Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
Nel caso di domanda giudiziale di pensione di invalidità avanzata nella vigenza del precedente regime previdenziale dell'invalidità pensionabile (art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636), ove venga accertato a carico dell'assicurato un successivo aggravamento delle condizioni di salute che determini, in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, la maturazione dei requisiti per la pensione di inabilità prevista dalla nuova normativa, è pienamente legittimo il riconoscimento giudiziale del diritto dell'assicurato a percepire quest'ultima prestazione. Tra le varie prestazioni fondate sull'infermità dell'assicurato viene ad instaurarsi, infatti, via via nel tempo e tenuto necessariamente conto della successione delle leggi, un necessario rapporto di interdipendenza, nel cui ambito, in relazione al fondamentale accertamento delle infermità invalidanti, come si evince dall'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., non sussistono preclusioni se la rilevanza dello stato invalidante venga a mutare non solo in funzione dello sviluppo più o meno favorevole dell'infermità, ma anche in relazione alla diversa disciplina assicurativa o contributiva sopraggiunta nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario (salva la verifica della sussistenza del diritto anche sulla base della nuova disciplina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6976 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, POTI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1215/98 del Tribunale di COSENZA, depositata il 31/10/98 R.G.N. 1020/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Risulta dalla sentenza 9/31 ottobre 1998 del Tribunale di Cosenza, oggetto del presente ricorso per cassazione, che il 23 aprile '86 GI NT ricorreva al Pretore - Giudice del lavoro di quella citta' per ottenere la condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a riconoscergli, a decorrere dal 1^ luglio 1983, la "pensione di invalidità", oltre accessori e spese, inutilmente chiesta in via amministrativa, e che la decisione era sfavorevole all'assicurato, su conforme valutazione negativa del CTU. Ricostituito in appello il contraddittorio, il Tribunale di Cosenza, acquisita nuova CTU, ritenendo l'NT, in conseguenza dell'ictus celebrale che l'aveva nel frattempo colpito, totalmente inabile al lavoro dal maggio 1996 accoglieva, con sentenza 9/31 ottobre 1998, la domanda di pensione d'invalidità.
D'altra parte, su ricorso dell'interessato, il successivo 30 dicembre, il Tribunale disponeva, in contraddittorio fra le parti, la correzione del dispositivo "sostituendo alla formula pensione di invalidità quella di pensione di inabilità.
Contro la sentenza del Tribunale di Cosenza propone ricorso per cassazione, illustrato da un motivo, l'Istituto.
Resiste con controricorso l'NT.
Motivi della decisione
L'Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 222/84, anche in relazione agli artt. 112 e 113, cod. proc. civ., e 149, disp. att. c.p.c. e agli artt. 287 e ss., cod. proc. civ., oltre a motivazione erronea e insufficiente (artt. 360,
nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), osservando, che, a fronte di una esplicita domanda, ribadita in appello, diretta ad ottenere la "pensione d'invalidità", il Tribunale, ha dichiarato l'NT totalmente inabile al lavoro dal maggio 1996, attribuendogli la pensione d'inabilità, domanda questa mai proposta in sede amministrativa o giudiziaria, riconoscendo in questo modo, anche ex art. 149, disp. att. c.p.c., la possibilità di pervenire a una condanna maggiore rispetto a quella coerente (assegno di invalidità) con la domanda iniziale.
Nel controricorso, la difesa dell'assicurato, richiamate alcune sentenze di questa Sezione della Corte, che hanno affermato, in relazione alle diverse prestazioni previdenziali, la sostanziale unicità del rapporto assicurativo, sottolinea che la domanda, come emerge dalle conclusioni in appello, era non solo ancorata a una situazione precedente alla legge n. 222 del 1984, riallacciandosi a una domanda di pensione d'invalidità risalente al luglio '83, ma anche al successivo aggravamento delle condizioni di salute, rilevante ai fini della normativa successiva. Questa Corte, con giurisprudenza costante non ha dubitato che, in pieno regime della legge 222, la domanda, in sede amministrativa, di pensione di inabilita' contenga, implicitamente, anche la domanda di assegno ordinano di invalidità, involgendo un rapporto di continenza con la pensione d'inabilità, essendo questa, rispetto all'altra, di contenuto più ampio, ed entrambe basate, ex art. 4, l. 12 giugno 1984, n. 222, sugli stessi requisiti assicurativi e contributivi, (v.
Cass. 16 aprile 94, n. 3644; 25 luglio 95, n. 8119; 23 luglio 1996, n. 6615). Tuttavia, anche recentemente, la Corte ha ritenuto (v. ad es. Cass. 12 dicembre 96, n. 11108) che una volta richiesta, in via amministrativa, la pensione di invalidità, non possa, sulla base del successivo iter amministrativo sfavorevole, proporsi, nel giudizio, una domanda diretta ad ottenere la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità, in quanto, si sostiene, tali benefici sono articolati sulla base di una autonoma disciplina (L. 12 giugno 84, n. 222, che ha innovato quella del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636).
Questa interpretazione, fondata sul principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112, cod.proc.civ.) e sull'impermeabilità fra i due sistemi, è strenuamente sostenuta dall'Ente previdenziale, il quale l'argomenta, per il secondo aspetto, sulla base dei principi della sentenza (di non fondatezza) della Corte costituzionale 30 maggio 1995, n. 205, in relazione alla particolare questione di legittimità costituzionale, allora proposta al suo esame per vagliare il caso della rinunciabilità della pensione d'invalidità, onde ottenere l'erogazione della pensione d'inabilità, in presenza dei presupposti sanitari, e negata dalla Corte, in base al principio dell'indisponibilità del diritto, a caratura pubblicistica, assicurato dalla pensione d'invalidità (v. anche C. cost. n. 1116/88, ivi richiamata). Sul concetto di impermeabilità, tuttavia lo stesso Giudice delle leggi aveva cura di avvertire che: "... anche a voler accogliere l'opposta tesi che ravvisa un nuovo rischio-evento nella previsione della legge n. 222 del 1984 ... per la concessione della nuova pensione d'inabilità sempre sarebbe necessario il prodursi di uno iato definitivo, e cioè che sia stata accertata l'inesistenza della riduzione della capacità di guadagno al di sotto della soglia legale, con conseguente soppressione della pensione d'invalidità:
solo successivamente potendosi riaprire la possibilità di fruizione dei nuovi trattamenti, ove ne ricorrano le condizioni", aggiungendo, poi: "5. - Alla luce di quanto sopra, rimane esclusa la violazione non solo dell'art. 3, ma anche dell'art. 38 della Costituzione. Infatti il contrasto con quest'ultima norma potrebbe configurarsi unicamente ove si potesse dedurre dal nuovo sistema, che mezzo adeguato alle esigenze di vita dell'assicurato venutosi a trovare nelle condizioni di totale perdita della capacità di lavoro, è solo la pensione di inabilità, sicché inadeguata potrebbe risultare una prestazione di minore consistenza come la pensione d'invalidità. Ma questa Corte ha già affermato - ed ora non può non ribadire - che l'istituzione della pensione d'inabilità come prestazione adeguata alle esigenze di vita del lavoratore che versi nelle condizioni indicate nell'art. 2 della legge n. 222 del 1984, non significa un giudizio di sopravvenuta inadeguatezza della pensione invalidità precedentemente concessa al lavoratori che si trovavano nelle medesime condizioni (sentenza n. 1116 del 1988)". Ciò autorevolmente sostenuto, e tenuto conto (secondo quanto ritenuto dalle sentenze di questa Corte richiamate all'inizio) che l'assegno è stato concepito come una prestazione temporanea prorogabile ogni tre anni su domanda dell'interessato (art. 1 comma sette), mentre la pensione di inabilità è stata configurata come una provvidenza definitiva, suscettibile di revisione (art. 9), la diversa disciplina assicurativa porterebbe ad escludere, non solo, che tra le vane prestazioni, e in particolare fra la pensione di invalidità e gli istituti della legge n. 222, possa configurarsi un rapporto di continenza, ma anche, che ciò si verifichi all'interno del sistema della l. 222, per il quale, invece, come detto, il "diritto vivente" di questa Corte non nutre dubbi.
Tuttavia un'analisi complessiva "della disciplina dell'invalidità pensionabile" (così, significativamente, il titolo della l. 222), induce ad un ulteriore approfondimento, tenuto conto delle osservazioni della difesa resistente, che ha anche richiamato la sentenza di questa Corte n. 6603 del 7 luglio 98 (sulla sostanziale unicità del sistema pensioni Inps) e, più estesamente, ha negato la violazione del principio delle corrispondenze fra il chiesto e il pronunciato. Non occorre ricordare come al giudice sia fatto divieto dall'art. 112 cod.proc.civ. di sostituire l'azione espressamente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema d'indagine (Cass. 18 aprile 1996 n. 3670; 20 aprile 1990 n. 3289; 12 giugno 1986 n. 3916, ecc.).
Costituisce, poi, jus receptum, quello secondo cui il giudice di appello può dare al rapporto dedotto in causa (e quindi alla domanda che in esso si rispecchia) una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado e prospettata dalla parte, ma sempre, per non incorrere nel vizio di extrapetizione, con il limite invalicabile di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. 5 febbraio 1987 n. 1138; 10 gennaio 1981 n. 211; 9 febbraio 1977 n.
580). D'altra parte (v., ex multis, Cass. 20 maggio 97, n. 4461), non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga un'istanza la quale, pur non espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente proposta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, quando la domanda stessa con particolare riguardo al petitum e alla causa petendi si trova in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non estende il diritto che l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta, dovendosi intendere, per causa petendi, l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della sua pretesa e non già le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa (v. ad es. Cass. 13 dicembre 96, n. 11157) e, per petitum, il contenuto sostanziale della pretesa che la parte intende perseguire nel processo (v. ex plurimis,19 gennaio 1998, n. 424). Tanto premesso, è pacifico che, a norma dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 70, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 92, n. 384, conv. con modifiche, nella l. n. 438/92, l'assicurato possa (prima il termine era decennale) far valere, davanti al giudice ordinano, una volta espletato il procedimento amministrativo, gli effetti della domanda amministrativa non accolta dall'INPS, nel triennio successivo al provvedimento di rigetto definitivo. Pertanto, restano fermi, per tutto il periodo di riferimento, il requisito assicurativo e quello contributivo (pur maturato, quest'ultimo, nel corso del procedimento amministrativo o del giudizio con effetti, ovviamente, sulla decorrenza della prestazione:
v. Corte cost., n. 355/89), riferiti alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Quanto al profilo endoprocessuale, l'art. 149, disp. att. c.p.c., assicura il riconoscimento della prestazione assicurativa con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa o a quella della domanda giudiziaria, qualora si accerti che il requisito sanitario, di cui viene pertanto dilatato il valore ponderale ai fini della causa petendi, rispetto alla pretesa originaria, venga conseguito (o si riduca) successivamente.
Orbene, il presente giudizio ha riguardato una domanda di pensione d'invalidità, pacificamente avanzata nella vigenza del precedente regime previdenziale dell'invalidità pensionabile (luglio '83), che ha trovato soluzione solo a distanza di tempo (maggio '96) dalla sua introduzione, attraverso un accertamento medico-legale, svolto in sede giudiziale, che ha pacificamente riconosciuto, in relazione a questa data, e obliando totalmente il resto (in relazione al cui periodo le parti nulla osservano) la totale inabilita' dell'assicurato, prevista dalla legge di "revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile", nel frattempo intervenuta. Allorché l'assicurato chiese, nel 1983, che venissero accertate in sede amministrativa, determinate patologie che, in tesi, gli riducevano la capacità di guadagno nella misura legale (da meno d'un terzo al cento per cento), espose l'esistenza di un evento, di natura sanitaria, incidente sulla sua capacità di lavoro, che gli assicurava, se verificata in unione agli altri requisiti, il trattamento (unico, allora) d'invalidità, soggetto alla legge del tempo (r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni). Tradotto in termini di causa petendi e petitum la situazione socio sanitaria (pur diversamente atteggiata nei due sistemi) esprime il primo dato, la pensione, il secondo.
Intervenuta, in corso d'opera, la modifica legislativa, permanendo la validità della domanda anteriore con effetto, però, da una data successiva, coperta dalla nuova normativa, economia processuale vuole, se non altro. che la scissione dei presupposti socio sanitario (due terzi totale), intesi come espressione della causa petendi, non possa elidersi, ma si riversi nell'oggetto della vertenza, soprattutto in considerazione dell'art. 149, disp att. cit., che misura concretamente la fattualità della causa petendi. In altri termini tra le varie prestazioni fondate sull'infermità dell'assicurato viene ad instaurarsi, via via nel tempo, tenuto necessariamente conto dell'incidenza della successione delle leggi, un necessario rapporto di interdipendenza e concatenamento, in cui è fondamentale l'accertamento delle infermità, vanamente incidenti sul mondo del lavoro, che legittimano lo stato invalidante. In relazione a quest'accertamento, come si evince, si ripete, dall'art. 149 disp. att. c.p.c., non sussistono preclusioni se l'aggravamento si verifichi nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario e, quindi, anche se la rilevanza dello stato invalidante venga a mutare, non solo in funzione dello sviluppo più o meno favorevole dell'infermità, ma anche in relazione alla diversa disciplina assicurativa o contributiva sopraggiunta nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario (salva la verifica della sussistenza del diritto anche sulla base della nuova disciplina). (v. Cass. 16 maggio 1998, n. 4954, nonché, per quanto non travolto da successive norme, l'accurata analisi, in motivazione, delle prestazioni ante e post l. 222/84, Cass. 7 febbraio 1990, n. 849). Per concludere, tenuto conto dell'ictus celebrale che colpì l'NT il 23 maggio 1996, rendendolo "non attualmente autonomo, in quanto incapace di camminare, mangiare, ecc. tanto da dover essere considerato totalmente inabile al lavoro.." (così la sentenza impugnata) e dei motivi di ricorso, la sentenza resiste alle censure dell'Ente, anche perché la fattispecie qui emersa, sembra rientrare, a buon titolo, in quell'ipotesi che la Corte costituzionale, come riferito, riteneva meritevole di diversa considerazione rispetto al decisum.
Le spese processuali di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Istituto nazionale della previdenza sociale al pagamento delle spese processuali che liquida in L.26.000, e in L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila per onorari di avvocato in favore dell'avv. Giampaolo Petti, antistatario. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001