Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
In tema di violazione di sigilli, ai fini della sussistenza dell'ipotesi aggravata della qualità di custode, di cui al comma secondo dell'art. 349 cod. pen., non è necessario che il provvedimento di nomina sia stato accettato, trattandosi di un "munus publicum" obbligatorio che non può essere rifiutato ai sensi dell'art. 366, comma secondo, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2003, n. 19643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19643 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Amedeo Postiglione Presidente
1. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere
2. Dott. Luigi Piccialli Consigliere
3. Dott Mario Gentile Consigliere
4. Dott Aldo Fiale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IA CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa il 06/03/02;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per annullamento senza rinvio in ordine ai reati di cui ai capi a), b) e d). Rigetto nel resto;
udito il difensore Avv. Giuseppe Di Meglio, difensore di fiducia di GL AN.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 06/03/02, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia - in composizione monocratica, in data 28/02/00, appellata da GL AN;
imputato, tra l'altro dei reati di cui agli artt. 20 lett. c) L. 47/85 (capo a) della rubrica ); 2,13, 4, 14 L. 1086/71 (capo b) ); 1 sexies L 431/85 (capo d)); 349 cp (capo f); e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e lire 2.000.000 di multa;
con demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato originario dei luoghi;
fatti accertati sino al 09/09/95. Avverso la citata sentenza, GL AN proponeva ricorso per Cassazione, deducendo :
Primo Motivo : Violazione e falsa applicazione dell'art. 349 cp. Illogicità ed insufficiente motivazione.
L'GL non era il custode giudiziario dell'immobile de quo, poiché non aveva sottoscritto il verbale di sequestro e non era proprietario del bene. secondo, terzo e quarto Motivo: Nullità della sentenza per violazione dell'art. 533 cpp, nonché degli artt. 157 cp e 486 cpp. La pena inflitta era eccessiva, non proporzionata alla modesta entità dei fatti in esame. I reati erano prescritti poiché i fatti erano stati commessi in prossimità dei 20/09/94. Il periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione - determinato dalla Corte di Appello, in anni due e gg. tre - era errato. Invero, a seguito di rinvio del procedimento, la nuova udienza successiva doveva essere fissata di volta in volta con un intervallo di tempo non superiore a gg. 10 rispetto alla udienza precedente. Quinto Motivo: Difetto assoluto di motivazione con conseguente nullità ex art. 606 lett. e) cpp.
Andava concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto del modesto grado di pericolosità della condotta dell'GL. I precedenti penali non erano ostativi, in modo assoluto, alla concessione del predetto beneficio. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Con motivi aggiunti, depositati il 03/12/02, il ricorrente insisteva nelle proprie richieste.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 06/03/03, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a), b), d). Rigetto nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi del ricorso sono sostanzialmente vaghi, generici, costituiti, in prevalenza, da censure in fatto, comunque sono privi di validità giuridica. La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di primo grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile - mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente tutti i punti determinanti della decisione. In particolare risulta certo che - come congruamente motivato dai giudici di merito - GL AN, quale proprietario dell'area de qua e quale committente dei lavori edili, ha realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, progressivamente due manufatti (rispettivamente di mq. 25 e mq. 16) nonché un muro di contenimento di circa mt. 7,70 - 1,70, senza concessione edilizia, senza autorizzazione relativa ali vincolo ambientale ed in violazione delle prescrizioni di cui alla legge 1086/71 (il tutto come analiticamente indicato nei capi a), b) d) della rubrica). Ancora, l'GL nominato custode giudiziario del manufatto abusivo sottoposto a sequestro Li data 20/09/94, aveva violato i sigilli proseguendo i lavori abusivi mediante la realizzazione di un ulteriore opera illegittima abusiva, lavori protrattisi sino alt 09/09/95, data in cui è avvenuto il secondo accertamento della PG. Al riguardo va precisato che, in tema di violazione dei sigilli, ai fini della sussistenza dell'ipotesi aggravata dalla qualità di custode ex art. 349, comma 2 cpp, non è necessario che il provvedimento di nomina sia accettato, trattandosi di un munus publicum obbligatorio che non può essere rifiutato, ai sensi dell'art. 366, comma 2 cp (Cass. Sez. VI Sent. n. 2732 del 04/03/94 (ud 20/01/94) rv 198247 ).
Il fatto che l'GL non abbia sottoscritto il verbale di nomina a custode giudiziario, pertanto, non incide sulla validità ed efficacia della nomina, che era stata portata debitamente a conoscenza dell'GL medesimo.
Ancora, la Corte napoletana ha idoneamente motivato in ordine alla congruità della pena inflitta all'imputato ( mesi dieci di reclusione e lire 2.000.000 di multa ) indicando i parametri obiettivi cui si è attenuto ex, art. 133 cp ed ossia: a) la reiterazione delle condotte illecite;
b) l'entità delle opere realizzate;
c) i numerosi precedenti penali dell'imputato; d) la modesta entità della pena irrogata, contenuta in una misura vicina ai minimi edittali.
I citati precedenti penali erano ostativi alla concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena. Le opere abusive sono state realizzate progressivamente sino al 09/09/95, per cui - tenuto conto del citato periodo di sospensione del decorso della prescrizione di anni due e giorni tre, determinato dal rinvio del procedimento su richiesta della difesa dell'imputato (Cass. Sez. Unite n. 1021/02 dell' 11101/02 ( ud 28/11/01 ) ricorrente Cremonese) - la prescrizione dei reati in esame non era maturata alla data della sentenza di 2 grado emessa il 06/03/02. L'assunto difensivo - secondo cui il periodo di sospensione deve essere contenuto nella misura di gg. 10 per ogni rinvio, ex art 477 cpp - è infondato. Invero, una volta disposto il rinvio del procedimento su richiesta dell'imputato o del suo difensore, la fissazione della successiva udienza di prosecuzione è rimessa alla discrezionalità del giudice, tenuto conto delle esigenze concrete relative alla organizzazione del carico di lavoro giudiziario. Il termine di gg. 10, cui all'art. 477, comma 2, è ordinatorio per cui non è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza del medesimo. L'eventuale durata del rinvio superiore a gg. 10, quindi, non ha effetto interruttivo della sospensione del decorso della prescrizione.
Va, altresì, affermato che la manifesta infondatezza dei motivi del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui è preclusa, in sede di legittimità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cpp;
nella specie la prescrizione dei reati di cui ai capi a), b) e d) della rubrica, maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso Cass. Sez. Unite Sent. n. 32 del 21/12/2000 (cc 22/11/2000) rv 217260.
Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da GL AN con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APRILE 2003.