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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19992 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LL AN RO nato a [...] il [...] 2. Di IT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2025 del Tribunale di Sciacca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere TT RI OR;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale SP Sturzo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sciacca, investito dell'appello proposto dalla parte civile avverso la pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato AN Di IT e AN RO LL responsabili, agli effetti civili, di aver leso la reputazione di SI LO mediante l'invio di messaggi offensivi in una chat whatsapp (denominata “Amici 5 Stelle di Sciacca”). Penale Sent. Sez. 5 Num. 19992 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorrono AN Di IT e AN RO LL, con lo stesso atto a firma del comune difensore, proponendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 191, 234, 254, 353 cod. proc. pen. La censura investe l’ammissibilità/utilizzabilità degli screenshot di messaggi whatsapp posti a fondamento della decisione di appello. La difesa sostiene che, sin dal primo grado, era stata contestata l’ammissibilità degli screenshot come mezzi di prova, per una serie di ragioni già esposte in memorie depositate in primo e secondo grado. Il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere gli screenshot prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., pur essendo stati acquisiti senza le garanzie giuridicamente previste, in semplice copia fotostatica, e utilizzati quale “prova principe” della responsabilità civile. La decisione poggia, richiamandolo espressamente, su un orientamento di legittimità non più attuale (Sez. 6, n. 1822 del 06/01/2018), che aveva ricondotto le conversazioni effettuate tramite strumenti informatici come memorizzazione di un fatto storico comparabile a prova documentale. In realtà tale impostazione è stata superata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, che ha chiarito come lo scambio di messaggi elettronici (e-mail, sms, whatsapp e simili) rappresenti una forma di corrispondenza rientrante nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., richiedendo che il contenuto della memoria di un apparecchio elettronico sia acquisito tramite un provvedimento di sequestro di corrispondenza. In tal senso si collocano anche i più recenti insegnamenti della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 39548 dell’11/09/2024) i quali – facendo applicazione del “nuovo paradigma” – affermano l’estensione ai messaggi elettronici della tutela dell’art. 15 Cost. e con la conseguenza che la relativa acquisizione deve avvenire con decreto motivato di sequestro ad opera del pubblico ministero. Sulla scorta di siffatta chiave ermeneutica, la difesa deduce che gli screenshot, su cui si basa in via esclusiva l'affermazione di responsabilità civile, sono inutilizzabili, poiché la loro acquisizione non è avvenuta attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria. 2.2. Il secondo motivo investe la decisione del giudice di appello che, utilizzando fotocopie di screenshot quali fondamento della statuizione di responsabilità civile dei ricorrenti (già assolti in primo grado “perché il fatto non sussiste”), avrebbe violato i principi sulla formazione della prova documentale e sul contraddittorio, valorizzando materiale facilmente manipolabile e privo di certificazione di attendibilità quanto a provenienza e integrità. 3 Il motivo richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 49016/2017; Cass. pen., n. 878/2023) per affermare che, ai fini dell’utilizzabilità probatoria del contenuto di un dispositivo digitale, esso debba essere oggetto di un previo accertamento di genuinità e riferibilità; con specifico riferimento alla fotocopia dei messaggi WhatsApp, andavano accertate provenienza, attendibilità e integrità delle conversazioni. Si sostiene che gli screenshot prodotti dalla parte civile rappresentano un “coacervo” di copie di messaggi whatsapp e di post Facebook, talvolta inseriti, con sistema di “copia e incolla”, all’interno dei messaggi whatsapp sì da evidenziarne ictu oculi alterazioni e manipolazioni (con indicazioni di pagine e riquadri specifici, nonché riferimenti a messaggi e nomi che la difesa reputa estranei alla chat). 2.3. Il terzo motivo eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di tempestiva querela. La censura riprende gli argomenti di inaffidabilità già sviluppati in precedenza sia per i contenuti dei messaggi sia per le modalità, inverosimili e riferite in modo contraddittorio, attraverso cui la persona offesa sarebbe venuta a conoscenza dei post diffamatori. Si pone in risalto che se, come ritenuto dal Giudice di appello, gli screen shot fossero documenti veritieri, allora gli stessi attestano che LO ne ha avuto conoscenza ben prima di quanto assume, dato che egli risulta ripetutamente presente in chat tanto che interviene, rispondendo agli insulti (screenshot di pag. 12/6, pag.11/5, pag. 15/9, pag. 23/17). 2.4. Il quarto motivo è incentrato sul travisamento della prova. Il quinto eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta. La parte civile ha depositato una memoria con la quale contrasta i motivi di ricorso e chiede la liquidazione delle spese come da nota che ha allegato. In sintesi la parte civile eccepisce: che i ricorsi sono inammissibili in quanto estranei al perimetro del giudizio di legittimità, risultante dalla natura della decisione impugnata, resa ai soli effetti civili e dunque ricompresa nell'alveo applicativo dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.; che i motivi proposti sollecitano una non consentita richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e delle modalità di acquisizione dello stesso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Va premesso che, a mente dell'art. 39-bis d. lgs. n. 274 del 2000, nel procedimento del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado d'appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale;
e con tale limite sono esaminati i motivi di ricorso. Sempre in via preliminare occorre chiarire che qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione su questioni processuali, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Alla luce degli argomenti introdotti nella memoria di parte civile, va aggiunto, infine, che secondo la regola temporale delineata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036, non torna applicabile la previsione dell'art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (invocato anche nella memoria difensiva della parte civile), poiché la costituzione di parte civile è avvenuta all’udienza del 23 settembre 2021, quindi in data anteriore al 30 dicembre 2022. 3. Sono fondati i motivi di ricorso che eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità della prova, decisiva, rappresentata da fotocopie in cui vengono assemblati i contenuti di chat whatsapp. La presente decisione si ispira al principio per cui i messaggi di posta elettronica, i messaggi whatsapp e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico" (cfr. Corte Cost. n. 170 del 2023, nonché Sez. U., n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, [...], in motivazione;
conf. tra le altre Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, [...], Rv. 286467). Occorre precisare, tuttavia, che la regola appena esposta deve essere interpretata in connessione con il caso per il quale è stata dettata (l'acquisizione ad opera dell'autorità giudiziaria di dati dal telefono di un indagato, peraltro tutelato dalle guarentigie dell'art. 68 Cost.), sicché non può ritenersi operante allorché il contenuto dei messaggi sia fornito da un soggetto che abbia preso parte 5 alla conversazione (cfr. Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, [...], Rv. 287746 - 01; conf. Sez. 5, n. 12242 del 27/01/2026, [...]). 3.1. Depongono nel senso appena precisato le considerazioni di seguito sviluppate. 3.1.1. Nella sentenza n. 170 del 2023, la Corte costituzionale così si esprime: «Posto che quello di "corrispondenza" è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, questa Corte ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall’art. 15 Cost. – che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza "della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione", consentendone la limitazione "soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge" – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, "aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata" (sentenza n. 2 del 2023). La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017; già in precedenza, con riguardo agli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, sentenza n. 1030 del 1988; sulla libertà del titolare del diritto di scegliere liberamente il mezzo con cui corrispondere, sentenza n. 81 del 1993)». La medesima sentenza prosegue rilevando che: «Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall’inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l’utilizzo di codici personali;
mentre il messaggio WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch’esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione». Nello stesso senso si colloca la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale non ha avuto incertezze nel ricondurre sotto il cono di protezione dell’art. 8 CEDU – ove pure si fa riferimento alla «corrispondenza» tout court – i messaggi di posta elettronica (Corte EDU, Grande camera, sentenza 5 settembre 2017, AR
contro
Romania, §72; Corte EDU, sezione quarta, 6 sentenza 3 aprile 2007, Copland
contro
Regno Unito, §41), gli SMS (Corte EDU, sezione quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber
contro
Norvegia, § 48) e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite internet (Corte EDU, Grande Camera, sentenza AR, §74). Quindi, sul fronte della tutela "superiore", i messaggi elettronici non sono intercettazioni, perché le intercettazioni (che hanno ad oggetto flussi di comunicazioni sia verbali sia informatiche o telematiche) si caratterizzano, secondo la Corte costituzionale, per la ricorrenza di due condizioni: la prima, di ordine temporale, è che la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell’extraneus, e va dunque colta nel suo momento “dinamico”, con conseguente estraneità al concetto dell’acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suo momento “statico”); la seconda condizione attiene alle modalità di esecuzione: l’apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all’insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre. Nessuna delle due condizioni ricorre nel caso della messaggistica in esame: le comunicazioni non sono in corso quando vengono acquisite;
l'acquisizione avviene, di regola, in modo palese. Sul fronte della "tutela inferiore", i messaggi elettronici non sono meri documenti: «Degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall’art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all’invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile – la ricezione» e che l'art. 15 Cost. tutela la corrispondenza della generalità dei cittadini – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”» (Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2023). Queste affermazioni rivelano, già nella lora enunciazione, la specifica visuale in cui si collocano, vale a dire quella della apprensione dei messaggi da parte di terzi estranei alla comunicazione, requisito che si trova ripetutamente menzionato. Esse, inoltre, vanno correlate all'ampia elaborazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 15 Cost. Nell’art. 15 della Costituzione "trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della 7 Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale" (v. sentt. nn. 120 del 1975, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991, 81 del 1993). Il livello minimo di garanzie esige, con norma precettiva, tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti). In definitiva l’acquisizione dei dati coperti da segretezza può legittimamente avvenire soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria (quindi non della polizia giudiziaria), sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati (Corte cost. sent. n. 81 del 1993). 3.1.2. Occorre rimarcare che, nella stessa ottica adottata dalla Corte costituzionale, l'ambito di tutela è riferito alle ingerenze di terzi e non alle iniziative, anche di diffusione, assunte dai partecipanti alla comunicazione. L’art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie oggetto di comunicazione, dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati (Corte cost. sent. n. 81 del 1993, cit.). Il principio si trova esposto, con diffusa argomentazione, nella sentenza delle Sezioni Unite Torcasio (n. 36747 del 28/05/2003): la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. 3.1.3. Non si vede allora come tale regola possa valere per la disciplina delle intercettazioni (che godono di un livello di tutela "superiore") e non anche per i messaggi, di qualunque genere, conservati sul telefono cellulare (cui è assicurata 8 una tutela "inferiore"), quando a fornirli sia uno dei conversanti o comunque una persona ammessa a partecipare alla conversazione. Invero, in quest'ultima ipotesi, difetta la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso da chi "in modo palese" vi partecipa o vi assiste. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha assistito in modo non occulto, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio). Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che viene posto in essere nei suoi confronti (arg. da Sezioni Unite Torcasio, cit.). In definitiva quando è il titolare della conversazione a disporre della corrispondenza e a consegnarla all'autorità e/o ad altri, non può operare la disciplina del sequestro di corrispondenza, poiché manca l'intrusione autoritativa nella sfera di segretezza, essendo il segreto svelato da uno dei titolari di quel diritto (Sez. 5, n. 12242 del 27/01/2026, [...]). In questi casi i messaggi sono "degradati" a documenti, in quanto forma di memorizzazione di un fatto storico, di cui l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen. D'altra parte nessuno dubita del fatto che il destinatario possa liberamente disporre della corrispondenza "cartacea" da lui ricevuta, senza necessità di un decreto di sequestro del pubblico ministero ex art. 254 cod. proc. pen. 3.2. In questi termini va affrontata la questione oggetto del presente processo, che viene a incentrarsi, quindi, sulla riconducibilità del caso di specie all'ipotesi dell'acquisizione di messaggi intercorsi tra terzi ovvero a quella di messaggi prodotti da uno dei conversanti. Il collegio ritiene che si versi nella prima fattispecie e che, pertanto, come già anticipato, le fotocopie degli screen shot prodotte in atti siano inutilizzabili, in difetto di un decreto di sequestro da parte del Pubblico ministero. Secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, sulla scorta dell'istruttoria dibattimentale svolta, il 27 febbraio 2019 ES UR riceve una lettera anonima nella quale sono inserite alcune riproduzioni fotostatiche che assemblano scambi di messaggi whatsapp contenenti offese nei confronti di SI LO. 9 UR porta il tutto a conoscenza della persona offesa che il 14 maggio 2019 sporge querela per diffamazione, allegando le riproduzioni dei messaggi diffamatori. ES UR e SI LO sostengono di non aver partecipato alle conversazioni;
entrambi, infatti, hanno dichiarato di essere usciti dal "gruppo whatsapp" prima del momento in cui è avvenuto lo scambio di messaggi. La lettera recapitata ad ES UR è uno scritto anonimo e nessun accertamento è stato svolto per identificare il mittente, che è rimasto ignoto. In tale situazione non può affermarsi che la messa a disposizione dei messaggi provenga da una persona ammessa a partecipare alla conversazione, poiché non se ne conosce l'identità, sicché, in difetto di tale necessario elemento, quei messaggi vanno classificati come "corrispondenza" intercorsa tra terzi, la cui acquisizione richiede l'adozione di un decreto di sequestro ad opera del pubblico ministero ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen. Nessun decreto risulta adottato nella specie;
ne discende l'inutilizzabilità della corrispondenza in esame. 3.3. Escluse dalla piattaforma probatoria le riproduzioni fotostatiche, occorre stabilire se l'affermazione di responsabilità, a fini civili, possa reggersi sulle ulteriori prove raccolte e segnatamente sulle prove testimoniali. La verifica dà esito negativo, nel senso che si registra sul punto una evidente lacuna che si traduce in un vizio radicale della motivazione suscettibile di dare luogo alla violazione dell'art. 129, comma 3, cod. proc. pen. Invero la decisione del Tribunale fa "integrale rinvio ai motivi della sentenza impugnata" senza avvedersi che il principio della integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado vale per l'ipotesi di "doppia conforme", ma non può attagliarsi al caso in esame in cui la decisione di proscioglimento di primo grado è stata "ribaltata", sia pure ai soli effetti civili, in appello. Inoltre la pronuncia omette del tutto di esaminare le testimonianze raccolte (che, peraltro, avevano condotto il giudice di pace ad assolvere Di IT e LL), per concentrarsi solo sul contenuto dei messaggi (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). 3.4. Le ragioni della decisione, incentrate sulla inutilizzabilità della prova, dimostrano l'infondatezza delle obiezioni sollevate nella memoria della parte civile. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata e, in ragione del riscontrato vizio processuale di omessa motivazione, il processo va rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la regolamentazione delle spese processuali sostenute dalle parti nel presente giudizio di legittimità. 10
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TT RI OR GR OS NN IC
sentita la relazione svolta dal consigliere TT RI OR;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale SP Sturzo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sciacca, investito dell'appello proposto dalla parte civile avverso la pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato AN Di IT e AN RO LL responsabili, agli effetti civili, di aver leso la reputazione di SI LO mediante l'invio di messaggi offensivi in una chat whatsapp (denominata “Amici 5 Stelle di Sciacca”). Penale Sent. Sez. 5 Num. 19992 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorrono AN Di IT e AN RO LL, con lo stesso atto a firma del comune difensore, proponendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 191, 234, 254, 353 cod. proc. pen. La censura investe l’ammissibilità/utilizzabilità degli screenshot di messaggi whatsapp posti a fondamento della decisione di appello. La difesa sostiene che, sin dal primo grado, era stata contestata l’ammissibilità degli screenshot come mezzi di prova, per una serie di ragioni già esposte in memorie depositate in primo e secondo grado. Il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere gli screenshot prova documentale ex art. 234 cod. proc. pen., pur essendo stati acquisiti senza le garanzie giuridicamente previste, in semplice copia fotostatica, e utilizzati quale “prova principe” della responsabilità civile. La decisione poggia, richiamandolo espressamente, su un orientamento di legittimità non più attuale (Sez. 6, n. 1822 del 06/01/2018), che aveva ricondotto le conversazioni effettuate tramite strumenti informatici come memorizzazione di un fatto storico comparabile a prova documentale. In realtà tale impostazione è stata superata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, che ha chiarito come lo scambio di messaggi elettronici (e-mail, sms, whatsapp e simili) rappresenti una forma di corrispondenza rientrante nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., richiedendo che il contenuto della memoria di un apparecchio elettronico sia acquisito tramite un provvedimento di sequestro di corrispondenza. In tal senso si collocano anche i più recenti insegnamenti della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 39548 dell’11/09/2024) i quali – facendo applicazione del “nuovo paradigma” – affermano l’estensione ai messaggi elettronici della tutela dell’art. 15 Cost. e con la conseguenza che la relativa acquisizione deve avvenire con decreto motivato di sequestro ad opera del pubblico ministero. Sulla scorta di siffatta chiave ermeneutica, la difesa deduce che gli screenshot, su cui si basa in via esclusiva l'affermazione di responsabilità civile, sono inutilizzabili, poiché la loro acquisizione non è avvenuta attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria. 2.2. Il secondo motivo investe la decisione del giudice di appello che, utilizzando fotocopie di screenshot quali fondamento della statuizione di responsabilità civile dei ricorrenti (già assolti in primo grado “perché il fatto non sussiste”), avrebbe violato i principi sulla formazione della prova documentale e sul contraddittorio, valorizzando materiale facilmente manipolabile e privo di certificazione di attendibilità quanto a provenienza e integrità. 3 Il motivo richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 49016/2017; Cass. pen., n. 878/2023) per affermare che, ai fini dell’utilizzabilità probatoria del contenuto di un dispositivo digitale, esso debba essere oggetto di un previo accertamento di genuinità e riferibilità; con specifico riferimento alla fotocopia dei messaggi WhatsApp, andavano accertate provenienza, attendibilità e integrità delle conversazioni. Si sostiene che gli screenshot prodotti dalla parte civile rappresentano un “coacervo” di copie di messaggi whatsapp e di post Facebook, talvolta inseriti, con sistema di “copia e incolla”, all’interno dei messaggi whatsapp sì da evidenziarne ictu oculi alterazioni e manipolazioni (con indicazioni di pagine e riquadri specifici, nonché riferimenti a messaggi e nomi che la difesa reputa estranei alla chat). 2.3. Il terzo motivo eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di tempestiva querela. La censura riprende gli argomenti di inaffidabilità già sviluppati in precedenza sia per i contenuti dei messaggi sia per le modalità, inverosimili e riferite in modo contraddittorio, attraverso cui la persona offesa sarebbe venuta a conoscenza dei post diffamatori. Si pone in risalto che se, come ritenuto dal Giudice di appello, gli screen shot fossero documenti veritieri, allora gli stessi attestano che LO ne ha avuto conoscenza ben prima di quanto assume, dato che egli risulta ripetutamente presente in chat tanto che interviene, rispondendo agli insulti (screenshot di pag. 12/6, pag.11/5, pag. 15/9, pag. 23/17). 2.4. Il quarto motivo è incentrato sul travisamento della prova. Il quinto eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta. La parte civile ha depositato una memoria con la quale contrasta i motivi di ricorso e chiede la liquidazione delle spese come da nota che ha allegato. In sintesi la parte civile eccepisce: che i ricorsi sono inammissibili in quanto estranei al perimetro del giudizio di legittimità, risultante dalla natura della decisione impugnata, resa ai soli effetti civili e dunque ricompresa nell'alveo applicativo dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.; che i motivi proposti sollecitano una non consentita richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e delle modalità di acquisizione dello stesso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. 2. Va premesso che, a mente dell'art. 39-bis d. lgs. n. 274 del 2000, nel procedimento del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado d'appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale;
e con tale limite sono esaminati i motivi di ricorso. Sempre in via preliminare occorre chiarire che qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione su questioni processuali, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Alla luce degli argomenti introdotti nella memoria di parte civile, va aggiunto, infine, che secondo la regola temporale delineata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036, non torna applicabile la previsione dell'art. 573, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (invocato anche nella memoria difensiva della parte civile), poiché la costituzione di parte civile è avvenuta all’udienza del 23 settembre 2021, quindi in data anteriore al 30 dicembre 2022. 3. Sono fondati i motivi di ricorso che eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità della prova, decisiva, rappresentata da fotocopie in cui vengono assemblati i contenuti di chat whatsapp. La presente decisione si ispira al principio per cui i messaggi di posta elettronica, i messaggi whatsapp e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico" (cfr. Corte Cost. n. 170 del 2023, nonché Sez. U., n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, [...], in motivazione;
conf. tra le altre Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, [...], Rv. 286467). Occorre precisare, tuttavia, che la regola appena esposta deve essere interpretata in connessione con il caso per il quale è stata dettata (l'acquisizione ad opera dell'autorità giudiziaria di dati dal telefono di un indagato, peraltro tutelato dalle guarentigie dell'art. 68 Cost.), sicché non può ritenersi operante allorché il contenuto dei messaggi sia fornito da un soggetto che abbia preso parte 5 alla conversazione (cfr. Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, [...], Rv. 287746 - 01; conf. Sez. 5, n. 12242 del 27/01/2026, [...]). 3.1. Depongono nel senso appena precisato le considerazioni di seguito sviluppate. 3.1.1. Nella sentenza n. 170 del 2023, la Corte costituzionale così si esprime: «Posto che quello di "corrispondenza" è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, questa Corte ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall’art. 15 Cost. – che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza "della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione", consentendone la limitazione "soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge" – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, "aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata" (sentenza n. 2 del 2023). La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017; già in precedenza, con riguardo agli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, sentenza n. 1030 del 1988; sulla libertà del titolare del diritto di scegliere liberamente il mezzo con cui corrispondere, sentenza n. 81 del 1993)». La medesima sentenza prosegue rilevando che: «Posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall’inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l’utilizzo di codici personali;
mentre il messaggio WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch’esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione». Nello stesso senso si colloca la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale non ha avuto incertezze nel ricondurre sotto il cono di protezione dell’art. 8 CEDU – ove pure si fa riferimento alla «corrispondenza» tout court – i messaggi di posta elettronica (Corte EDU, Grande camera, sentenza 5 settembre 2017, AR
contro
Romania, §72; Corte EDU, sezione quarta, 6 sentenza 3 aprile 2007, Copland
contro
Regno Unito, §41), gli SMS (Corte EDU, sezione quinta, sentenza 17 dicembre 2020, Saber
contro
Norvegia, § 48) e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite internet (Corte EDU, Grande Camera, sentenza AR, §74). Quindi, sul fronte della tutela "superiore", i messaggi elettronici non sono intercettazioni, perché le intercettazioni (che hanno ad oggetto flussi di comunicazioni sia verbali sia informatiche o telematiche) si caratterizzano, secondo la Corte costituzionale, per la ricorrenza di due condizioni: la prima, di ordine temporale, è che la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell’extraneus, e va dunque colta nel suo momento “dinamico”, con conseguente estraneità al concetto dell’acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suo momento “statico”); la seconda condizione attiene alle modalità di esecuzione: l’apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all’insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre. Nessuna delle due condizioni ricorre nel caso della messaggistica in esame: le comunicazioni non sono in corso quando vengono acquisite;
l'acquisizione avviene, di regola, in modo palese. Sul fronte della "tutela inferiore", i messaggi elettronici non sono meri documenti: «Degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall’art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all’invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile – la ricezione» e che l'art. 15 Cost. tutela la corrispondenza della generalità dei cittadini – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”» (Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2023). Queste affermazioni rivelano, già nella lora enunciazione, la specifica visuale in cui si collocano, vale a dire quella della apprensione dei messaggi da parte di terzi estranei alla comunicazione, requisito che si trova ripetutamente menzionato. Esse, inoltre, vanno correlate all'ampia elaborazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 15 Cost. Nell’art. 15 della Costituzione "trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 della 7 Costituzione, e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale" (v. sentt. nn. 120 del 1975, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991, 81 del 1993). Il livello minimo di garanzie esige, con norma precettiva, tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti). In definitiva l’acquisizione dei dati coperti da segretezza può legittimamente avvenire soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria (quindi non della polizia giudiziaria), sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati (Corte cost. sent. n. 81 del 1993). 3.1.2. Occorre rimarcare che, nella stessa ottica adottata dalla Corte costituzionale, l'ambito di tutela è riferito alle ingerenze di terzi e non alle iniziative, anche di diffusione, assunte dai partecipanti alla comunicazione. L’art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie oggetto di comunicazione, dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati (Corte cost. sent. n. 81 del 1993, cit.). Il principio si trova esposto, con diffusa argomentazione, nella sentenza delle Sezioni Unite Torcasio (n. 36747 del 28/05/2003): la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. 3.1.3. Non si vede allora come tale regola possa valere per la disciplina delle intercettazioni (che godono di un livello di tutela "superiore") e non anche per i messaggi, di qualunque genere, conservati sul telefono cellulare (cui è assicurata 8 una tutela "inferiore"), quando a fornirli sia uno dei conversanti o comunque una persona ammessa a partecipare alla conversazione. Invero, in quest'ultima ipotesi, difetta la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso da chi "in modo palese" vi partecipa o vi assiste. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha assistito in modo non occulto, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio). Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che viene posto in essere nei suoi confronti (arg. da Sezioni Unite Torcasio, cit.). In definitiva quando è il titolare della conversazione a disporre della corrispondenza e a consegnarla all'autorità e/o ad altri, non può operare la disciplina del sequestro di corrispondenza, poiché manca l'intrusione autoritativa nella sfera di segretezza, essendo il segreto svelato da uno dei titolari di quel diritto (Sez. 5, n. 12242 del 27/01/2026, [...]). In questi casi i messaggi sono "degradati" a documenti, in quanto forma di memorizzazione di un fatto storico, di cui l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen. D'altra parte nessuno dubita del fatto che il destinatario possa liberamente disporre della corrispondenza "cartacea" da lui ricevuta, senza necessità di un decreto di sequestro del pubblico ministero ex art. 254 cod. proc. pen. 3.2. In questi termini va affrontata la questione oggetto del presente processo, che viene a incentrarsi, quindi, sulla riconducibilità del caso di specie all'ipotesi dell'acquisizione di messaggi intercorsi tra terzi ovvero a quella di messaggi prodotti da uno dei conversanti. Il collegio ritiene che si versi nella prima fattispecie e che, pertanto, come già anticipato, le fotocopie degli screen shot prodotte in atti siano inutilizzabili, in difetto di un decreto di sequestro da parte del Pubblico ministero. Secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, sulla scorta dell'istruttoria dibattimentale svolta, il 27 febbraio 2019 ES UR riceve una lettera anonima nella quale sono inserite alcune riproduzioni fotostatiche che assemblano scambi di messaggi whatsapp contenenti offese nei confronti di SI LO. 9 UR porta il tutto a conoscenza della persona offesa che il 14 maggio 2019 sporge querela per diffamazione, allegando le riproduzioni dei messaggi diffamatori. ES UR e SI LO sostengono di non aver partecipato alle conversazioni;
entrambi, infatti, hanno dichiarato di essere usciti dal "gruppo whatsapp" prima del momento in cui è avvenuto lo scambio di messaggi. La lettera recapitata ad ES UR è uno scritto anonimo e nessun accertamento è stato svolto per identificare il mittente, che è rimasto ignoto. In tale situazione non può affermarsi che la messa a disposizione dei messaggi provenga da una persona ammessa a partecipare alla conversazione, poiché non se ne conosce l'identità, sicché, in difetto di tale necessario elemento, quei messaggi vanno classificati come "corrispondenza" intercorsa tra terzi, la cui acquisizione richiede l'adozione di un decreto di sequestro ad opera del pubblico ministero ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen. Nessun decreto risulta adottato nella specie;
ne discende l'inutilizzabilità della corrispondenza in esame. 3.3. Escluse dalla piattaforma probatoria le riproduzioni fotostatiche, occorre stabilire se l'affermazione di responsabilità, a fini civili, possa reggersi sulle ulteriori prove raccolte e segnatamente sulle prove testimoniali. La verifica dà esito negativo, nel senso che si registra sul punto una evidente lacuna che si traduce in un vizio radicale della motivazione suscettibile di dare luogo alla violazione dell'art. 129, comma 3, cod. proc. pen. Invero la decisione del Tribunale fa "integrale rinvio ai motivi della sentenza impugnata" senza avvedersi che il principio della integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado vale per l'ipotesi di "doppia conforme", ma non può attagliarsi al caso in esame in cui la decisione di proscioglimento di primo grado è stata "ribaltata", sia pure ai soli effetti civili, in appello. Inoltre la pronuncia omette del tutto di esaminare le testimonianze raccolte (che, peraltro, avevano condotto il giudice di pace ad assolvere Di IT e LL), per concentrarsi solo sul contenuto dei messaggi (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). 3.4. Le ragioni della decisione, incentrate sulla inutilizzabilità della prova, dimostrano l'infondatezza delle obiezioni sollevate nella memoria della parte civile. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata e, in ragione del riscontrato vizio processuale di omessa motivazione, il processo va rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la regolamentazione delle spese processuali sostenute dalle parti nel presente giudizio di legittimità. 10
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TT RI OR GR OS NN IC