Sentenza 19 giugno 2017
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via 'wathsapp' e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all'acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l'affidabilità, la provenienza e l'attendibilità del contenuto di dette conversazioni.
Commentari • 30
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Uno dei mezzi di comunicazione al giorno d'oggi più diffuso è quello che avviene tramite l'utilizzo di dispositivi elettronici, specialmente smartphones e tablets, con i quali si possono comodamente inviare e ricevere istantaneamente messaggi di testo e multimediali, ovunque e con chiunque nel mondo. Tra questi, c'è un'applicazione in particolare che ha spopolato in ogni parte del mondo, sostituendo in molti paesi, quasi totalmente, l'invio dei semplici sms tramite operatore telefonico, e questa prende il nome di WhatsApp. Di pari passo rispetto al progresso tecnologico, fortunatamente, opera il diritto penale, il quale recentemente si è arricchito di una novità, proprio per effetto …
Leggi di più… - 3. Messaggi WhatsApp: costituiscono prova legale nel processoClaudia Ruffilli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Il presente contributo cerca di chiarire quale sia la portata probatoria di ciò che il singolo individuo può reperire sul web e quindi dedurre come prova in dibattimento, a fondamento della propria difesa. È infatti vero che la continua mutevolezza delle informazioni reperibili online si ripercuote talvolta sull'autenticità delle notizie veicolate: la visualizzazione del contenuto di un sito internet in un determinato momento è solo una delle possibili versioni di quanto è presente online, ed è per questo che l'aggiornamento della pagina web permette di visualizzare contenuti diversi dai precedenti. Da ciò deriva che l'estrapolazione di una “schermata” web (c.d. screenshot), anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2017, n. 49016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49016 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento