Sentenza 6 giugno 2006
Massime • 1
È configurabile il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) e non l'illecito (ora) amministrativo di cui agli artt. 115 e 116 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, qualora venga ottenuta l'erogazione, da parte dell'INPS, dei sussidi previsti per lavori socialmente utili, mediante produzione di dichiarazioni false, costituendo ciò il "quid pluris" richiesto appunto per la sussistenza dell'illecito penale in luogo di quello previsto dalla citata norma speciale. (Nella specie, i sussidi erano stati ottenuti mediante la produzione di false attestazioni, rilasciate da un compiacente funzionario comunale, da cui risultava l'avvenuta, regolare partecipazione del soggetto alle attività che davano diritto all'erogazione).
Commentario • 1
- 1. Sanzioni per illegittime indennità di disoccupazione o illegittimo Reddito di CittadinanzaAccesso limitatoMichele Miscione · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2006, n. 30682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30682 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 06/06/2006
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 647
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 010595/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AB ZO, N. IL 02/04/1958;
avverso SENTENZA del 14/10/2004 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 18 giugno 2003 il Tribunale di Matera dichiarava AS EL IN colpevole del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p., continuata, per avere indotto l'INPS di Policoro a corrispondergli la somma di L. 12.830.250 a titolo di sussidio per lavori socialmente utili, presentando tre domande corredate con attestazione del comune di Scanzano Ionico di partecipazione regolare ai relativi progetti, cui non aveva in realtà preso parte, trovandosi ristretto nella casa circondariale di Matera nel periodo in questione.
Per l'effetto lo condannava alla pena di anni due di reclusione. Il successivo gravame - volto ad ottenere l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, perché l'indebita percezione dei sussidi doveva essere ascritta alla cattiva gestione delle pratiche da parte del comune di Scanzano Ionico e perché il AS era convinto della perdurante spettanza delle indennità nonostante la mancata prestazione lavorativa, dipendente da causa a lui non imputabile;
o in subordine, la riqualificazione del fatto come illecito amministrativo ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 115; o, in via ulteriormente gradata, la concessione delle attenuanti generiche e l'esclusione della continuazione - era rigettato dalla Corte d'appello di Potenza con sentenza 14 - 19 ottobre 2004. Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il AS deducendo:
1) la violazione di legge, in difetto dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri, che non potevano ritenersi integrati dalla mera presentazione di domande di sussidio, data la necessità di verifiche da parte del comune di Scanzano che le aveva ricevute. 2) la carenza di motivazione in ordine alla non configurabilità dell'illecito amministrativo di cui al R.D.L. 4 Ottobre 1935, n. 1827, articolo 115 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza), trattandosi, nella specie, di indebita percezione di indennità;
3) il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
All'udienza della 21 marzo 2006 il Procuratore generale precisava le conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, in difetto dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri. Il motivo è manifestamente infondato.
Esso contiene in modo promiscuo e poco chiaro contestazioni in fatto - quali la mancanza di prova della provenienza dal AS delle domande di sussidio presentate al comune di Scanzano Ionico, che peraltro la Corte territoriale ha motivatamente desunto dal mancato disconoscimento della firma apposta in calce - inammissibili in questa sede, e in diritto, quale l'inidoneità di un'istanza volta ad ottenere un'indennità per prestazioni di lavoro in realtà non eseguite ad integrare l'elemento oggettivo degli artifici e raggiri, sotto il profilo che essa dovesse essere comunque vagliata dall'ente erogatore.
Al riguardo si osserva come la mancata verifica, e anzi la connivenza di un funzionario del comune, non elide affatto l'antigiuridicità degli atti decettivi posti in essere con la presentazione di domande che richiedevano la certificazione delle presenze e di un impegno lavorativo per un orario settimanale di venti ore ai sensi del D.Lgs. 1 Dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3.
Pure inammissibile, attenendo a valutazioni di merito, è la dedotta carenza dell'elemento psicologico della truffa, che sarebbe esclusa dalla convinzione del AS di aver ancora diritto all'indennità, non avendo volontariamente interrotto la prestazione lavorativa. Sul punto, la Corte territoriale ha motivato congruamente l'accertamento di responsabilità richiamando l'attestazione contenuta nei moduli di domanda del sussidio "di aver regolarmente partecipato alle attività di progetto cui attualmente è assegnato" e di impegnarsi "a comunicare tempestivamente l'eventuale introduzione dell'attività di lavoro socialmente utile".
Espressioni queste, da cui la Corte d'Appello di Potenza ha correttamente desunto la piena consapevolezza del AS del carattere truffaldino delle sue domande di indennità. Con il secondo motivo ricorrente censura la carenza di motivazione in ordine alla non configurabilità dell'illecito amministrativo di cui al R.D.L. 4 Ottobre 1935, n. 1827, articolo 115. Il motivo è manifestamente infondato.
Configura il diritto di truffa aggravata e non l'ipotesi prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 115 e 116, il fatto di chi mediante dichiarazioni false ottenga indebitamente prestazioni erogate da istituti previdenziali e assistenziali così indotti in errore, perché in questo caso non è ravvisabile alla sola alterazione di dati ma quel quid pluris richiesto per la sussistenza del reato di truffa (Cass., sez. 2^, 18 Novembre 1986, n. 4683). Il ricorrente non si è infatti limitato a sfruttare l'errore altrui, ma lo ha ingenerato con atti decettivi, compiuti con il concorso anche di persone all'interno dell'amministrazione del comune di Scanzano Ionico.
Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata giustifica adeguatamente la mancata concessione delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali del AS, espressamente definiti pessimi, riferibili a reati gravi di varia natura.
Il ricorso per essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2006