Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Vittorio - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AR LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONCA D'ORO 300, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BAFILE, difeso dall'avvocato PASQUALE BAFILE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO DE, SAI - SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE - SPA, PIZZACALLA MAURIZIO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 8025/02 proposto da:
SAI - SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE - SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, Vice Presidente e A.D. Dott. Carlo Ciani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
DI AR LA, CO DE, PIZZACALLA MAURIZIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 246/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 13/03/01, depositata il 24/05/01; R.G. 536/96;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 30/10/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO, confermate dallo stesso in Camera di consiglio, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza e si accolga il ricorso incidentale perché manifestamente fondato, con le conseguenze di legge. RILEVATO
che LA Di AR ricorre per Cassazione avverso la sentenza della corte d'appello dell'Aquila la quale, in parziale accoglimento dell'appello di LE FU, ZI ZA e della SAI s.p.a., ha ridotto da L. 96.848.000 a L. 48.424.000 la somma dovuta al Di AR in ragione del ravvisato paritetico apporto causale colposo di quest'ultimo al verificarsi della collisione tra i due veicoli;
RITENUTO
che con i quattro motivi di ricorso, illustrati anche da memoria, il Di AR deduce:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 330 c.p.c., in relazione agli artt. 323, 339, 343 e 156 c.p.c., per nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello al Di AR (rimasto contumace) in quanto notificato all'avv. Lucio Speranza in qualità di procuratore e domiciliatario del Di AR, anziché al Di AR presso il procuratore domiciliatario avv. Lucio Speranza;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 350 e 291 c.p.c. in relazione alle stesse disposizioni di cui sopra per non essere stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, con conseguente nullità del giudizio e della sentenza;
c) contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione agli artt. 105, comma 2, del codice della strada approvato con d.P.R. n. 353 del 1959, 40, 43, comma 3^ e 590 c.p., per avere la corte d'appello ritenuto che la strada non potesse essere percorsa nel senso di marcia tenuto dal Di AR, conferendo valenza a tale circostanza senza considerare che il ZA, svoltando a sinistra aveva comunque tagliato la strada al ciclomotore cui spettava la precedenza;
d) omessi esame e motivazione circa un punto decisivo, in relazione agli artt. 40, 41, comma 2^, 43 e 590 c.p., 2054, comma 2^, c.c., per non avere il giudice di secondo grado ritenuto unico responsabile del sinistro il ZA che, per sua stessa ammissione, aveva iniziato la manovra di conversione a sinistra senza accertarsi che dall'opposta direzione non sopraggiungessero altri veicoli confidando nel fatto che tanto era vietato;
che al ricorso resiste con controricorso la SAI, che propone anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo col quale - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., "ovvero" vizio di motivazione su punto decisivo - si duole che la corte d'appello, determinato il danno in L. 48.424.000 (50% di L. 96.828.000 liquidati dal giudice di primo grado all'attualità) abbia poi aggiunto, "da accrescere degli interessi nella misura del 6% annuo da calcolare annualmente sulla somma via via rivalutata dall'1.10.87" (data del sinistro), in tal modo riconoscendo due volte la rivalutazione fino al 1996, giacché la somma sopra indicata corrispondeva all'equivalente monetario del danno all'epoca della sentenza di primo grado (10.2.1996) e non del sinistro, a decorrere dal quale era stata erroneamente disposta la rivalutazione;
CONSIDERATO
che i due ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la stessa sentenza;
che il ricorso principale è manifestamente infondato e quello incidentale manifestamente fondato nei sensi di cui appresso;
che, invero, quanto al primo ed al secondo motivo del ricorso principale, l'imprecisione letterale delle espressioni usate nella relata di notificazione non incide in alcun modo sulla validità della stessa, inequivocamente diretta alla parte secondo quanto risulta dall'atto di appello, sicché non è revocabile in dubbio che la vocatio in ius concernesse il Di AR e che la notificazione avesse come destinatario il medesimo presso il difensore procuratore domiciliatario, quand'anche sia stato erroneamente scritto nella relazione che la notificazione era stata effettuata al difensore in qualità di procuratore domiciliatario del Di AR;
che col terzo e col quarto motivo, al di là del formale riferimento al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c, il ricorrente censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'iter mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la valutazione di una decisiva risultanza processuale ovvero se il ragionamento si riveli incompleto, incoerente o illogico e non anche quando - come nella specie - il giudice abbia, con motivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898);
che la palese fondatezza per quanto di ragione del ricorso incidentale - al di là dell'improprio richiamo dell'art. 1224 c.c., che concerne i debiti di valuta - discende dal rilievo che la corte d'appello, dopo aver riconosciuto al Di AR, in ragione del suo ravvisato apporto causale colposo, solo la metà dei danni patiti, riducendo a L. 48.424.000 la somma (doppia) che il tribunale aveva liquidato in riferimento ai valori monetari dell'epoca della pronuncia di primo grado (10.2.1996), ha poi in dispositivo erroneamente stabilito che gli interessi del 6% annuo dovessero calcolarsi, a decorrere dall'1.10.1987, sulla somma progressivamente rivalutata di L. 48.424.000, anziché sulla somma corrispondente al 50% del danno in riferimento alla data del fatto: vale a dire all'equivalente monetario, alla data dell'1.10.1987, di L. 48.424.000 del 10.2.1996;
che all'errore rimedierà il giudice del rinvio, che si designa nella corte d'appello di Roma e che provvederà (anche d'ufficio) a liquidare il danno (se non ancora risarcito) in riferimento alla data della propria pronuncia, nonché a regolare le spese del giudizio di Cassazione;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie per quanto di ragione quello incidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004