CASS
Sentenza 13 gennaio 2023
Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2023, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 09/12/2020, confermava la sentenza emessa in data 16/10/2019 all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in forza della quale MO LI era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. 2. MO LI, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 878 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 25/10/2022 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. nonché vizio di motivazione. Assume che la corte territoriale non aveva adeguatamente esaminato la specifica censura formulata con l'atto di appello relativa alla mancata correlazione fra accusa e sentenza in quanto nel capo di imputazione era stato contestato all' imputato che lo stesso avrebbe smontato la targa di un mezzo risultato rubato mentre la condanna del primo giudice era stata fondata in relazione "alle altre parti dell'autovettura ed al loro sezionamento". Osserva che i giudici di appello avevano omesso, dunque, di motivare in relazione al motivo di gravame proposto riguardante la conformità delle ragioni addotte dal giudice di primo grado in relazione allo specifico fatto contestato nel capo di imputazione. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Assume che mancavano elementi per ritenere addebitabili all' imputato le condotte di smontaggio e "taglio" delle parti dell' autovettura rubata e che il rinvenimento nel capannone dei resti dell' autovettura non poteva automaticamente comportare l'addebitabilità all' imputato dell' avvenuto sezionamento della stessa, con finalità di occultamento. Con il terzo motivo lamenta violazione di legcle in relazione all' art. 546 c.p.p. Osserva che mancava in motivazione ogni riferimento alla consapevolezza da parte dell'imputato in ordine ad una condotta di riciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va, innanzi tutto, rilevata manifesta l'infondatezza del primo motivo riguardante la asserita violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., per avere provveduto ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di un'auto Lancia Y provento di furto della quale era stata asportata la targa. In particolare, secondo quanto ricostruito dalla corte territoriale, l'imputato veniva colto mentre era intento, insieme ad altri correi, a caricare la scocca dell'auto rubata su un furgone che si trovava in corrispondenza di un capannone;
all'interno del capannone venivano trovati altri pezzi smontati della stessa auto. Orbene risulta evidente che l'imputato ha potuto esercitare appieno il diritto di difesa in quanto non sussiste alcuna immutazione del fatto storico inizialmente descritto nel capo di imputazione (riciclaggio di auto provento di furto con smontaggio della targa) rispetto a quanto motivato nella sentenza (riciclaggio di auto provento di furto a cui era stata smontata la targa ed altri pezzi) apparendo chiaro che i giudici di merito non hanno ricostruito un fatto diverso da 2 quello contestato, giacché il nucleo essenziale della condotta descritta al capo A) è rimasto sostanzialmente immutato. Deve, del resto, sottolinearsi che per aversi mutamento del fatto «occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Cass. Sez. U. n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, rv. 248051). In tale prospettiva non assume rilievo la circostanza che rispetto all' originaria contestazione i giudici di merito, nell' ambito della medesima condotta di riciclaggio di una autovettura risultata rubata, hanno fatto riferimento ad "altre parti" dell'autovettura non menzionate nel capo di imputazione non potendosi ritenere che ciò abbia comportato alcun vulnus al diritto di difesa. 3. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono generici, meramente reiterativi di profili di puro fatto già oggetto di congrua disamina da parte dei giudici di appello e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati. La corte di appello, con argomentazioni che non appaiono ré carenti né illogiche né contraddittorie, attraverso una conforme lettura dei dati probatori rispetto a quella offerta dal G.U.P., ha chiarito come la responsabilità dell' imputato oltre ogni ragionevole dubbio era emersa in forza della circostanza che lo stesso era stato sorpreso mentre era intento a caricare l' autovettura rubata sul un rimorchio, fornendo un indubbio contributo all' azione delittuosa della cui illeceità è risultato pienamente consapevole sia in ragione della circostanza che all' interno del capannone erano state trovate altre parti del veicolo sia specialmente in ragione del fatto che al momento dell' arrivo dei Carabinieri si era dato alla fuga. In conclusione non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di riciclaggio in contestazione e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure formulate con il secondo ed il terzo motivo, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la 3 condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 09/12/2020, confermava la sentenza emessa in data 16/10/2019 all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in forza della quale MO LI era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. 2. MO LI, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 878 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 25/10/2022 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. nonché vizio di motivazione. Assume che la corte territoriale non aveva adeguatamente esaminato la specifica censura formulata con l'atto di appello relativa alla mancata correlazione fra accusa e sentenza in quanto nel capo di imputazione era stato contestato all' imputato che lo stesso avrebbe smontato la targa di un mezzo risultato rubato mentre la condanna del primo giudice era stata fondata in relazione "alle altre parti dell'autovettura ed al loro sezionamento". Osserva che i giudici di appello avevano omesso, dunque, di motivare in relazione al motivo di gravame proposto riguardante la conformità delle ragioni addotte dal giudice di primo grado in relazione allo specifico fatto contestato nel capo di imputazione. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Assume che mancavano elementi per ritenere addebitabili all' imputato le condotte di smontaggio e "taglio" delle parti dell' autovettura rubata e che il rinvenimento nel capannone dei resti dell' autovettura non poteva automaticamente comportare l'addebitabilità all' imputato dell' avvenuto sezionamento della stessa, con finalità di occultamento. Con il terzo motivo lamenta violazione di legcle in relazione all' art. 546 c.p.p. Osserva che mancava in motivazione ogni riferimento alla consapevolezza da parte dell'imputato in ordine ad una condotta di riciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va, innanzi tutto, rilevata manifesta l'infondatezza del primo motivo riguardante la asserita violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., per avere provveduto ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di un'auto Lancia Y provento di furto della quale era stata asportata la targa. In particolare, secondo quanto ricostruito dalla corte territoriale, l'imputato veniva colto mentre era intento, insieme ad altri correi, a caricare la scocca dell'auto rubata su un furgone che si trovava in corrispondenza di un capannone;
all'interno del capannone venivano trovati altri pezzi smontati della stessa auto. Orbene risulta evidente che l'imputato ha potuto esercitare appieno il diritto di difesa in quanto non sussiste alcuna immutazione del fatto storico inizialmente descritto nel capo di imputazione (riciclaggio di auto provento di furto con smontaggio della targa) rispetto a quanto motivato nella sentenza (riciclaggio di auto provento di furto a cui era stata smontata la targa ed altri pezzi) apparendo chiaro che i giudici di merito non hanno ricostruito un fatto diverso da 2 quello contestato, giacché il nucleo essenziale della condotta descritta al capo A) è rimasto sostanzialmente immutato. Deve, del resto, sottolinearsi che per aversi mutamento del fatto «occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Cass. Sez. U. n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, rv. 248051). In tale prospettiva non assume rilievo la circostanza che rispetto all' originaria contestazione i giudici di merito, nell' ambito della medesima condotta di riciclaggio di una autovettura risultata rubata, hanno fatto riferimento ad "altre parti" dell'autovettura non menzionate nel capo di imputazione non potendosi ritenere che ciò abbia comportato alcun vulnus al diritto di difesa. 3. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono generici, meramente reiterativi di profili di puro fatto già oggetto di congrua disamina da parte dei giudici di appello e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati. La corte di appello, con argomentazioni che non appaiono ré carenti né illogiche né contraddittorie, attraverso una conforme lettura dei dati probatori rispetto a quella offerta dal G.U.P., ha chiarito come la responsabilità dell' imputato oltre ogni ragionevole dubbio era emersa in forza della circostanza che lo stesso era stato sorpreso mentre era intento a caricare l' autovettura rubata sul un rimorchio, fornendo un indubbio contributo all' azione delittuosa della cui illeceità è risultato pienamente consapevole sia in ragione della circostanza che all' interno del capannone erano state trovate altre parti del veicolo sia specialmente in ragione del fatto che al momento dell' arrivo dei Carabinieri si era dato alla fuga. In conclusione non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di riciclaggio in contestazione e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure formulate con il secondo ed il terzo motivo, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la 3 condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente