Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
Integra il reato di truffa aggravata e non l'ipotesi di illecito amministrativo di cui agli artt. 115 e 116 del R.D.L. n. 1827 del 1935 il fatto di chi, mediante dichiarazioni false, indebitamente ottenga prestazioni erogate da istituti previdenziali o assistenziali, così indotti in errore.(Nella fattispecie, l'INPS era stato indotto, tramite fittizie assunzioni di braccianti agricoli, a erogare prestazioni previdenziali).
Commentario • 1
- 1. Sanzioni per illegittime indennità di disoccupazione o illegittimo Reddito di CittadinanzaAccesso limitatoMichele Miscione · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2008, n. 45365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45365 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/11/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1332
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 021328/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN IN, N. IL 23/04/1973;
avverso SENTENZA del 29/01/2008 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 2.12.2005 il Tribunale di Messina condannava SE RO alla pena di anni uno mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di tentativo di truffa in danno dell'Inps, per avere posto in essere, mediante artifici o raggiri, in concorso con altri soggetti non identificati, atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il predetto Istituto previdenziale al fine di far conseguire ai lavoratori fittiziamente assunti quali braccianti agricoli, l'ingiusto profitto della percezione di indebite prestazioni assistenziali e previdenziali.
Con sentenza del 29.1.2008 la Corte di Appello di Messina confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato SE RO propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per inosservanza della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 484 e 420 ter c.p.p., ed agli artt. 24 e 111 Cost..
In particolare rileva la difesa che la Corte di appello di Messina aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di nullità del procedimento di primo grado, formalmente e ritualmente proposta all'udienza del 29.1.2008 ai sensi dell'art. 177 e segg. c.p.p.. Sul punto rileva il ricorrente che nel predetto giudizio di primo grado, all'udienza del 7.4.2005, il Tribunale di Messina aveva rigettato l'istanza di rinvio proposta dalla difesa per legittimo impedimento dell'imputato, documentato da certificato medico, adducendo erroneamente che tale certificato non riferiva un impedimento assoluto a comparire;
e pertanto il giudice, disponendo procedersi oltre nel dibattimento, aveva violato il diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva il Collegio che la dichiarazione di contumacia emessa dal giudice in base ad un giudizio di genericità del certificato medico attestante, per contro, il legittimo impedimento dell'imputato, è viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), concernendo l'intervento dell'imputato. Non rientrando peraltro nel novero delle nullità assolute, previste dall'art. 179 c.p.p., tale nullità ha carattere relativo, e pertanto deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, e dell'art. 181 c.p.p., comma 4, immediatamente dopo la verificazione della stessa,
ovvero con l'impugnazione della relativa sentenza. E quest'ultimo adempimento segna il confine della materia devoluta al giudice del gravame, il quale in mancanza di una specifica doglianza sul punto, non versandosi in tema di nullità assoluta come tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può più prendere in esame la relativa questione, stante il limite costituito dal carattere devolutivo dell'impugnazione.
E pertanto nel caso di specie, posto che la suddetta questione non risulta essere stata oggetto di specifica impugnazione in sede di formulazione dei motivi di appello, essendo stata sollevata solo all'udienza del 29.1.2008, e quindi tardivamente, correttamente i giudici dell'appello non si sono pronunciati sulla richiesta formulata in tale sede, stante la evidente inammissibilità della stessa.
E pertanto il ricorso sul punto si appalesa manifestamente infondato. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c), per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 640 c.p. ed al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 116 all'art. 533 c.p.p. ed agli artt. 132 e 133 c.p.. In particolare rileva la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza del reato di cui agli artt. 56 e 640 c.p., dovendosi per contro ravvisare nella condotta dell'interessato l'illecito amministrativo di cui al R.D.L. n. 827 del 1935, art. 116. Ciò in quanto l'illecito penale richiede un quid pluris rispetto alle semplici dichiarazioni non veritiere, e nel caso di specie tale elemento ulteriore deve ritenersi insussistente essendosi il SE limitato a dichiarare all'Inps la propria attività agricola, svolta nelle particene di terreno espressamente iscritte nel registro catastale, ed a fornire l'elenco dei lavoratori impegnati in tale attività; per di più nella fattispecie in esame non sussisteva neanche la prova della ritenuta non veridicità delle dichiarazioni suddette essendosi la Corte territoriale basata esclusivamente su criteri presuntivi. Di conseguenza deve ritenersi non provato il reato di truffa e, a maggior ragione, il contestato tentativo di truffa.
Rileva inoltre la difesa che la pena inflitta era palesemente eccessiva ed incongrua rispetto allo svolgimento dei fatti ed alla personalità dell'imputato.
Anche tale motivo di gravame si appalesa manifestamente infondato. Ed invero, per quel che riguarda la qualificazione giuridica dei fatti, osserva il Collegio che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza della ipotesi delittuosa di cui all'art. 56 e 640 c.p., avendo questa Corte rilevato che "configura il diritto di truffa aggravata e non l'ipotesi prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 115 e 116, il fatto di chi mediante dichiarazioni false ottenga indebitamente prestazioni erogate da istituti previdenziali e assistenziali cosi indotti in errore, perché in questo caso non è ravvisabile alla sola alterazione di dati ma quel quid pluris richiesto perla sussistenza del reato di truffa" (Cass. sez. 2, 6.6.2006 n. 30682, che ha ribadito in tal modo l'orientamento già in precedenza espresso da Cass. sez. 2, 28.2.1985, "A", in Cass. pen. 1987, 104). Ed invero nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato come il chiesto quid pluris rispetto all'ipotesi di illecito amministrativo fosse costituito dalla predisposizione, da parte dell'interessato, degli adempimenti funzionali a munirsi del titolo formale legittimante la disponibilità dei fondi attraverso la stipula dei contratti di affitto con i proprietari, e successivamente dall'inoltro all'istituto previdenziale della denunzia aziendale, contenente tra l'altro i dati anagrafico - aziendali volti a conseguire il rilascio da parte dell'Inps del registro di impresa attraverso la valutazione del rapporto ettaro - colturale. E pertanto non può fondatamente revocarsi in dubbio che i giudici di merito abbiano correttamente e compiutamente posto in evidenza il contenuto degli artifici e raggiri realizzati dall'imputato per ottenere le prestazioni in parola, dovendosi pertanto escludere che la condotta dello stesso sia consistita nella semplice presentazione di dati alterati.
Nè appare fondato l'ulteriore rilievo concernente l'asserita insussistenza della non veridicità delle dichiarazioni rese, sotto il profilo che la decisione impugnata si baserebbe su criteri esclusivamente presuntivi. Sul punto osserva il Collegio che trattasi di censura in punto di fatto, tendente a prospettare di una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole) valutazione delle emergenze processuali, di talché il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità demandato a questa Corte è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti di causa ovvero una diversa lettura degli stessi, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ed invero il compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, non può dubitarsi che la Corte territoriale, con motivazione assolutamente logica che si sottrae pertanto alle censure mosse con il proposto gravame, ha rilevato la sproporzione macroscopica fra il numero delle giornate denunciate dal SE e quelle occorrenti secondo i criteri presuntivi elaborati attraverso i parametri costituiti dalle tabelle delle produzioni medie ettaro - colturali (essendo il rapporto da uno a quaranta), nonché il livello degli oneri economici che al predetto sarebbero derivati (L.
1.300.000.000 circa per retribuzioni e L. 400.000.000 circa per contributi) assolutamente incompatibili con la redditività dei terreni.
Rileva pertanto il Collegio che la motivazione della Corte territoriale si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune;
e pertanto la ricostruzione dei fatti operata dai predetti giudici di merito, fondata su precisi elementi di giudizio e non su congetture o supposizioni, si snoda attraverso un iter argomentativo nel quale sono stati enunciati i fatti probatori ed esplicitato il processo logico posto a sostegno della valutazione effettuata.
Non ci troviamo quindi in presenza di una prova incerta e contraddittoria, ma di una coerente ricostruzione dei fatti, che non consente a questa Corte di legittimità di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove.
Infine, per quel che riguarda l'ulteriore rilievo concernente l'entità della pena inflitta, osserva il Collegio che anche tale motivo è manifestamente infondato stante la sua estrema genericità, atteso che il suddetto motivo di gravame, facendo genericamente riferimento alla eccessività della pena rispetto allo svolgimento dei fatti ed alla personalità dell'imputato, non contiene in realtà alcuna concreta censura ne' alcuna specifica indicazione dei motivi di dissenso dalla decisione impugnata.
Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile. A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare elementi di colpa, anche la condanna al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 5 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2008