Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
Nel giudizio davanti al giudice di pace la valutazione circa la sussistenza dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto deve essere fondata sul riscontro della sussistenza concorrente - e non solo alternativa - dei parametri legislativi costituiti dall'occasionalità della condotta, dal basso grado di colpevolezza e dal pregiudizio sociale per l'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2005, n. 15374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15374 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Presidente - del 15/02/2005
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 260
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 015136/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN CLAUDE, N. IL 07/03/1974;
avverso SENTENZA del 19/01/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello e, convertito l'appello in ricorso per Cassazione, rigettarsi quest'ultimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN DE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 19.1.2003, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 12.7.2002, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di guida in stato di ebbrezza (art. 186, 2 comma, C.d.S.) e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilico (art. 186, 6 comma, C.d.S.), commessi il 14.3.2001, era stata ridotta la pena complessiva inflitta, con il vincolo della continuazione, da euro 1.500,00 a euro 800,00 di ammenda.
I motivi di appello, poi sostanzialmente trasfusi nel ricorso per Cassazione, sono i seguenti: 1) omessa applicazione dell'oblazione ex art. 162 bis c.p.; 2) omessa applicazione dell'art. 34 D.L.vo n. 274/2000; 3) erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali;
4)
eccessivo trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata di ufficio la questione della ammissibilità dell'appello, pur non rilevata dal giudice di secondo grado. Infatti, a norma dell'art. 593, 3 comma, c.p.p., "sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda".
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che, qualora - come è avvenuto nella specie, in presenza di impugnazione di sentenza inappellabile dinanzi al giudice di merito - la corte di appello pronunci sentenza di secondo grado, avverso la quale sia proposto ricorso per Cassazione, la corte di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ritiene il giudizio, qualificando l'originaria impugnazione come ricorso per Cassazione" (Cass.
4.5.2000 n. 7038; Cass. 17.6.1993 n. 8856). La correttezza di tali decisioni si evince dalla circostanza che, da un canto, il giudice di appello non può ritenersi investito del potere di cognizione della regiudicanda, onde la sua decisione deve essere annullata senza rinvio in base all'esplicita previsione dell'art. 620 lett. i) c.p.p., e che dall'altro, dal principio di conservazione enunciato dall'art. 568, comma 5, c.p.p. deriva che il mezzo di impugnazione diverso da quello consentito si converte nel gravame ammesso dalla legge processuale.
Il primo motivo di impugnazione consiste nella censura alla decisione del giudice di primo grado di non avere ammesso il ricorrente all'oblazione, non essendo tardiva la richiesta in corso di dibattimento, in quanto l'istanza non poteva essere formulata in epoca anteriore, non essendo ancora vigente il d.lvo n. 274/2000, che aveva disposto, all'art. 52 lett. c), l'alternatività delle pene detentive e pecuniarie, presupposto essenziale per accedere all'oblazione ex art. 162 bis c.p.. Si osserva che, se è vero che il decreto di citazione a giudizio è stato emesso, a seguito di opposizione a decreto penale, in data 18.9.2001, e quindi anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto sulla competenza penale del giudice di pace, il dibattimento è iniziato l'8.3.2002, e l'istanza di oblazione è stata formulata, peraltro dal solo difensore, in sede di udienza di discussione, e cioè il 12.7.2002, come richiesta subordinata a quelle di assoluzione per mancanza di prove, e di non doversi procedere ex art. 34 del d.l.vo 274/2000.
Ne consegue la palese tardività dell'istanza. Tale decisione non è in contrasto con le sentenze di questa Corte 13.5.2003 n. 749 e 5.6.2003 n. 900, con le quali è stata ritenuta la possibilità di rimettere in termini l'istante per presentare domanda di oblazione ex art. 162 bis c.p., qualora il reato di guida in stato di ebbrezza sia stato commesso prima dell'entrata in vigore del d.l.vo 28.8.2000 n. 274. Infatti, l'esercizio del diritto dell'imputato si deve conciliare con le finalità deflative della causa di estinzione del reato, e l'istanza non deve essere in alcun modo subordinata all'esito favorevole del procedimento penale.
Ad abundantiam si osserva che la domanda è stata presentata anche oltre i termini di riproposizione previsti dal 4 comma dell'art. 162 bis c.p.. Ad analoghe conclusioni di infondatezza si deve pervenire per il secondo motivo di impugnazione attinente alla omessa applicazione dell'art. 34 d.l.vo citato. La sussistenza o meno della "particolare tenuità del fatto" è valutazione di merito, che, se motivata dal giudice in modo congruo e logico, sfugge al sindacato di legittimità.
L'art. 34 del D.L.vo 28.8.2000 n. 274 dispone che "il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato".
Questa Corte, con la sentenza n. 36990 del 4.7.2003, ha condivisibilmente ritenuto che gli indici dell'occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato devono ritenersi concorrenti, e non alternativi, rispetto a quello dell'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato.
Infatti, sia il tenore letterale della norma che la interpretazione logica (e cioè l'esclusione della procedibilità per un fatto costituente reato) rendono comprensibile che i parametri di applicazione dell'istituto non siano ancorati a meri principi deflattivi, ma piuttosto ad evitare l'eccessiva invasione della sanzione penale in fattispecie che - tradotte in termini concreti - non costituiscono allarme sociale, tenuto anche conto della personalità di chi le ha commesse.
Ne consegue che i profili soggettivi ed oggettivi indicati dal citato art. 34 devono effettivamente concretare la "particolare tenuità" del fatto, e non possono essere considerati alternativamente, dovendosi applicare il principio di carenza di interesse alla punizione penale alla sussistenza di una fattispecie di particolarmente modesto disvalore sociale.
Il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall'art. 34 citato, ed ha adeguatamente motivato su tutti gli elementi indicati nella causa di improcedibilità.
In particolare, il giudice di merito ha dato rilievo all'estrema pericolosità della condotta dell'EN, che ha guidato in ora notturna (alle ore 2,50), in stato di palese ebbrezza, e che si è rifiutato anche di sottoporsi all'esame alcolimetrico, ed ha quindi logicamente escluso la possibilità di ravvisare la "particolare tenuità del fatto".
Il terzo motivo di impugnazione riguardante l'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali è del tutto generico, in violazione della disposizione di cui all'art. 581 lett. c) c.p.p., e consisterebbe comunque in una censura di merito, non sindacabile in sede di legittimità, stante la logicità della motivazione, che ha fondato la declaratoria di responsabilità sugli accertamenti di polizia giudiziaria, stante il rifiuto del ricorrente di sottoporsi all'alcoltest, e senza che si evinca alcuna prova contraria (Cass. sempre a sezioni unite n. 18/2003, 12/2000, 24/1999, 6402/1997).
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente ha assunto l'eccessività del trattamento sanzionatorio, considerato che la pena di euro 1.500,00 di ammenda corrisponde al doppio del minimo della pena per la sanzione più grave.
Il motivo di gravame è infondato, avendo il giudice di merito motivato sull'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ed avendo ritenuto equa la pena base in una misura media tra il minimo (774 euro) ed il massimo edittale (2582 euro), cioè 1.800,00 euro, ridotta del massimo previsto di 1/3 per le attenuanti generiche, ed aumentata poi solo di 1/4 per la continuazione.
La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel ritenere che "la determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito e non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (tra le più recenti pubblicate Cass.
9.6.2003 n. 31762). Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'EN al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rigetta l'impugnazione di EN DE avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 12.7.2002. Condanna l'EN al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2005