Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, nella parte in cui tale disposizione non prevede che possa applicarsi anche agli illeciti amministrativi in materia di assunzioni dei lavoratori la norma secondo cui quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri. La materia tributaria è, infatti, del tutto particolare per cui le statuizioni che ne derivano sono completamente differenti da quelle che scaturiscono da violazioni di norme che perseguono finalità prive di qualsiasi analogia con essa, qual è la regolamentazione delle assunzioni e la relativa tutela dei lavoratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6712 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FR SOMMELLA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - rel. Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IR OR, IR LL in proprio e quali soci e legali rappresentanti pro tempore della I.C.E di AS e AT IR elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIULIO TARRA 20, presso lo studio dell'avvocato CARMELA CALABRETTA, rappresentati e difesi dall'avvocato MATTEO CALABRETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 135/96 della Sezione distaccata di Pretura di ACIREALE, depositata il 07/10/96 R.G.N. 13122/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/99 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LV e LO NT, in proprio e quali soci e legali rappresentanti della snc I.C.E, proponevano opposizione avverso le ingiunzioni emesse dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania (loro notificate il P 11 95) per non avere assunto per il tramite dell'Ufficio di collocamento i lavoratori NO US e PA NT, sostenendo che unico responsabile doveva ritenersi l'altro socio FR GR che si era sempre occupato delle assunzioni e che era stato parimenti contravvenzionato;
chiedevano l'annullamento delle ingiunzioni.
L'Ispettorato chiedeva il rigetto delle opposizioni, che, di fatti, erano rigettate dal RE di Acireale con sentenza depositata il 7.10.96. I NT hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria.
L'Ispettorato ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 L.24 11 1981 n.689 (art. 360 I^ co. n.3 cpc). Si afferma che, una volta provato documentalmente che l'unico responsabile delle violazioni contestate era l'altro socio FR GR e che lo stesso ha pagato la somma ingiuntagli a titolo di sanzione amministrativa, la conseguenza è che nessuna sanzione amministrativa andava irrogata agli opponenti.
Il motivo è infondato.
Nè dalla sentenza del RE, cui spetta l'accertamento del fatto, ne' dal ricorso per cassazione, risulta che sia stato provato che l'unico responsabile delle violazioni contestate era l'altro socio FR GR.
All'opposto il RE ha accertato che gli opponenti, come il GR, "non erano semplici soci, ma veri e propri responsabili legali della ICE snc, della quale possedevano, disgiuntamente e singolarmente, pieni poteri di gestione ordinaria e straordinaria (così come risulta dall'atto costitutivo della snc)". Pertanto, giustamente il primo giudice ha ritenuto che ciascuno di essi avesse l'obbligo di attivarsi, anche autonomamente, per adempiere agli oneri della gestione societaria, ivi compresa la regolare assunzione dei propri dipendenti tramite l'ufficio di collocamento.
Infatti, quali legali rappresentanti, avevano (art. 2298cc) il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, ivi compresi, dunque, gli adempimenti di legge.
Soltanto nella memoria illustrativa i ricorrenti assumono doversi dare, al caso di specie, applicazione all'art. 9 D1 18.12.97 n.472 in tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, secondo cui, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito libera tutti i responsabili.
Si afferma, altresì, che la mancata applicazione della suddetta esimente anche alle altre violazioni amministrative sarebbe sanzionata da illegittimità costituzionale.
L'argomento va disatteso.
L'esimente citata è prevista esclusivamente per le infrazioni tributarie, quale non è quella in esame. Trattandosi di norma speciale è insuscettibile di applicazione analogica a materie estranee ai tributi.
Manifestamente infondata è, poi, la questione di illegittimità costituzionale ai sensi dell'art.3 Cost. per la ritenuta inapplicabilità della suddetta norma anche alla infrazione amministrativa in questione, dato che la materia tributarla è affatto particolare, per cui le statuizioni che ne derivano sono del tutto differenti da quelle che scaturiscono da violazioni di norme che perseguono finalità prive di qualsiasi analogia con la materia tributaria, qual è la regolamentazione delle assunzioni e la relativa tutela dei lavoratori.
Il motivo va, quindi, rigettato.
Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 L. 24.11.1981 n.689, anche in relazione agli artt.2291 e 2297 cc (art. 360, I^ co.n.3 cpc).
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360 I^ co. n.5 cpc). Avendo il RE affermato: "la società era una snc e non una società di fatto", si sottolinea l'irrilevanza della distinzione ai fini della decisione.
Il motivo è infondato, in quanto irrilevante. La frase citata del RE è un obiter dictum, di per sè priva di valore decisivo. La vera motivazione del primo giudice, che ha determinato la sua decisione, è quella testualmente riportata nel motivo precedente. Il motivo in esame va, dunque, disatteso.
Col terzo motivo si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360 I^ c. n.5 cpc). Si lamenta la mancata ammissione del seguente capo di prova:
"Vero o no che il sig. GR FR ha sempre provveduto ad assumere personalmente i lavoratori da avviare al lavoro presso la ditta ICE di GR e F.LL NT SN.
Il motivo è infondato.
La motivazione del RE, riportata sotto il primo motivo, rende chiara, sia pure implicitamente, la ragione della mancata ammissione della prova: la circostanza che delle assunzioni si sia sempre occupato il GR non toglie che, potendo tutti i rappresentanti legali (art. 2298 cc) compiere tutti gli atti concernenti l'oggetto sociale, incombeva su tutti loro l'obbligo di provvedere agli adempimenti in questione, il mancato adempimento genera la responsabilità di tutti.
Concludendo, il ricorso va rigettato.
Alla soccombenza, segue la condanna in solido dei ricorrenti alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido a pagare al controricorrente le spese sostenute per questo giudizio di cassazione in L. 42.000, oltre lire duemilioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 3 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 1999