Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2004, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI PERUGIA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliati;
- ricorrente -
contro
ER AN, residente in GU NO (PG), in Via Beato Angelo;
- intimata -
avverso la sentenza n. 378/06/99 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia in data 23 novembre 1999, depositata il 26 novembre 1999. Viste le conclusioni formulate dal P.M. in data 18.06.2003, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;
udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Marinucci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra UE LI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma.
Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del D.P.R. 597/1973.
La parte intimata non ha presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004