Sentenza 31 marzo 1999
Massime • 1
Il giudice di legittimità non può compiere scelte tra diverse ipotesi ricostruttive ma ben ha il potere di esaminare la motivazione della sentenza gravata per decidere se essa sia completa e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti (cosiddetta giustificazione esterna), o debba invece considerarsi lacunosa e frammentaria per non aver vagliato tutti gli elementi decisivi a disposizione e che, se esaminati, avrebbero potuto avere concreta incidenza sul giudizio finale, ovvero se siano state date risposte esaustive alle obiezioni difensive delle parti. (Nella fattispecie viene censurata la sentenza di merito per la mancata considerazione di alcuni dati certi di evidente rilevanza, nonché delle ragioni addotte dalla difesa per la rinnovazione del dibattimento, e per la debolezza delle argomentazioni a sostegno dell'infondatezza di un'ipotesi ricostruttiva del fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/1999, n. 5693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5693 |
| Data del deposito : | 31 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 31.3.1999
1. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere rel. SENTENZA
2. " Enzo COSTANZO " N.1052
3. " Salvatore BOGNANNI " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni FEDERICO " N. 25168/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
HI NR nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa in data 10.12.97 dalla Corte di Appello di Lecce a conferma di quella del Pretore di Brindisi in data 20.4.1996 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLARUSSO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Mario Iannelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio Udito, per la parte civile, l'Avv. A. Abbadessa
Uditi i difensori Avv.ti Giorgio Fontana Elliot e Michele Torchiarulo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 13 novembre 1992, verso le ore 18, il carabiniere ausiliario IS RR fu trovato dai suoi superiori disteso per terra supino e in fin di vita in una stanza dell'Hotel Regina di Brindisi nella quale, all'epoca, alloggiava il Carabiniere LA NR con altri due commilitoni. In prossimità della mano destra del RR si trovava la sua pistola di ordinanza ed il caricatore era nelle vicinanze del corpo. A dare l'allarme era stato il LA il quale, "poco dopo lo sparo", era disceso al piano terra dell'albergo ed aveva informato i superiori che un colpo di pistola aveva attinto il RR. Costui soccorso e condotto in ospedale vi era deceduto dopo circa un'ora e mezza.
Il medico legale incaricato dal P.M. accertò che il RR era deceduto a causa di arresto cardiocircolatorio dovuto a lesioni cranio - encefaliche da colpo di arma da fuoco esploso dalla pistola della vittima. Il colpo era stato sparato con la canna della pistola poggiata sulla tempia sinistra del RR ed aveva avuto una direzione da sinistra a destra, perpendicolare all'asse del capo e - immaginando la vittima in posizione eretta - parallela al pavimento della stanza.
Vennero eseguiti prelievi con lo "stub" tanto sul cadavere del RR quanto sul LA e si accertò che sull'abbigliamento del primo vi erano numerosissime (43) particelle composte da bario, antimonio e piombo univocamente riferibili al ciclo di sparo dell'arma ed altre particelle (17) compatibili con tale provenienza, mentre nessuna di dette particelle venne trovata sugli "stubs" impiegati per i prelievi sulle mani e sulle braccia. Una sola particella contenente i tre elementi innanzi indicati venne rinvenuta sullo "stub" utilizzato per i prelievi sul LA.
Si ritenne che il colpo era stato esploso non volontariamente e, precisamente, che il grilletto era stato azionato nella convinzione che l'arma, cui ere stato tolto il caricatore, fosse scarica mentre, invece, la cartuccia era stata caricata in precedenza ed inavvertitamente lasciata nella camera di scoppio. Venne esclusa per mancanza di dati certi - ed anzi sulla base di elementi deponenti per il contrario - che il povero RR avesse voluto suicidarsi.
Sicché il carabiniere LA venne tratto al giudizio del Pretore di Brindisi per rispondere di omicidio colposo per avere, maneggiando la pistola con negligenza, imprudenza ed imperizia provocato l'esplosione del colpo che aveva attinto mortalmente il RR.
Il Pretore emise sentenza di condanna.
La sentenza fu gravata dall'imputato e la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, confermò quella di primo grado osservando, in necessaria sintesi e per quel che ancora interessa:
1) che era da ribadire l'esclusione di ogni intenzione suicida del RR sulla base delle dichiarazioni dei superiori e dei commilitoni;
2) che era pessima abitudine dei giovani militari - non escluso il RR - sparare per scherzo con l'arma scarica in direzione del muro e che non poteva escludersi che tale anomala iniziativa fosse stata, nell'occasione, assunta dal LA;
3) che il rinvenimento di abbondanti residui del processo di sparo sugli abiti della vittima poteva conciliarsi anche con il maneggio dell'arma da parte del LA data la ristrettezza dello spazio che fu teatro dell'incidente e la vicinanza, in ogni caso, dell'arma al corpo del defunto;
4) che l'essere stato il LA a dare l'allarme non escludeva la possibilità che egli, avendo esploso il colpo, si fosse poi reso conto di non poter nascondere il fatto e di non poterne evitare le conseguenze determinandosi, così, a dare l'allarme;
5) che la colpevolezza dell'imputato poteva dedursi soprattutto da tre ulteriori elementi:
5 a) la vittima era destrorsa mentre il colpo era partito con la canna dell'arma poggiata sulla tempia sinistra del RR il quale, quindi, non poteva avere esploso il colpa se non impugnando la pistola in maniera del tutto anomala (con il pollice passante attraverso il guardamano del grilletto e le altre dita per la parte posteriore del calcio). In proposito la Corte riteneva per nulla incompatibile con l'ipotesi di accusa il fatto che il proiettile avesse terminato la sua corsa impattando contro il muro della stanza all'altezza di circa due metri e mezza stante la possibilità che il RR, al momento dello sparo, avesse la testa reclinata leggermente verso la sinistra.
5 b) sulla pistola non vennero trovate impronte ne' del RR nè di alcun altra persona il che, dovendosi escludere che la vittima avesse usato dei guanti o altra protezione, portava alla conclusione che fosse stato il LA a sparare poiché solo lui poteva aver effettuato una veloce ma efficace pulizia dell'arma per cancellarne le impronte;
5 c) sul corpo e sul maglione del LA era stata trovata una particella riferibile univocamente all'esplosione e l'imputato, pur avendone facilmente la possibilità, non aveva, da un lato, provato di aver esploso colpi d'arma da fuoco nei giorni precedenti mentre, d'altro canto, l'esiguità della traccia poteva essere dovuta ad una non improbabile - sia pur maldestra - opera di pulizia. La Corte, a conclusione del proprio argomentare, riteneva che il convincimento sulla colpevolezza del LA fosse rafforzato dalle numerose incertezze e difficoltà che l'imputato aveva mostrato nel ricostruire l'incidente e nelle contraddizioni in cui era incorso circa il proprio abbigliamento dopo il fatto (aveva dichiarato di aver indossato gli abiti, in questo smentito da un commilitone che lo ricordava con l'accappatoio).
L'imputato ricorre per cassazione con unico ed articolato motivo nel quale deduce mancanza ed illogicità della motivazione: a) quanto alla valutazione della perizia medico-legale compiuta dal consulente del P.M.; b) quanto alla valutazione dell'esito dei rilievi di particelle di polvere da sparo sul LA e sugli abiti del RR;
c) quanto al diniego di rinnovazione del dibattimento richiesto dalla difesa per assumere testimonianze rilevanti ai fini del decidere. In particolare, sul punto a), il ricorrente lamenta le contraddizioni in cui sarebbe incorsa la sentenza nel valutare gli elementi di fatto e le risultanze peritali, ritenute dallo stesso consulente compatibili anche con l'ipotesi del suicidio, volontario o accidentale che fosse: sul punto specifico la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare circostanze decisive, peraltro rappresentate nei motivi di appello, incorrendo così in vizio di motivazione.
Quanto al punto b) la Corte di Appello avrebbe illogicamente e contraddittoriamente valutato le risultanze peritali derivanti dai prelievi effettuati tramite "stubs" e, precisamente, l'abbondanza delle particelle rinvenute sui vestiti del RR e l'unica particella rilevata addosso al LA, dando di questi fatti spiegazioni incongrue, insufficienti e, comunque, illogiche. In proposito era stata ignorata dalla Corte di merito l'obiezione - prospettata nei motivi di appello - secondo cui, a quanto riferito da chi effettuò i prelievi, se il LA si fosse trovato anche ad un metro di distanza dallo sparo si sarebbero dovute rinvenire almeno sei, o sette particelle sul suo corpo.
Ed, infine, quanto al punto c), la Corte illogicamente aveva considerato irrilevante l'accertamento del lasso di tempo trascorso tra lo sparo e l'allarme dato dal LA che, al contrario, si mostrava necessario per stabilire se il prevenuto avesse avuto o meno il tempo di fare sparire le tracce del reato sul suo corpo, come, si sosteneva nella sentenza. La Corte aveva inoltre omesso qualsiasi motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per accertare, tramite l'esame dei testi indicati dalla difesa, le modalità con cui il LA si era presentato a dar notizia della disgrazia e l'abbigliamento al momento indossato dall'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, nei limiti appresso indicati, merita accoglimento.
1 - Il ricorrente respinge l'affermazione di responsabilità con motivi che, nel loro complesso, afferiscono all'intero contesto logica - letterale della sentenza impugnata, nei suoi giudizi di accertamento e di valutazione del materiale probatorio acquisito. Le tesi difensive si pongono in netta contrapposizione dialettica con le tesi di accusa recepite dalla sentenza impugnata di cui criticano l'impianto logico complessivo sottolineandone lacune, incongruenze, contraddizioni ed inverosimiglianze. Ciò premesso, il Collegio osserva che la sentenza per cui è ricorso presenta effettivamente una serie di incongruenze logiche nello sviluppo del giudizio di apprezzamento del quadro probatorio finalizzato ad una ricostruzione plausibile della situazione concreta verificatasi, di tal che la motivazione si appalesa obiettivamente deficiente in quanto le argomentazioni addotte a sostegno della decisione appaiono, di volta in volta, o prive di giustificazione razionale, ovvero sorrette da criteri logici errati ovvero, infine, tra loro contrastanti e non coerenti con le premesse di fatto, tanto da rendere, nel suo insieme, perplessa e contraddittoria la "ratio decidendi".
1.1 Non si tratta in questa sede di sostituire a quelle scelta dal giudice del merito l'una o l'altra opzione ricostruttiva tra quelle possibili che si prospettavano potendosi unicamente verificare se la sentenza sia incorsa in vizi logici nell'esporre le ragioni della scelta, vizi che, secondo il dettato dell'art. 606 lett. e) c.p.p., debbono potersi rilevare - e che in effetti si rilevano -
dalla stessa struttura del provvedimento impugnato e che consistono nella contraddittorietà di motivazione, intesa come contrasto analitico tra le varie proposizioni, e nella sua illogicità, definibile come contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale ovvero come un radicale difetto delle premesse dell'argomentazione che, per potersi dire correttamente sviluppata, deve prendere le mosse dai dati di fatto oggettivi, certi ed incontrovertibili che vanno valutati con puntualità nelle loro completezza, senza, cioè, che possa essere obliterato alcun elemento di fatto, evidenziato dallo stesso giudice di merito e che si mostri decisivo nel senso di avere l'attitudine a far convergere le conclusioni ricostruttive delle vicenda processuale verso l'una piuttosto che l'altra ipotesi o di porre in dubbio la ricostruzione in concreto effettuata dal giudice di merito.
La motivazione, invero, oltre che ai principi di correttezza e coerenza logica deve obbedire anche a quello di completezza che comporta l'obbligo dell'esame di tutti i dati processuali rilevanti per la decisione (arg. ex art. 546 lett. e) c.p.p. in mancanza di che l'opzione di fatto accolta dal giudice di merito deve considerarsi frammentaria e parziale e priva della c.d. giustificazione esterna. Ed il controllo di legittimità non può arrestarsi all'indagine sulla giustificazione interna della motivazione - che è la forma fondamentale, ma anche più elementare, di razionalità della decisione e che consiste nella coerenza della decisione stessa con gli argomenti che la giustificano - ma può e deve estendersi anche alla c.d, giustificazione esterna che esige coerenza della decisione con le proprie premesse.
"La condizione imprescindibile ed insuperabile del sillogismo giudiziario è che le premesse fattuali siano (quelle n.d.e.) certe e corrispondenti a quelle acquisite in atti" (Cass. Sez. I 6 giugno 1996, ric. Lombardi), con l'ovvia conseguenza che in caso di considerazione parziale dei dati probatori certi senza che sia data conveniente ragione dialettica della esclusione di taluni di essi ritenuti irrilevanti ai fini della decisione, la risoluzione della quaestio facti risulta priva di giustificazione esterna poiché la motivazione pur "apparentemente corretta diviene incompatibile con gli elementi acquisiti al processo" (Cass. Sez. IV, 12 giugno 1994, Lin Mang Feng).
La motivazione che tralasci un dato di fatto potenzialmente decisivo, che lo stesso giudice di merito abbia in precedenza dato per certo, realizza un contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e la realtà processualmente accertata e, quindi, una contraddizione tra l'atto - sentenza e la realtà fenomenica che esso esprime e dichiara e su cui deve formularsi il giudizio finale di responsabilità.
A questo, infatti, si giunge attraverso una serie di decisioni e di giudizi intermedi e prodromici uno dei quali è certamente il giudizio (o decisione) di prova (o sulla prova) attraverso il quale viene ricavata l'esistenza del fatto oggetto del processo (vi sono, poi, la decisione di scelta delle conseguenze giuridiche del fatto che passa attraverso quelle di scelta della norma da applicare ad esso e di validità ed interpretazione della norma stessa). Ed è evidente che ognuno di questi giudizi deve avere una propria autonomia strutturale e validità logica per confluire nella corretta decisione finale.
Pertanto nel giudizio sulla ricostruzione storica del fatto che andrà ricondotto alla fattispecie legale astratta (per il c.d. giudizio sulle conseguenze), il giudice deve, prima di tutto, porre alla base della sequenza argomentativa la acquisizioni processuali certe, apprezzandole in maniera analitica e completa e, comunque, dando conto dell'uso fatto del potere discrezionale di cernita di quelle che, con esclusione di altre, sono ritenute decisive e/o maggiormente rilevanti, e ciò deve avvenire affinché il giudice, pur attraverso la propria autonoma scelta conoscitiva e l'attività selettiva del materiale probatorio, costruisca un giudizio sul fatto congruente ed armonico con le premesse fornite dai dati certi e che non si sottragga al controllo razionale.
2 - Nel caso di specie la Corte territoriale ha svalutato gli elementi che la sentenza stessa indica come deponenti per la tesi del maneggio dell'arma da parte del RR (pag.5) e che sono invocati dalla difesa del LA a sostegno dell'assunto del suicidio accidentale (o soprattutto accidentale, come è emerso dalla discussione orale) sulla base di tre altri elementi che maggiormente accrediterebbero la tesi dell'accusa. Si tratta:
a) delle risultanze medico - legali secondo le quali il RR era stato attinto alla tempia sinistra pur essendo destrimano e non essendo credibile che egli abbia potuto sparare con la sinistra impugnando l'arma in maniera innaturale;
b) del fatto che sull'arma non vennero trovate impronte di alcuna persona, il che indurrebbe a ritenere che il LA abbia potuto, dopo aver sparato, pulire affrettatamente ma efficacemente l'arma;
c) della circostanza che sul LA (ma non è detto se sul corpo o sugli indumenti) venne rinvenuta una particella compatibile con lo sparo da parte sua, senza che possa darsi importanza al fatto che si tratti, appunto, di una sola particella non potendosi escludere, anche in questo caso, una successiva operazione di pulizia.
2.1. Ma - sulla base dei principi più sopra enunciati - non può farsi a meno di osservare, in primo luogo, che nel giudizio di accertamento e di valutazione dei fatti la Corte territoriale, dopo averlo chiaramente esposto, ha completamente tralasciato - e senza fornirne alcuna ragione giustificativa - un dato certo di evidente rilevanza e cioè quello che il colpo che attinse il povero RR venne esploso dalla pistola "poggiata" sulla tempia sinistra del defunto. Si tratta di una premessa di fatto che non poteva essere trascurata nella sua incidenza sull'iter ricostruttivo della vicenda processuale all'esito del quale la Corte di merito è pervenuta alla conclusione di avvalorare l'ipotesi dell'omicidio colposo ad opera del LA il quale avrebbe inavvertitamente ed incautamente "puntato l'arma in direzione dell'amico": ne è derivata una dinamica del fatto ricostruita in maniera incompleta ed assolutamente vaga ed approssimativa (come anche meglio si vedrà in seguito) oltre che contraddittoria a disarmonica con la premessa costituita dal fatto che la canna dell'arma, al momento in cui fu esploso il proiettile, era appoggiata alla tempia del RR.
2.2. In proposito è stata anche tralasciata del tutto la ulteriore circostanza relativa alla direzione del colpo che certamente poteva avere implicazioni riguardo alla posizione, prima dell'esplosione, del feritore e del ferito e rispetto a cui la sentenza non prende posizione enunciando, peraltro, assunti divergenti e contraddittori: in un caso, secondo il perito, il colpo avrebbe avuto direzione ortogonale all'asse del capo e parallela al pavimento (sent. pag. 4) mentre, successivamente (pag. 7) si sarebbe trattato di un colpo avente direzione dal basso verso l'alto, esploso mentre il RR aveva la testa leggermente inclinata verso sinistra. Siffatti contrapposti rilievi non potevano essere enunciati con assoluta e naturale indifferenza attesa la presumibile valenza che, a seconda della verità dell'uno o dell'altro (o, al limite, della loro conciliabilità), poteva esservi sulla ricostruzione del fatto.
2.3. Una ulteriore lacuna ed un palese errore motivazionale deve essere rilevata a proposito delle valutazione delle risultanze dei prelievi con "stubs" effettuati sul LA e sul defunto RR. Intanto non è dato conoscere se l'unica particella compatibile rilevata sul LA si trovasse sul maglione (dove pure venne effettuato il prelievo) o su altra parte del corpo: circostanza indubbiamente rilevante sulla conclusione che il LA aveva dopo lo sparo provveduto ad una maldestra opera di pulizia, conclusione, peraltro, presa senza accertare se al momento del fatto il LA fosse vestito o meno, avendo, anzi, la Corte lasciate insolute le contraddizioni sull'abbigliamento del LA facendone (cfr. pagg.
8-9 della sentenza) un argomento logico sfavorevole agli assunti della difesa.
Se - come si dice a pag. 4 della sentenza - ben 43 particelle univocamente riferibili al (e 17 compatibili con il) ciclo di sparo vennero rinvenute sull'abbigliamento del RR e se ciò viene spiegato (pag. 6) con il fatto che la nuvola di gas sprigionata da un'arma impiegata in un luogo chiuso investe tutti coloro che si trovano vicino ad essa, a maggior ragione - e probabilmente ancor più numerose - ve ne dovevano essere sul LA che, nello stesso luogo, avrebbe impugnato l'arma da cui partì il colpo mortale. Ma, non potendo ignorare questa elementare conclusione, la Corte pugliese è costretta ad introdurre nel discorso motivazionale la possibilità che il LA possa aver effettuato una "maldestra opera di pulizia" anche nelle ore successive al fatto "che nessun dato processuale esclude".
Si tratta, con ogni evidenza, di un elemento (l'opera di pulizia) ignoto ricavato non attraverso altri dati processuali noti, certi e ad esso conducenti ma dato per acquisito attraverso una inferenza scorretta che riposa sulla mancata prova del contrario, sicché l'opera di pulizia anche nelle ore successive al sinistro non costituisce un fatto logicamente provato ma, allo stato del ragionamento, si pone come pura congettura che, peraltro, riposa su altra inespressa ed indimostrata presunzione e, cioè, che il LA sia stato lasciato solo non tanto e genericamente (come presume la sentenza) dopo il fatto ma prima dei prelievi con lo "stub" (cosa che la difesa dell'imputato vivacemente contesta).
2.4. Ed, inoltre, allorché si analizzano le ragioni (pag. 6 delle sentenza) che, secondo i giudici di merito, portano ad escludere la fondatezza della ipotesi del maneggio dell'arma da parte dello stesso RR (pag. 4),si coglie a pieno la debolezza delle argomentazioni dei giudici di merito.
Infatti, pur senza considerare che gli elementi andavano - secondo correttezza - valutati congiuntamente nella loro valenza dimostrativa (ove ne avessero):
a) per escludere che il RR abbia potuto maneggiare incautamente e pericolosamente l'arma come da sua accertata abitudine (pag. 4), la Corte di Appello preferisce indulgere ad una impressione (il RR, a dire di un commilitone, maneggiava l'arma in dotazione in modo calmo e sicuro) per un verso contraddittoria col dato precedente (tutti, per scherzo, maneggiavano incautamente le armi) e, per altro verso, non escludente il deliberato maneggio della pistola in situazione di pericolo e, di poi, prendendo spunto dalla cattiva abitudine di tutti i giovani militari ad utilizzare impropriamente le armi, trae argomento per poter affermare "che una siffatta improvvida iniziativa possa essere stata assunta dal LA" usando la pistola del RR.
Sono elementari, a questo punto, i rilievi:
a1) che la genericità della premessa probatoria (riguardante "moltissimi" ed "un po' tutti i militari", "moltissimi commilitoni del RR") viene indebitamente specificata ed riferita al LA e se ne trae argomento di responsabilità;
a2) che la seconda ipotesi non esclude logicamente, come si vorrebbe, la prima ne' l'articolazione logica della proposizione conduce alla conclusione di verità della seconda. Infatti, per il principio di non contraddizione: se A e B non possono - nella realtà - darsi contemporaneamente, può escludersi che, se vi è A, vi sia B, e viceversa, ma non può ritenersi che la possibilità di A escluda la possibilità di B;
b) sulla non decisività del numero di particelle rinvenute sul corpo del RR si è già detto e, tuttavia, la regola di esperienza adottata di giudici di merito (il prelievo con lo "stub" venne effettuato dopo il lavaggio del corpo) appare sfornita priva di qualsiasi criterio di verificabilità nella prassi: la regola di inferenza non può essere scelta dal giudice di merito a caso e, se è vero che la Corte di legittimità non può censurare quella prescelta, tuttavia il controllo sulla motivazione consente di verificare se la massima di esperienza possa correttamente porsi "come proposizione e giudizio a contenuto generale", perché acquisita come tale dalle scienze umane o della logica o da generalizzazioni empiriche, da risultati di esperienze e regole di comportamento o da frequenze statistiche, indipendentemente dal caso oggetto di decisione. Nella specie tale dimostrazione manca ne' la regola può ritenersi di universale accettazione secondo l'ordinario svolgersi degli accadimenti analoghi a quelli in esame ché, anzi, sembra quanto meno inverosimile, se non addirittura frutto di grave errore tecnico, che si sia potuto procedere al rilievo di particelle compatibili con la esplosione di un colpo di arma da fuoco su di un corpo dopo averla lavato;
c) l'aver chiamato i superiori "immediatamente" (pag. 6 rigo 6 sent.) o "poco dopo" non esclude che possa essere stato il LA a sparare: si tratta all'evidenza di un argomento del tipo di quello sub a), logicamente del tutto fragile ed vicino al sofisma poiché, se l'intento dimostrativo perseguito era quello di escludere la ipotesi del suicidio (anche accidentale), l'affermare che anche il LA poteva aver sparato non esclude la possibilità che a sparare fosse stato il RR, secondo l'assunto che la sentenza ha inteso svalutare.
3. Ma è proprio su quanto esposto sub c) che si sono incentrate, per altro verso, le critiche alla sentenza anche da parte del Procuratore Generale di udienza che ne ha chiesto l'annullamento. Infatti il Rappresentante del P.M. ha acutamente osservato che, nel composito quadro dei rilievi che investono il giudizio ricostruttivo e valutativo dei fatti, un risalto del tutto particolare andava assegnato alla denunciata carenza di indagine sul tempo trascorso tra lo sparo e l'avviso ai superiori, non potendosi considerare esaurita la verifica della gravità del quadro indiziario senza la testimonianza del Maresciallo Serafino, di cui era stata chiesta l'assunzione al fine di dimostrare che, avendo l'imputato avvertito i superiori immediatamente dopo la esplosione del colpo di pistola, non aveva avuto il tempo di eliminare le tracce del reato dalla sua persona ne', soprattutto, dalla pistola.
La Corte di merito ha escluso la necessità di escutere il teste osservando che ben poteva il LA aver dato l'allarme anche dopo aver sparato, essendosi resa conto che non poteva sottrarsi alle sue responsabilità.
Ed è evidente come la Corte di Appello abbia ignorato, con siffatta motivazione, le ragioni, i presupposti di fatto e le finalità per cui la difesa insisteva sulla rinnovazione del dibattimento. Non solo l'assenza di una adeguata e pertinente risposta alle ragioni che erano di supporto alla richiesta ma anche l'omesso esame di questioni di decisiva importanza, che avrebbero dovuto formare oggetto della indagine reclamata rendono carente ed intrinsecamente incoerente la motivazione sul punto. Questa Corte (Cass. Sez. II 21 dicembre 1994, ric. Loisi , in Giur. Ital. 1996, parte II col. 476) ha già avuto occasione di affermare che "si ha mancanza di motivazione ai sensi dell'ari. 606 lett. e) c.p.p. non soltanto quando vi sia un difetto grafico di essa ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito delle decisività; ne' può ritenersi precluso al giudice di legittimità, ai sensi della disposizione suddetta, l'esame dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e le completezza dell'apparato argomentativo adottato dai giudici di secondo grado con riferimento alle doglianze, mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte ".
Come si è già detto, il giudice di legittimità non può
compiere scelte tra diverse ipotesi ricostruttive ma ben ha il potere di esaminare la motivazione della sentenza gravata per decidere se sia completa o debba invece considerarsi lacunosa e frammentaria per non aver vagliato tutti gli elementi decisivi a disposizione (Cass. Sez. I 21.2.1994 RV 196.415 ; Sez. V 1.2.1993 RV 193.481) e che, se esaminati, avrebbero potuto avere concreta incidenza sul giudizio finale ovvero se siano state date risposte esaustive alle obiezioni difensive delle parti.
Ebbene, nella sentenza impugnata è dato rinvenire una siffatta carenza di analisi.
Nella richiesta formulata a sostegno dello specifico motivo di appello concernente la rinnovazione del dibattimento si segnalava la necessità di ascoltare il teste sulla circostanza del tempo trascorso dallo sparo fino alla notizia di esso data dall'imputato ai superiori. E si tratta, ad avviso del Collegio, di una circostanza di indubbio rilievo in un processo di natura indiziaria che - come osservato dallo stesso P.G. di udienza - presenta molti lati oscuri ed aspetti fortemente contraddittori (cfr. Pag. 5 sentenza), poiché il fatto che sulla pistola non sia stata rinvenuta alcuna impronta mentre sulla persona dell'imputato sia stata rinvenuta una sola particella, in luogo delle molte che avrebbero dovuto rinvenirsene se fosse stato lui a sparare e se si fosse trovato anche nelle immediate vicinanze del RR, ha costituito per la Corte di merito un motivo per ritenere che il LA, prima di presentarsi ai superiori, avesse avuto tempo e modo di pulire l'arma, di sistemarla accanto al ferito e, forse, togliersi di dosso i residui del processo di sparo (ove mai - per quel che si è detto più sopra - non abbia avuto agio di poterlo fare successivamente per essere rimasto costantemente sorvegliato, come verosimilmente si assume dalla difesa). Alla segnalata lacuna istruttoria, che afferisce al processo conoscitivo del giudice destinato a dare chiara leggibilità ai fatti di causa ed alla ricostruzione delle azioni come premessa cui collegare conseguenze penalmente rilevanti, non è stata data dalla Corte di merito una risposta pienamente convincente ne', d'altro canto, il ragionamento complessivo sviluppato nelle sentenza per dar conto della validità della ricostruzione adottata esaurisce la problematica sul punto in esame.
E questa Corte, chiamata ad esaminare il denunciato vizio di motivazione, non può fare a meno di valutare la rilevanza della questione prospettata dalla difesa: se, cioè, l'imputato dopo lo sparo avesse immediatamente avvertito i superiori o lasciato trascorrere un tempo, anche minimo, sufficiente a consentirgli la cennata opera di pulizia.
Ebbene, non può non sottolinearsi la centralità del punto sul quale la Corte di Appello non ha posto la dovuta attenzione senza, peraltro, spiegare come il materiale probatorio potesse sopperire alla lacuna avvertita dalla difesa di modo che il vizio di attività nella acquisizione della prova e la violazione della regola della ricerca (e della verifica) dialettica della stessa si riflette sulla motivazione, che ne risulta alterata, potendosi ragionevolmente ritenere che, se la Corte di merito avesse acquisito e tenuto presenti i dati di fatto obiettivamente rilevanti sollecitati dalla difesa, sarebbe potuta pervenire ad una decisione diversa o, almeno, a porre in dubbio la decisione presa a causa della modifica non secondaria della base di partenza del complesso ragionamento volto alla individuazione degli elementi conoscitivi idonei a giustificare la decisione finale, ragionamento nel quale acquista sempre un senso preminente la fissazione di corrette e complete premesse di fatto.
4. Il giudice di rinvio - che si individua nella sezione distaccata di corte di Appello di Taranto - dovrà, pertanto, stabilire, in base ad una più approfondita indagine, innanzitutto, se sia indispensabile procedere alla rinnovazione del dibattimento ed, indi, risolvere, con una motivazione più adeguata, le contraddizioni, le lacune e le aporie che sono state segnalate, riesaminando in piena autonomia la "quaestio facti" e traendo, all'esito del nuovo giudizio, le proprie conclusioni da un più completo esame di tutte le risultanze processuali rilevanti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Sezione Distaccata di Corte di Appello di Taranto.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999