Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6029 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
(1ST.NE CIUDICE DIPACE)6029 /01 FUENTE DA REGISTRAZIONE POPUBBLICA ITAI ARTT 46 K 39 L. 21-11-1991, N.374 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Oggetto Ricorrimento SEZIONE TERZA CIVILE Lover' Sindice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio - Presidente DUVA R.G.N. 21445/98 Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere Cron. 13033 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. Consigliere Ud.18/01/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere- - Rel. Consigliere-Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUOVA TIRRENA Spa di ASSICURAZIONI , in nome e per conto GFVS quale cessionaria del potafoglio della S.I.D.A. in 1.c.a., in persona del Procuratore Speciale Avv. Beniamino Tortora suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato LONGO ETTORE, che la difende, giusta delega in atti;
1 ricorrente contro 2001 AN RO, TORRE NATALE, COMMISSARIO LIQ SIDA IN 94 LCA;
-1- - intimati avverso la sentenza n. 326/98 del Giudice di pace di CASTELLAMMARE DI STABIA, emessa il 30/03/1998, depositata il 31/03/98; RG.610/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato ETTORE LOGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso l'assorbimento del II motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nell'aprile del 1997, RO FA deduceva di aver subito danni alla propria autovettura a seguito di un incidente causato da un moticiclo tipo Zip>> di proprietà del sig. AL RR, assicurato con la SIDA Assicurazioni. Conveniva quindi innanzi al Giudice di pace di Castellammare di Stabia Il RR e la SIDA Assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento dei danni e per sentir dichiarare opponibile la sentenza alla S.p.a. Nuova Tirrena. Si costituiva in giudizio la Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.a., che contestava il fondamento della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza del 31 marzo 1998, condannava AL RR, la Sida Assicurazioni in liquidazione coatta e la Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.a. al pagamento in 800.000, favore dell'attore della somma di lire oltre interessi e spese di causa. Avverso questa sentenza, la Nuova Tirrena S.p.a. di Assicurazione, in nome e per conto del FGVS, quale cessionaria del portafoglio della S.I.D.A. in liquidazione coatta amministrativa propone ricorso per cassazione affidato ad un 3 9 unico motivo. RO FA, AL RR e la S.I.D.A. in l. c.a. non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico motivo di ricorso la società Con ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge in ordine alla carenza della legittimazione passiva della Nuova Tirrena improponibilità della domanda nei suoiper confronti (art. 99, 18,100, c.p.c.; 5 della legge n. 990 del 1969, in relazione all'art. 273 (ma: 237) nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 130 del d. lgs. 10 settembre 1993, n. 360. Mancanza assoluta della motivazione sulla questione trattata dalle parti>>. Più specificamente la ricorrente lamenta che alla data del sinistro (21 aprile 1993) per il tipo di veicolo investitore, cioè un ciclomotore, non era obbligatoria l'assicurazione. Infatti solo con l'art. 130 del d. lgs. n. 360 del 1993, di novella dell'art. 273 (ma: 237) del nuovo codice della strada, era stato previsto l'obbligo di assicurazione a decorrere dal 1° ottobre 1993. Non essendo obbligatoria l'assicurazione, l'attore non poteva avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore di cui all'art. 18 della legge n. 990 del 1969. Il motivo è fondato. Nel costituirsi in giudizio la Nuova Tirrena S.p.a. aveva dedotto che trattandosi di un incidente provocato il 24 aprile 1993 da un cioè al 1° ottobreciclomotore, anteriormente 1993, data dalla quale decorreva anche per i ciclomotori l'obbligo di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (v. artt. 193 e 237 cod. strada) non poteva essere esperita l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, che presupponeva, appunto, il regime di assicurazione obbligatoria. Il punto in questione è certamente decisivo, in quanto dalla sua risoluzione dipende la proponibilità della domanda nei confronti dell'assicuratore, atteso che in tanto è proponibile l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore in quanto si verta in ipotesi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica (art. 18 legge n. 990 del 1969). Su tale punto, però, il Giudice di pace ha qualsivoglia motivazione, facendo generico omesso riferimento ad un motociclo>> investitore tipo ZIP. 5 Trattandosi di una questione attinente alla legittimazione passiva e alla violazione di norme processuali ed essendo, per altro verso, la motivazione sul punto in questione totalmente carente, la sentenza impugnata, pur essendo stata pronunziata secondo equità è sindacabile in questa sede. Nello stesso motivo di ricorso, la società ricorrente deduce che un'ulteriore profilo di improponibilità della domanda riguardava la proposizione della domanda nei confronti della S.I.D.A. in liquidazione coatta amministrativa. Secondo quanto dedotto l'attore poteva agire nei confronti del commissario insinuando il proprio credito nel procedimento concorsuale. Il profilo è privo di fondamento. Va innanzi tutto rilevato che la doglianza riguarda altra parte del processo. Ma a prescindere da ciò, ove la liquidazione coatta intervenga dopo l'instaurazione del processo, il giudizio può proseguire nei confronti nei confronti dell'impresa in liquidazione per il conseguimento di una sentenza di condanna, che tuttavia quale pronunzia diopera mero n. 7183; 26 accertamento. (Cass. 30 maggio 2000, febbraio 1999, n. 1675; 25 luglio 1995, n. 8092). 6 Я n Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione e, con riferimento al dedotto vizio di motivazione, la sentenza impugnata va cassata e rinviata per un nuovo esame al giudice di pace che si individua nel giudice di pace di Napoli il quale provvederà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Napoli. Così deciso nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di cassazione il 18 gennaio 2001. IL RELATORE EST. IL PRESIDENTE Ninois tura gun (L CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 4 O 7 L ) L 3 . Phay E O N B C , E 1 A 9 P E 9 I Depositata in Cancelleria N 1 - O D I 1 Z 1 E - A 1 Oggi, li 24 APR. 2001 C R I 2 T . S D I L U G I DA 9 E IL CANCELLIERE 3 R G M E E Giovanni Giambattista A E R P D 6 N U CORTE SUP 4 . E S . T T T S N I T E ( R S E A 7