Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
L'avviso al difensore della fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo d'indiziato può essere dato anche per mezzo del telefax. (La Corte ha precisato che resta onere del difensore accertarsi della ricezione della comunicazione presso il proprio studio professionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2008, n. 40863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40863 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
408 63 /08 63 Sentenza n.1354/08 Reg. gen. n. 4455.08
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
La Corte, composta dai signori magistrati dott. Giuliano Casucci, Presidente
dott. Pietro Zappia, Consigliere
dott. Pietro Curzio, Consigliere relatore dott.sa Annamaria Ambrosio, Consigliere
dott. Giuseppe Meliadò, Consigliere
nell'udienza in camera di consiglio del 9 ottobre 2008 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di fiducia di
PO VALENTI
contro l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catania del 27 gennaio 2008 di convalida dell'arresto in flagranza di reato
Pietro Curzio, estensore
Udita la relazione del consigliere, dott. Pietro Curzio;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 30 gennaio 2008 il difensore di fiducia di PO AL chiede l'annullamento dell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catania del 27 gennaio
2008 di convalida dell'arresto in flagranza di reato del suo assistito.
Il motivo del ricorso è unico ed è costituito dal fatto che sarebbe stato violato il diritto di difesa perché l'avviso al difensore è stato effettuato via fax allo studio del difensore il sabato alle ore 12.59, quando lo studio era già chiuso,e per l'udienza da tenersi quello stesso giorno alle 15.30. Secondo il ricorrente la sola comunicazione via fax presso uno studio privo di persone, in giornata di sabato, non può costituire idonea comunicazione della data fissata per l'udienza di convalida.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come si riconosce nello stesso ricorso, il AL venne arrestato dai Carabinieri alle ore 2.00 di venerdì 25 gennaio 2008. I Carabinieri, alle 6.20 del mattino comunicarono l'arresto allo studio del difensore di fiducia avv. Milazzo, lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica.
Il pm alle 12.40 del 26 gennaio 2008 depositò istanza di convalida dell'arresto.
Il GIP fissò l'udienza per le ore 15.30 di quel sabato 26 gennaio 2008.
La cancelleria inviò un fax allo studio del legale alle ore 12.59.
Il difensore non contesta che il fax sia pervenuto nel suo studio, ma assume che lo studio era chiuso e che egli ha letto il fax solo il lunedì successivo.
L'art. 390, secondo comma, si esprime così: "il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto...dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero ed al difensore".
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Pietro Curzio, estensore Non è richiesta una formalità particolare e per giurisprudenza costante questo avviso può essere dato via fax. Il difensore non può dolersi del fatto che alle 12.59 del sabato il suo studio era chiuso ed è rimasto chiuso sino al lunedì successivo, posto che egli era stato preavvertito dai carabinieri dell'arresto e della nomina come difensore di fiducia, e sapeva che il giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza "al più presto" e dargli avviso "senza ritardo". Era suo onere accertarsi che allo studio non fossero pervenute comunicazioni o comunque attivarsi per sapere ora e luogo dell'udienza che necessariamente si sarebbe dovuta tenere in tempi ristretti (ct. Cass Sv. 11 39414/2002)
Il ricorso pertanto è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
All'inammissibilità consegue la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della somma indicata in dispositivo alla
Cassa delle ammende. Quest'ultima condanna si impone in quanto, nel caso in esame, non vi sono ragioni idonee ad escludere la colpa del ricorrente nella proposizione di un ricorso inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 ottobre 2008.
Il Consigliere estensore
Pietro CurzioPletro
m Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giuliano Casucci
C on
IL 31 OTT 2008
IL CANCELLIERE PI EspositoERE
Pietro Curzio, estensore