Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2025, n. 37731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37731 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
37731-25
Composta da
GA De IC
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Presidente-
Sent. n. 1085/2025
MI NA OR
P.U. - 01/10/2025
US NA R. Pacilli - Relatrice -
R.G.N. 18401/2025
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GA AB AG, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere US NA Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 novembre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa il 1° marzo 2021 dal Tribunale di Vicenza con cui AG GA AB è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 570-bis cod. pen.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione del contraddittorio, per non avere la Corte di appello dato atto dell'avvenuto deposito della memoria di replica, con cui era stata eccepita l'estinzione del reato per prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alle statuizioni civili, essendo stato trascurato il difetto di prova sulla consultazione del ricorrente riguardo alle spese straordinarie documentate, come prescritto dal Tribunale civile in sede di separazione.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione di legge e vizi della motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo state considerate le difficoltà economiche e personali dell'imputato e la condotta della madre dei minori, che aveva negato ogni possibilità di contatto tra i figli e il padre.
2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizi della motivazione in relazione all'omessa valutazione del diritto alla bigenitorialità e della sua interconnessione con gli obblighi di mantenimento, ricadenti su entrambi i genitori.
2.5. Con il quinto motivo ha denunciato violazione di legge e vizi della motivazione rispetto all'impedimento, opposto dalla madre, in capo al ricorrente a provvedere al mantenimento dei figli. La Corte di appello non avrebbe motivato sull'impossibilità, causata dal comportamento della madre dei minori, per l'imputato di supplire al mancato contributo economico mediante altre forme di sostegno alla crescita del figli, come l'ospitalità o il mantenimento diretto, nonostante tali argomentazioni fossero state sollevate specificamente con l'atto di gravame.
2.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizi della motivazione per l'avvenuta valorizzazione nel giudizio di appello, ai fini della condanna, di elementi ritenuti non pertinenti nel giudizio di primo grado, quali la scelta abitativa della madre dei minori e la documentazione relativa alle spese mediche per la figlia e per le vacanze al mare. Gli argomenti esclusi dal Tribunale sarebbero stati utilizzati in appello a sfavore dell'imputato, senza che quest'ultimo avesse avuto modo di contestarli adeguatamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Il primo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato l'omesso esame di una memoria difensiva, è manifestamente infondato. In proposito, va ricordato che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di legittimità come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado, nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, [...], Rv. 279578 01; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, [...], Rv. 276511 01; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, [...], Rv. 272739 -01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, [...], Rv. 271600-01). Si è già sottolineato al riguardo che l'influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni e dalla natura delle memorie di parte. Infatti, l'art. 121 cod. proc. pen. distingue tra "memorie e "richieste" di parte: mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l'ambito della decisione, la memoria (tramite l'argumentum) amplia l'ambito dell'argomentazione (Sez. 5, Sentenza n. 5443 del 3 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670-01). Ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 267723-01). Nel caso in esame, lo stesso ricorrente ha dedotto che con la memoria, depositata in appello, aveva rappresentato che i reati erano estinti per prescrizione. Dalla lettura della sentenza impugnata, tuttavia, emerge che la Corte territoriale ha escluso che i reati fossero estinti per prescrizione, sicchè il tema oggetto della memoria è stato comunque esaminato dal Giudice dell'appello e, quindi, il ricorrente non può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa.
3. Il secondo, quarto, quinto e sesto motivo, concernenti l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, non sono consentiti. La Corte di appello ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese dal testi dell'accusa emergeva il nesso di causalità tra le plurime omissioni dell'imputato nel pagamento degli assegni di mantenimento e lo stato di profonda difficoltà economica nel quale versava la moglie separata, che doveva farsi carico
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autonomamente delle esigenze dei tre figli, una delle quali affetta da una patologia altamente invalidante, comportante spese mediche particolarmente elevate, e che era costretta a beneficiare dell'aiuto della zia, che la sosteneva sempre per le esigenze essenziali. La Corte territoriale ha aggiunto che l'imputato aveva allegato documentazione idonea sotanto ad attestare difficoltà a far fronte ai propri obblighi, ma non risultavano provate e nemmeno allegate le altre circostanze menzionate dalla giurisprudenza di legittimità per consentire una valutazione bilanciata dei beni in conflitto, quali, ad es., l'esito di una solerte ricerca di occupazione e l'assenza di risorse proprie. Dato, quest'ultimo, sconfessato dall'entità della somma ricevuta dall'imputato a titolo di risarcimento per errore nella diagnosi fetale della figlia RI. Secondo la Corte di appello, quindi, l'imputato, anche per sua stessa ammissione, si era volontariamente sottratto alla corresponsione degli assegni di mantenimento, in parte, perché in completo disaccordo sulle scelte di destinazione dei soldi da parte della moglie separata e, in parte, perché riteneva di non essere mai stato preso in considerazione nel momento della scelta della destinazione da imprimere alle somme di denaro. A fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata il ricorrente ha censurato, sostanzialmente, di non essere stato interpellato in occasione delle spese straordinarie sostenute dalla moglie separata. Al riguardo va premesso, come già affermato di recente da questa Corte, che il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. può essere integrato anche dal mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili, che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti (Sez. 6, n. 19715 del 04/04/2025, [...], Rv. 288086 01). Si è osservato che la formulazione letterale della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen. (che punisce il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli»), rinvia non solo all'assegno (cioè alla previsione di una corresponsione periodica), ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli che, come le descritte spese straordinarie, con l'assegno condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento. L'art. 147 cod. civ. impone, infatti, ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in modo da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto
possibile, analogo a quello goduto in precedenza in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero di separazione. L'inadempimento degli obblighi di natura economica è, dunque, riconducibile, senza violare la tipicità della condotta incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen., anche al mancato pagamento delle spese straordinarie previste dal titolo giudiziario o consensuale, senza che, in questa sede, assumano rilevanza problematiche inerenti al rimborso o all'esercizio di un'azione di accertamento, che, rilevano in sede civile, sempre che sia provato l'omesso versamento della quota dovuta e la tipologia delle spese straordinarie che il coniuge ha sostenuto. Nel caso in esame, entrambe le sentenze di merito hanno dato atto di spese elevate, sostenute dalla moglie separata dell'imputato per far fronte, in particolare, alle esigenze di una dei tre figli della coppia, affetta da patologia, così che la rispondenza di esse all'interesse preminente dei minori rende irrilevante, in questa sede, la lamentata non condivisione dell'imputato. Del resto, anche in sede civile si è affermato che, in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore, che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Sez. 1, ord. n. 14564 del 25/05/2023, Rv. 668292-01). Né può valere la deduzione del ricorrente di avere trovato ostacoli nel volere supplire al mancato contributo economico mediante altre forme di sostegno alla crescita dei figli, atteso che la Corte territoriale ha sottolineato che l'imputato aveva risorse economiche, avendo ricevuto somme a titolo di risarcimento danni per l'evento della figlia, e che le spese affrontate dalla moglie separata erano strumentali a soddisfare l'interesse dei minori. Va aggiunto, con specifico riferimento al sesto motivo del ricorso, che le circostanze, valorizzate dalla Corte territoriale e di cui si è lamentato il ricorrente, sono state indicate per dare risposta ai motivi di gravame relativi
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proprio alle scelte economiche della moglie separata dell'appellante. Ad ogni modo, si tratta di circostanze comunque emerse nel corso dell'istruttoria, sicché erano pienamente valorizzabili. In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata resiste alle censure del ricorrente, che, sostanzialmente, sono tese a sollecitare una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie. Al riguardo va rammentato che l'esame di questa Corte in ordine al discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato, demandato al Giudice di legittimità, essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, [...], Rv. 226074 - 01). Alla Corte di legittimità, infatti, non è consentito procedere a una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal Giudice del merito. Del pari, non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di verifica riservata in via esclusiva al Giudice del merito.
. sfugge a ogni rilievo consentito in questa sede anche la motivazione posta a sostegno del diniego delle attenuanti generiche. La Corte di appello, infatti, condividendo le argomentazioni del Tribunale, ha valorizzato il lungo periodo di tempo, in cui si era protratto l'inadempimento dell'imputato, unitamente al contegno sempre tenuto dallo stesso, che aveva giustificato la propria condotta omissiva come un legittimo opporsi al pagamento delle somme dovute, qualora non avesse condiviso le scelte di destinazione del denaro assunte dalla moglie, e ciò nonostante la grave disabilità di una delle figlie.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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ammende.
Così deciso il 01/10/2025
Il Consigliere estensore US A. R. Pacilli
Il Presidente GA De IC
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs 196/03, in quanto disposto di ufficio e/o imposto dalla legge.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
19 NOV 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NA Cirimele
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Il Presidente GA De IC