Sentenza 13 dicembre 2001
Massime • 3
L'annullamento,da parte della Corte costituzionale, a seguito del giudizio per conflitto di attribuzione,proposto con ricorso della Camera dei deputati, delle ordinanze con le quali il giudice delle indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, abbia rigettato le richieste di rinvio dell'udienza nel procedimento a carico di un parlamentare, non considerando assoluto impedimento il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare, ha effetti, in virtù del principio di autonomia delle azioni penali, esclusivamente nei confronti del parlamentare e non si estende alla posizione di coimputati i quali non siano investiti del mandato parlamentare.
Non può qualificarsi abnorme l'ordinanza con la quale il giudice ricusato rigetti la richiesta di rinvio del procedimento, preordinata ad attendere l'esito dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione.
In tema di giudizio abbreviato(instaurato, nella specie, in base alla normativa transitoria di cui all'art. 4 ter della legge 5 giugno 2000, n. 144) il rinvio contenuto nell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen. alle disposizioni previste per l'udienza preliminare non si estende alla fase immediatamente successiva alla chiusura della discussione, la quale trova la sua specifica disciplina nell'art. 442 cod. proc. pen. che, per quanto attiene le logiche decisorie che presiedono all'esito del giudizio abbreviato, rinvia al disposto di cui all'art. 529 ss cod. proc. pen., con la conseguenza che le regole di giudizio applicabili sono quelle dibattimentali. Ne consegue che nel giudizio abbreviato non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 424 cod. proc. pen., relativo ai provvedimenti che il giudice può adottare all'esito dell'udienza preliminare e neppure, per altro verso, il principio di immediatezza della decisione di cui all'art. 525, comma 1, cod. proc. pen. dettato solo per il dibattimento e non compreso nel richiamo operato dall'art. 442 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2001, n. 5659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5659 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORIELLO FRANCESCO - Presidente - del 13/12/2001
1. Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TERESI ALFREDO - Consigliere - N. 03470/2001
3. Dott. SQUASSONI CLAUDIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO CARLO - Consigliere - N. 031509/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul proced. proposto da:
1) OR VA N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 20/07/2001 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO lette le conclusioni del P.G. richiesta di inammissibilità del ricorso.
MOTIVAZIONE
In data 5.7.98 Il P.M. presso il Tribunale di Milano richiese, in relazione al proc. peli. ri.7806/98, il rinvio a giudizio di IM AT, CE LL, IO TA, NA LA, FI RD, LL CI, SA EV e NN AC. La relativa udienza preliminare fu celebrata tra il 5.11.98 e il 15.11.99, data in cui il Gip emise il decreto che dispone il giudizio nei confronti di tutti i predetti imputati. A seguito di ciò, nelle fasi preliminari del dibattimento innanzi alla 4^ sez. pen. del Tribunale di Milano, l'imputato AC, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 4 ter l.
5.6.2000 n.144, chiese che il processo nei suoi confronti si svolgesse nelle forme del giudizio abbreviato, di guisa che, con ordinanza del 9.10.2000. la sua posizione fu stralciata con trasmissione degli atti ad altro Collegio della stessa 4^ Sezione penale, dinanzi al quale il giudizio si è poi svolto in forma camerale. Dopo la fase dedicata alle eccezioni preliminari, agli interventi del P.M. e delle parti civili (I.m.i., S.Paolo. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Giustizia), alle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, il calendario (prefissato all'udienza del 12.5.2001) prevedeva che l'udienza del 21.6.2001 fosse dedicata alla discussione dei difensori, mentre per il 20.7.2001, era prevista una ulteriore udienza per eventuali repliche.
Nel frattempo, per l'esattezza il giorno 7.6.2001, alcuni organi di stampa a diffusione nazionale pubblicarono la notizia - diffusa dalla segreteria della Consulta - che la Corte Costituzionale aveva deciso, con sentenza in corso di pubblicazione, il conflitto di attribuzione sollevato il 18.11.99 dalla Camera dei deputati, in relazione a cinque ordinanze emesse dal GUP dell'indicato Tribunale (quattro del 17.9, 22.9, 5.10 e 6.10.99 relative al processo n. 7806/98 cd. IMI LL, dal quale, come già precisato aveva tratto origine il proc.pen. n. 6207/2000 RG Trib. nei confronti dell'AC; e una del 20.9.99 relativa al processo n. 11749/1997 RG cd. Sme - Ariosto - - Berlusconi).
Sulla base di tale fatto nuovo, costituito dalla risoluzione del conflitto di attribuzione, i difensori, ritenendo che la citata della C. Cost. avrebbe potuto, in ipotesi, comportare la nullità c/o l'inesistenza di alcune udienze preliminari dalle quali ha tratto origine anche il proc. pen. n. 6207/2000, il 13.6.2001 depositarono motivata istanza di differimento dell'udienza del 21.6. 2001 (di trattazione del proc. AC), "a quella, peraltro già fissata, del 20.7.2001, sì da poter svolgere una più articolata difesa anche in base alle statuizioni della Corte Costituzionale". Tale istanza fu rigettata dal Tribunale, con ordinanza letta all'udienza 21.6.2000. sulla base, in sostanza del rilievo che "la decisione della Corte Costituzionale riguarda la posizione EV e non ha influenza sul presente procedimento a carico di AC".
In relazione a tale ordinanza l'avv. AC depositò quello stesso giorno dichiarazione di ricusazione in cui qualificava il comportamento dei giudici componenti il Collegio "rilevante ai sensi dell'art. 37 co. 1 lett. b) c.p.p., in quanto ...i tre giudici avevano, in anticipo, estrinsecato il proprio convincimento sulla irrilevanza delle tematiche inerenti il conflitto di attribuzione, con riferimento alla posizione dell'avv. AC e sulla correlata proponenda eccezione di nullità della udienza preliminare". In ogni caso, i difensori terminarono i rispettivi interventi e articolarono le conclusioni, chiedendo, tra l'altro, la declaratoria di nullità delle quattro ordinanze poste al vaglio della C. Cost. e la conseguente trasmissione degli atti al GUP. Il Tribunale, preso atto del deposito della dichiarazione di ricusazione, rinviò il processo all'udienza, già fissata, del 20.7.2001, in attesa della decisione della Corte d'Appello sulla dichiarazione di ricusazione (di poi intervenuta con ordinanza 2.7.2001, dichiarativa dell'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta dall'AC).
Il 6.7.2001 venne depositata la sentenza 225/2001 della C. Cost. risolutiva del sollevato conflitto di attribuzione, in base alle cui motivazioni e alla parte dispositiva, i difensori in data 19.7.2001 depositarono una memoria illustrativa della sollevata eccezione. In tale atto si assumeva che la Corte Costituzionale non si era limitata ad enunciare il principio secondo cui il GUP non poteva disporre, senza alcun bilanciamento degli interessi contrastanti, la subordinazione ed il conseguente sacrificio della attività parlamentare alle esigenze di speditezza della celebrazione dei processi, ma, per di più, aveva sempre secondo quanto si assumeva - "espressamente annullato, senza alcuna ulteriore specificazione", le già indicate quattro ordinanze emesse dallo stesso GUP nell'ambito del proc. pen. n. 7806/98; veniva, altresì, rilevato che, fino al momento dell'emissione di tali ordinanze, non era stata disposta alcuna separazione delle posizioni dei vari imputati, con la conseguenza che "i provvedimenti annullati riguardavano tutti gli imputati" e che "anche l'effetto ripristinatorio della pronunzia della Consulta doveva necessariamente guardare il processo nella sua interezza"; veniva, infine, conclusivamente "prospettato il necessitato differimento dell'udienza, in attesa di una definitiva pronuncia da parte della Cassazione sulla dichiarazione di ricusazione".
In apertura dell'udienza del 20.7.2001, il Tribunale illustrava il contenuto della memoria qui riassunta e tutte le parti replicavano (il P.M. e le parti civili chiedendo il rigetto di tutte le richieste difensive). All'esito il Tribunale emetteva, decidendo in ordine a entrambe le istanze difensive relative alla dichiarazione di ricusazione e alla citata sentenza della C. Cost., autonoma ordinanza, con cui rigettava le due istanze, rilevando, in ordine alla richiesta di differimento stante l'istanza di ricusazione, che "a norma dell'art. 37 c.p.p. l'impedimento del giudice ricusato a pronunciare sentenza concerne solo il periodo antecedente alla pronuncia dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione a nulla rilevando che detta ordinanza sia stata impugnata"; in ordine agli effetti della sentenza n. 225/2001 della Corte Costituzionale, che "nei procedimenti riuniti vige il pacifico principio della distinzione dei procedimenti e quindi della incomunicabilità delle cause di nullità afferenti le singole posizioni", per cui "la questione esaminata dalla Corte Costituzionale non può assumere alcun rilievo nel presente procedimento".
Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione dai difensori dell'AC, i quali ne hanno denunciato, con unico motivo, l'abnormità (illustrata anche con memoria di replica dep. il 7.12.2001), sotto i tre seguenti distinti profili.
a) per violazione (dell'art. 424 co.) c.p.p., avendo il Tribunale "impropriamente frazionato la fase deliberativa: al termine di una prima camera di consiglio ha pronunciato la ordinanza reiettiva delle richieste di rinvio o di trasmissione degli atti al GUP), per poi ritirarsi nuovamente (ma immediatamente, sì da precludere, in ipotesi, una nuova ricusazione...) in camera di consiglio ed emettere, quindi, la poi resa sentenza di condanna". I ricorrenti sostengono, in particolare, che la fase della discussione era stata chiusa all'udienza del 21.6.2001, "avendo gli scriventi dispiegato le proprie conclusioni, sicché il rinvio alla udienza del 20.7.2001 fu disposto dal Collegio unicamente in relazione alla dichiarazione di ricusazione presentata in pari data dall'avv. AC, la quale precludeva, ex art. 37 co. 2 c.p.p. al Collegio stesso di pronunciare la sentenza"; che, pur avendo essi difensori depositato il 19.7.2001 memoria ex art. 121 c.p.p., relativa alla declaratoria 2.7.2001 della C.A. di Milano di inammissibilità dell'istanza di ricusazione e al deposito della sentenza della C. Cost. 225/2001 risolutiva del conflitto di attribuzione, la fase della discussione era pur sempre chiusa" e il Collegio non avrebbe avuto altra possibilità che. "1. Ritirarsi in camera di consiglio (dopo aver eventualmente ascoltato le parti in ordine alle sopravvenute questioni, trattate nella memoria 19.7.2001) per deliberare, in un unico contesto decisorio, sia sulle questioni prospettate nella memoria 19.7.2001 che sul merito del processo...; 2. Riaprire formalmente la discussione alla luce dei fatti sopravvenuti, consentendo alle parti di presentare nuove conclusioni". I ricorrenti citano, al riguardo, una pronuncia di questa Corte (sez. 4^, 20.8.92, Rivellini), secondo la quale, in base all'art. 424 co. 1 c.p.p. ("applicabile anche in sede di giudizio abbreviato, per effetto delle statuizioni contenute nell'art. 441 c.p.p."), "è abnorme un provvedimento con cui, a chiusura della discussione, il giudice non provveda in ordine alla richiesta del P.M., pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio (salvo che dichiari la propria incompetenza). Ciò in quanto l'ordinamento non riconosce al giudice dell'udienza preliminare altro potere per concludere la fase processuale in oggettò". La censura è inanimissibile per manifesta infondatezza, in quanto il riferimento alla citata disposizione dell'art. 424 è, nella specie, del tutto improprio e, di conseguenza, la massima citata concerne specificamente il GUP e i provvedimenti che, soli, può emettere quel giudice, una volta che sia "stata dichiarata chiusa la discussione", mentre il richiamo alla norma stessa, contenuto nell'art. 441 co.
1. concerne genericamente l'osservanza, nel giudizio abbreviato, delle disposizioni previste per l'udienza preliminare (art. 419 e segg.), in quanto applicabili. In una tale linea di discorso, le sentenze di questa Corte citate dal ricorrente hanno precisato che, una volta dichiarata chiusa la discussione, il GUP non può emettere provvedimenti diversi dalla sentenza di non luogo a procedere o dal decreto che dispone il giudizio, che, di conseguenza, ogni provvedimento diverso da quelli indicati, è abnorme. Risulta, quindi, evidente che le sentenze in questione non hanno alcun rilievo nella prospettiva, propria del motivo in esame, dell'abnormità dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale.
D'altra parte, ai ricorrenti i medesimi non è sfuggito (v. nota a pag. 9 del ric.) che la fase immediatamente successiva alla chiusura della discussione trova, quanto al giudizio abbreviato, specifica disciplina nell'art. 442 c.p.p. ("terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli artt. 529 e seguenti"), che, contrariamente all'art. 441 co. 1, non contiene alcun richiamo alle "disposizioni previste per l'udienza preliminare"; deve, quindi, ritenersi che la disposizione specifica dell'art. 442 prevale su quella, generica e generale, dell'art. 441 co. 1 c.p.p. del resto, questa Corte ha costantemente precisato (fin dalla non recente sent. Sez. 6^, 12.10.95 n. 10288, Marchese, rv. 202.722) che l'art. 442 co. 1 c.p.p. rinvia, per quanto attiene alla decisione nel giudizio abbreviato, alle norme dettate, appunto dagli artt. 529 e segg. c.p.p., per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, tra le quali sono da ricomprendere quelle concernenti la redazione e la pubblicazione della sentenza.
Nè potrebbe sostenersi, sulla base del già richiamati rilievi concernenti "l'improprio frazionamento" della fase deliberativa e le due sole alternative che si ponevano al Collegio in apertura dell'udienza del 20.7.2001, che il Collegio stesso, pronunciando prima l'ordinanza di cui si discute e, "immediatamente dopo", la sentenza, avrebbe violato il principio della immediatezza della decisione fissato nell'art. 525 co. 1 c.p.p. (e che, comunque, non riguarda il giudizio abbreviato, essendo indiscutibile che il principio stesso riguarda esclusivamente le sentenze pronunciate a seguito di dibattimento). In ogni caso, è opportuno precisare che la violazione di tale principio, a differenza di quello della immutabilità del giudice contenuto nel co. 2 dello stesso art. 525 c.p.p., non è sanzionato da nullità alcuna;
così come nessuna nullità è prevista per l'eventuale violazione, in sede decisione del giudizio abbreviato, degli artt. 529 e segg c.p.p. (v., oltre la già cit. sent. Marchese, sez. 2^, ord. 30.10.95 n. 3701, Zambon, rv. 202.805; sez. 6^, 17.10.91 n. 3097, Mohmoud). D'altra parte, poiché i ricorrenti sostengono che il Collegio - non avendo ritenuto di dover riaprire la discussione - avrebbe potuto solo "ritirarsi in camera di consiglio... per deliberare" (opzione sub 1.- a pag. 9), va conclusivamente rilevato: 1)che con il motivo in esame non è stato, se non con la denuncia del tutto improbabile e non appropriatamente supportata di abnormità, precisato quale effetto, quanto meno ineludibile ai sensi degli artt. 178 e segg. c.p.p.. abbia prodotto "l'improprio frazionamento della fase deliberativa"; 2) che, come già precisato, la violazione del principio di immediatezza, soprattutto nei procedimenti svoltisi con il rito della camera di consiglio, configura una mera irregolarità (cfr., Cass. sez. 6^, 8.11.93 n. 9984, Bernardi e altri);
B) per carenza, e/o illogicità della motivazione, in quanto la sentenza della C. Cost. 225/2001. essendo relativa a "quattro ordinanze che dispiegavano effetti nei confronti di tutte le parti che partecipavano all'udienza preliminare, senza alcun riferimento specifico alla posizione dell'on. EV..." avrebbe posto "l'ordinanza del Tribunale (nella parte in cui affermava la "incomunicabilità delle cause di nullità afferenti singole posizioni", N.d.E.) al di fuori del sistema processuale, sì da qualificarsi abnorme". La pronuncia del Tribunale, anche sotto tale profilo, non può essere ritenuta abnorme. Infatti, pur essendo esatto che la citata decisione della C. Cost. ha al capo b) annullato puramente e semplicemente - cioè senza alcun riferimento ai singoli imputati e alle rispettive posizioni - le ordinanze del GIP del Tribunale di Milano in data 17-20 e 22.9 nonché 5 e 6.10.99, il contenuto decisorio risulta al capo a) concretamente limitato alla posizione dell'imputato EV (dichiara..., che non spettava al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in finzione di giudice dell'udienza preliminare, nell'apprezzare i caratteri e la rilevanza degli impedimenti addotti dalla difesa dell'imputato per chiedere il rinvio dell'udienza,...). Si è, quindi, in presenza di un contenuto decisorio (risoluzione del conflitto di attribuzione) strettamente correlato all'impedimento dell'imputato EV e alle relative richieste di rinvio della difesa, - tale contenuto decisorio risulta, nei termini precisati, circoscritto pur nell'epigrafe della sentenza stessa ("nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano,... in quanto non considerano assoluto impedimento il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandalo parlamentare...") e ribadito in molteplici punti delle considerazioni in diritto (sub 1. - "Il ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato è proposto... in riferimento ad alcune ordinanze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, adottate in due diversi procedimenti, che hanno respinto istanze di rinvio dell'udienza motivale da impegni parlamentari di un imputato..." infra sub 2..."la Corte è chiamata esclusivamente a decidere in ordine alle denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati ad opera delle ordinanze medesime"; sub 3. - "Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di cui appresso" e, "in appresso" il riferimento trova specificazione esclusi nei confronti dell'imputato parlamentare: "La posizione dell'imputato, che sia membro del Parlamento, di fronte alla giurisdizione penale... Al di fuori di queste lassative ipotesi, trovano applicazione, nei confronti dell'imputato parlamentare, le generali regole del processo"-. infra. sub 5. - ... Il vizio dei provvedimenti in questione, sotto questo riguardo, è dimostrato, in particolare, dalla circostanza che il giudice dell'udienza preliminare, ha ripetutamente confermato lo stesso deliberato, senza nuova autonoma motivazione,... così mostrando che le sue decisioni non si sono sostanziate in un apprezzamento specifico della situazione in relazione alle istanze via via presentate,..."; infra, sub 6. - "Nè il giudice ha dimostrato che altra via non vi fosse, per evitare la temuta situazione di sostanziale stallo dei procedimenti, se non quella di ignorare sistematicamente, da u certo momento in poi, gli impedimenti parlamentari dell'imputato"). Da siffatti rilievi (e ovviamente, anche da molteplici altri, tutti convergenti nel senso qui indicato), la conclusione dell'annullamento dei provvedimenti impugnati non poteva che "conseguire" (cori una proposizione, nei termini testuali della sentenza stessa, di un preciso e innegabile senso limitativo) "alla constatazione dell'avvenuta lesione delle attribuzioni della ricorrente e alla correlativa dichiarazione in ordine a ciò che non spettava al Giudice dell'udienza preliminare". In un tale contesto, risulta evidente che la pronuncia di annullamento non poteva che riguardare quanto statuito dal GUP nei confronti dello "imputato parlamentare". A nessun titolo, quindi, possono essere considerate abnormi le conclusioni dell'ordinanza impugnata circa l'irrilevanza "nel presente procedimento" a carico dell'AC della questione esaminata dalla Corte Costituzionale e l'applicazione del "pacifico principio della distinzione dei procedimenti riuniti e quindi della non applicabilità delle cause di nullità afferenti le singole posizioni". Al di là di alcune imprecisioni terminologiche contenute nell'ultima delle proposizioni citate (e censurate dai ricorrenti), il Tribunale ha inteso richiamare, sul punto, la costante interpretazione di questa Corte secondo cui, in forza del principio dell'autonomia delle azioni penali, a ciascuna delle quali corrisponde un rapporto processuale del tutto indipendente dagli altri, deve escludersi che l'eventuale nullità, anche assoluta, concernente una delle parti private possa estendersi alle altre, nei cui confronti il rapporto si è regolarmente costituito e, conseguentemente. che la stessa nullità da queste possa essere fatta valere.
Nè, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti (pag.10 mem.), vale obiettare, in riferimento alle "conseguenze della ordinanza 21.6.2001", che il Tribunale, rigettando la richiesta di rinvio dell'udienza, si accingeva (le repliche erano solo eventuali) ad entrare in camera di consiglio per emettere la sentenza: circostanza che "...avrebbe precluso alla difesa dell'avv. AC la possibilità di proporre nel giudizio di primo grado l'eccezione fondata sugli effetti della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 225/2001. Infatti, dal verbale dell'udienza 20.7.2001 risulta che nella stessa, dopo che il Tribunale aveva dato atto della presentazione da parte della difesa delle due memorie (coli una delle quali si chiedeva un ulteriore differimento e la rimessione degli alti al GUP proprio per le dedotte nullità delle ordinanze di rinvio), presero la parola tutte le parti (l'avv. Andreoli per la difesa. illustrando "oralmente le dette memorie"); il P.M.. nonché le parti civili S. Paolo-IMI e Pres. Cons. Min. e Ministero della Giust.). Nessun impedimento per la difesa, quindi, discese, in concreto, in conseguenza dell'ordinanza 21.6.2001, dal momento che la stessa fu in grado di interloquire "per illustrare oralmente le dette memorie" (a nulla rilevando, in considerazione dell'effettività e del contenuto dell'intervento, che la previsione delle repliche fosse in termini di eventualità).
c) per violazione e falsa applicazione degli artt. 37 co. 2, 41 co. l e 588 c.p.p., nonché per carenza ed illogicità della motivazione, in quanto le motivazioni poste a sostegno del capo dell'impugnata ordinanza con il quale è stata rigettata l'istanza di rinvio in pendenza del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, risultano palesemente disancorate dai principi processuali e, dunque, contribuiscono a dar corpo alla dedotta abnormità. Anche tale profilo di abnormità e manifestamente infondato, in quanto, dalla prospettata angolazione visuale, a stretto rigore non è possibile nemmeno ipotizzare una abnormità della ordinanza impugnata, dal momento che l'art. 37 co. 2 c.p.p. dispone che "il giudice ricusato non può pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione". Da tale disposizione, invero, deve desumersi che, nel vigente assetto normativo del codice di rito, la presentazione della dichiarazione di ricusazione non comporta ne' un'automatica sospensione del procedimento, ne' una limitazione dei poteri del giudice ricusato nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, appunto perché gli è inibito soltanto di pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza;
a rigore, quindi, una tale specifica impossibilità non può avere alcuna rilevanza nel caso in esame, in cui è stata denunciata la abnormità di una ordinanza (in quanto emessa dal Tribunale, sulla cui ricusazione non era ancora intervenuta una decisione irrevocabile).
Comunque, anche a voler ritenere (ma una siffatta distinzione è sfuggita, oltre che ai ricorrenti, anche al Proc. Gen. requirente) che la censura di abnormità coinvolga l'ordinanza (in quanto con il rigetto dell'istanza di rinvio immediatamente propedeutica alla sentenza), va rilevato che anche in tale prospettazione non è ipotizzabile alcuna abnormità, se è vero che non è stato ancora risolto, o comunque superato, il contrasto giurisprudenziale in ordine al potere del giudice ricusato di pronunciare sentenza dopo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto non ancora irrevocabili dell'istanza di ricusazione: esistono, infatti, in assenza nel disposto del co. 2 dell'art. 37 c.p.p. di qualsiasi indicazione sulla irrevocabilità dei relativi provvedimenti, entrambe le interpretazioni, sia nel senso (sostenuto dal ricorrente con ampiezza di argomenti) secondo cui, il giudice ricusato, prima di pronunciare sentenza, deve attendere che il provvedimento di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione sia divenuto irrevocabile (cfr. Cass. sez. 3^, 4.10.2001 n. 2825, Martinenghi); sia nel senso che l'opinione testè espressa "non sarebbe giustificata ne' alla luce dei principi generali ne' alla stregua del letterale tenore della disposizione in questione, posto che la decisione sulla ricusazione è adottata, per espressa disposizione di legge, con ordinanza e le ordinanze, a differenza delle sentenze (ex art. 650 c.p.p.) sono per immediatamente esecutive, salvo che sia espressamente disposto altrimenti" (Cass. Sez. 1^, 12.6.98 n. 7082, Gallo e altro, fattispecie in cui la sentenza di merito era stata pronunciata, osservando come rilevato nella motivazione- la disposizione di cui all'art. 37 co. 2 c.p.p. dopo che la Corte d'Appello aveva respinto la richiesta di ricusazione, con ordinanza, poi annullata senza rinvio da questa Corte). La mancanza, nel disposto dell'art. 37 co. 2, dell'indicazione relativa all'irrevocabilità dell'ordinanza - tanto meno con riferimento alla procedura seguita nel relativo procedimento - e l'esistenza nella giurisprudenza di legittimità di una corrente interpretativa nello stesso senso si quella dell'ordinanza impugnata impediscono con ogni evidenza di parlare di abnormità, anche sotto il profilo in esame, del provvedimento impugnato.
Sulla base di tutti i rilievi esposti, deve, quindi, concludersi che l'ordinanza in questione, di per sè non impugnabile, non può essere ritenuta abnorme - e, quindi, come tale, suscettibile di ricorso per cassazione - perché non si colloca al di fuori dei poteri conferiti al giudice dall'ordinamento, ne' provoca una situazione di stasi processuale non rimediabile;
che, di conseguenza: l'ordinanza stessa - concretizzatasi in una pronuncia interlocutoria e strumentale alla decisione successivamente adottata dal Tribunale con la sentenza che definiva il giudizio- non è autonomamente impugnabile, - b) le eventuali censure circa il contenuto dell'ordinanza stessa possono e devono essere proposte solo con l'impugnazione avverso la sentenza emessa dallo stesso Tribunale a definizione del giudizio di primo grado;
c) il ricorso va, per il principio della tassatività delle impugnazioni, dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese, nonché (non essendo possibile ipotizzare una sua estraneità alle cause di inammissibilità del ricorso) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di lire un milione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002