecutivi, la decisione della quale non era impugnabile mediante appello, come è avvenuto e come è stato ritenuto nella sentenza impugnata.
Questa, quindi, è incorsa nell'errore di rendere una decisione nel merito dell'opposizione, la quale non poteva essere data per le ragioni già esposte nell'esame del primo motivo.
Anche questo errore può essere corretto in base a quanto dispone il secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., nel senso che il motivo di appello doveva essere dichiarato inammissibile e non essere rigettato.
4. Pure il quarto motivo, che si riferisce alla condanna alle spese del giudizio di appello, è inammissibile.
Il richiamo alla soccombenza dell'appellante, contenuto nella decisione oggetto di questo ricorso, è elemento sufficiente della condanna corrispondente.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ditta A.M.S., in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 126.000, oltre onorari liquidati in lire 2.500.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001