Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6976
CASS
Sentenza 22 maggio 2001

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Nel caso di domanda giudiziale di pensione di invalidità avanzata nella vigenza del precedente regime previdenziale dell'invalidità pensionabile (art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636), ove venga accertato a carico dell'assicurato un successivo aggravamento delle condizioni di salute che determini, in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, la maturazione dei requisiti per la pensione di inabilità prevista dalla nuova normativa, è pienamente legittimo il riconoscimento giudiziale del diritto dell'assicurato a percepire quest'ultima prestazione. Tra le varie prestazioni fondate sull'infermità dell'assicurato viene ad instaurarsi, infatti, via via nel tempo e tenuto necessariamente conto della successione delle leggi, un necessario rapporto di interdipendenza, nel cui ambito, in relazione al fondamentale accertamento delle infermità invalidanti, come si evince dall'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., non sussistono preclusioni se la rilevanza dello stato invalidante venga a mutare non solo in funzione dello sviluppo più o meno favorevole dell'infermità, ma anche in relazione alla diversa disciplina assicurativa o contributiva sopraggiunta nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario (salva la verifica della sussistenza del diritto anche sulla base della nuova disciplina).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6976
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6976
    Data del deposito : 22 maggio 2001

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