Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1960, n. 236 non è necessario che l'appaltatore fornisca all'appaltante tutti e tre gli elementi previsti dalla norma stessa, ovvero capitali, macchine ed attrezzature, trattandosi di elementi posti tra loro in semplice alternativa attraverso l'introduzione della virgola che li disgiunge. Interpretazione, questa, che trova riscontro anche sul piano logico dato che non sempre per una specifica attività occorre fornire capitali in quanto la dotazione di macchinari e di attrezzature tiene luogo di questi ultimi, posto che per il loro acquisto occorre appunto denaro (Fattispecie in cui era stata fornita stoffa per confezioni di biancheria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/1999, n. 8289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8289 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati: Udienza Pubblica
1. Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 24.5.1999
2. " Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
3. " Pierluigi Onorato Consigliere N. 1905
4. " Antonio Morgigni Consigliere REGISTRO GENERALE
5. " Saverio Mannino Consigliere N. 42025/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN NC, n. 14.2.54 Roccapiemonte
VITALE LUCA, n. 14.1.73 Castellanza
avverso la sentenza 29.5.98 del pretore di Nocera Inferiore Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. E. Scardaccione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Svolgimento del processo.
Il 29 maggio 1998 il pretore di Nocera Inferiore ha condannato alla pena di lire 18.300.000 d'ammenda - ciascuno - IN FA e UC IT, ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. ed 1 della legge n. 1369 del 1960, in Castel San Giorgio nell'agosto 1995.
Ricorrono gli imputati, deducendo due motivi.
Con il primo assume che il reato non sarebbe sussistente, poiché per la sua configurabilità sarebbe necessario che l'appaltatore fornisca all'appaltante - come prescrive la norma - "capitali, macchine ed attrezzature", mentre nella specie essi avrebbero consegnato soltanto il macchinario.
Con il secondo rappresentano l'intervenuta prescrizione del reato. Motivi della decisione.
Il reato è estinto per prescrizione, essendo interamente decorso il tempo massimo all'uopo necessario e, cioè, tre anni dalla data in cui è stato commesso l'illecito (art. 157 cod. pen.). Non è applicabile l'art. 129 cod. proc. pen., poiché, ai fini della configurabilità del reato non è necessario che vi sia la fornitura dei tre elementi indicati innanzi, essendo sufficiente che ricorra uno soltanto dei requisiti. Infatti questi termini sotto il profilo letterale sono posti tra loro in semplice alternativa attraverso l'introduzione della virgola che li disgiunge. L'ultimo di essi, poi, deve essere legato, per regola grammaticale, ai precedenti dalla "e", non essendo consentito l'uso della virgola. Inoltre, a prescindere da detta considerazione, questa è l'interpretazione anche sotto il profilo logico, poiché non sempre per la specifica attività occorre fornire capitali: la dotazione di macchinari e di attrezzature (nella specie stoffa per confezioni di biancheria) tiene luogo dei medesimi, in quanto per il loro acquisto occorre appunto denaro.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1999