Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2001, n. 5659
CASS
Sentenza 13 dicembre 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'annullamento,da parte della Corte costituzionale, a seguito del giudizio per conflitto di attribuzione,proposto con ricorso della Camera dei deputati, delle ordinanze con le quali il giudice delle indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, abbia rigettato le richieste di rinvio dell'udienza nel procedimento a carico di un parlamentare, non considerando assoluto impedimento il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare, ha effetti, in virtù del principio di autonomia delle azioni penali, esclusivamente nei confronti del parlamentare e non si estende alla posizione di coimputati i quali non siano investiti del mandato parlamentare.

Non può qualificarsi abnorme l'ordinanza con la quale il giudice ricusato rigetti la richiesta di rinvio del procedimento, preordinata ad attendere l'esito dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione.

In tema di giudizio abbreviato(instaurato, nella specie, in base alla normativa transitoria di cui all'art. 4 ter della legge 5 giugno 2000, n. 144) il rinvio contenuto nell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen. alle disposizioni previste per l'udienza preliminare non si estende alla fase immediatamente successiva alla chiusura della discussione, la quale trova la sua specifica disciplina nell'art. 442 cod. proc. pen. che, per quanto attiene le logiche decisorie che presiedono all'esito del giudizio abbreviato, rinvia al disposto di cui all'art. 529 ss cod. proc. pen., con la conseguenza che le regole di giudizio applicabili sono quelle dibattimentali. Ne consegue che nel giudizio abbreviato non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 424 cod. proc. pen., relativo ai provvedimenti che il giudice può adottare all'esito dell'udienza preliminare e neppure, per altro verso, il principio di immediatezza della decisione di cui all'art. 525, comma 1, cod. proc. pen. dettato solo per il dibattimento e non compreso nel richiamo operato dall'art. 442 cod. proc. pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2001, n. 5659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5659
    Data del deposito : 13 dicembre 2001

    Testo completo