Sentenza 21 settembre 2001
Massime • 1
Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, e non può essere esteso ad altre ipotesi, stante l'intangibilità del giudicato ad opera del giudice suindicato al di fuori dei casi specifici e circoscritti, previsti espressamente dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che nessun potere fosse attribuito dalla legge al giudice dell'esecuzione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena sebbene fosse intervenuta la depenalizzazione dei reati oggetto di condanne pregresse ritenute ostative alla concessione del beneficio, in relazione ad una ulteriore successiva condanna).
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2001, n. 38296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38296 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 21/09/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 5075
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 005489/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO BR N. IL 12/11/1938
avverso ORDINANZA del 02/11/2000 TRIBUNALE di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere GEMELLI TORQUATO lette le conclusioni del P.G. (dich. inamm., spese e somma a C. amm.).
Il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza del OL di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva in relazione ai reati oggetto di tre sentenze, con conseguente richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena inflitta con una quarta sentenza (Tribunale di Bari del 15 gennaio 98), argomentando che la questione argomentando che la questione è stata già valutata da detto Tribunale in sede di cognizione in senso negativo, a causa di precedenti benefici per fatti ora depenalizzati. Avverso l'ordinanza, emessa in data 2.11.2000, il difensore del OL ha proposto ricorso censurando la declaratoria d'inammissibilità emessa "de plano"; ciò a fronte del disposto del terzo comma dell'art. 671 cpp che prevede la concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. in conseguenza del riconoscimento della continuazione. D'altra parte sostiene l'erroneità della decisione, in quanto il giudice dell'esecuzione, una volta venuto meno l'impedimento a concedere la sospensione condizionale della pena costituito da due precedenti identici benefici applicati a condanne per reati poi depenalizzati, è competente ad accogliere la richiesta di cui trattasi, ritenendo "la continuazione tra i reati pregressi" valutazione non potuta fare all'epoca dal Tribunale di Bari con la citata sentenza del 15.1.98 (la depenalizzazione è successiva). Chiede annullarsi, pertanto, l'impugnato provvedimento e con successiva memoria sostiene che non sussiste alcuna preclusione determinata da una decisione del giudice della cognizione in ordine alla sussistenza della continuazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La pronuncia in assenza di contraddittorio è assolutamente rituale (art. 666 co. 2 c.p.p.) nel procedimento di esecuzione quando, come nel caso in esame, la richiesta è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.
Invero, a parte la preclusione nel caso in esame derivante dalla soluzione negativa della questione (concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p.) adottata dal giudice della cognizione, il potere del giudice della esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione (rt. 671 co. 3 c.p.p.), senza possibilità alcuna di estendere ad altre ipotesi tale facoltà eccezionale, stante l'intangibilità del giudicato ad opera del giudice sindacato al di fuori dei casi specifici e circoscritti, previsti espressivamente dalla legge (artt.669, 671, 673 c.p.). (cnf. Ex multis Cass. Rv. 204100).
E, quindi, di tutta evidenza che, intervenuta la depenalizzazione di reati oggetto di condanne ritenute, per qualsiasi causa, ostative alla concessione della sospensione condizionale in relazione ad una ulteriore condanna, nessun potere è attribuito dalla legge al giudice dell'esecuzione di valutare la concedibilità del beneficio ai reati oggetto di quest'ultima.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui al dispositivo, stante anche l'intento dilatorio del gravame.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2001