Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/1999, n. 8289
CASS
Sentenza 24 maggio 1999

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1960, n. 236 non è necessario che l'appaltatore fornisca all'appaltante tutti e tre gli elementi previsti dalla norma stessa, ovvero capitali, macchine ed attrezzature, trattandosi di elementi posti tra loro in semplice alternativa attraverso l'introduzione della virgola che li disgiunge. Interpretazione, questa, che trova riscontro anche sul piano logico dato che non sempre per una specifica attività occorre fornire capitali in quanto la dotazione di macchinari e di attrezzature tiene luogo di questi ultimi, posto che per il loro acquisto occorre appunto denaro (Fattispecie in cui era stata fornita stoffa per confezioni di biancheria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/1999, n. 8289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8289
    Data del deposito : 24 maggio 1999

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