Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 1
Nel caso di uccisione di persona diversa da quella che si intendeva solo percuotere o ferire, si configura l'omicidio preterintenzionale. Ciò ai sensi dell'art. 82 cod. pen., poiché l'agente deve rispondere a titolo di dolo come se avesse commesso l'atto di lesioni in danno di persona diversa e quindi -in applicazione dell'art. 584 cod. pen.- è chiamato a rispondere dell'evento morte derivato dall'atto violento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1999, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 14/12/1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 2183
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N. 23615/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TO IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza Corte d'assise d'appello di Napoli del 16.03.1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per rigetto del ricorso.
Il difensore non è comparso.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella della Corte d'assise di Napoli, che in data 10.12.1996 aveva condannato il TO alla pena di anni 12 di reclusione, per il delitto di omicidio preterintenzionale in "aberratio ictus", lesioni aggravate e detenzione/porto di pistola, con vincolo di continuazione.
Il TO aveva esploso un colpo di pistola all'indirizzo di AB NO, attingendolo al mignolo della mano destra;
contestualmente NE NI, accidentalmente presente, veniva colpito di rimbalzo all'addome e decedeva poco dopo. La Corte d'assise d'appello riteneva esatta la ricostruzione del fatto come omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), siccome l'evento morte appariva un voluto dall'agente, sebbene eziologicamente legato alla sua condotta, in relazione all'ipotesi plurioffensiva di "aberratio ictus" (art. 82 co. 2 c.p.). Escludeva, invece, l'applicabilità dell'art. 586 c.p., quale specifica ipotesi di "aberratio delicti" ex art. 83 c.p.. Negava le attenuanti generiche.
Il ricorrente ribadisce - nel primo motivo - la tesi della sussumibilità della fattispecie sub artt. 586 e 83 c.p., dovendosi dare rilievo non tanto alla natura omogenea o meno dell'evento quanto ad azione ed intenzione dell'agente.
Del resto l'evento "morte" è diverso da quello di "lesione", onde riteneva applicabile il combinato disposto artt. 83 e 586 c.p.. Con il secondo motivo denunziava vizio argomentativo in ordine al diniego di generiche.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato.
La questione di diritto sollevata con il primo motivo è stata già risolta nel senso che nel caso di uccisione di persona diversa da quella che si intendeva solo percuotere o ferire, correttamente debba essere contestato l'omicidio preterintenzionale. Una tale configurazione si spiega ai sensi dell'art. 82 c.p., poiché l'agente deve rispondere a titolo di dolo come se avesse commesso l'atto di lesioni in danno di persona diversa e quindi - in applicazione dell'art. 584 c.p. - è chiamato a rispondere dell'evento morte derivato dall'atto violento (Cass. Sez. 1, 19.06.1975 n. 854, Papararo;
Sez. 5, 28.05.1990 n. 12330, Moschetti). Il capoverso dell'art. 82 c.p. prevede, poi, l'ipotesi di plurioffensività della condotta in conseguenza di "aberratio ictus", cioè quando oltre alla persona diversa sia stata offesa anche quella cui l'azione era diretta.
L'elemento differenziatore, rispetto all'ipotesi dall'art. 83 c.p., è individuabile nella "diversità" soggettiva, non prevista nell'"aberratio delicti" in cui l'enfasi è posta sulla "diversità" oggettiva dell'evento.
Gli artt. 584 e 586 c.p., pur avendo il comune aspetto di un "divario" tra evento voluto e conseguente morte cagionata, si differenziano - a loro volta - sulla "specie" del delitto voluto. Infatti l'omicidio preterintenzionale prevede la morte quale conseguenza di percosse o lesioni volute, laddove l'art. 586 c.p. la ricollega ad "altro" (cioè diverso da percosse o lesioni) delitto doloso.
Pertanto l'art. 584 c.p., operando una specificazione del delitto voluto, individua un nuovo requisito che risulta essere una "omogeneità" nella violenza fisica della condotta sì da ricondurre l'evento realizzato all'originario elemento intenzionale. L'art. 586 c.p. richiama, invece, direttamente la disciplina dell'art. 83 c.p. (aberratio delicti) proprio perché pone in rilievo la "diversità" dell'evento.
Si spiega, pertanto, la facile attraibilità dell'omicidio preterintenzionale nel disposto dell'art. 82 c.p. nel caso di persona offesa diversa da quella nei cui confronti l'atto lesivo era voluto. Sarebbe difficile, invece, ipotizzare l'aberratio ictus qualora (anche in presenza di divario tra soggetto nei cui confronti l'azione era diretta e soggetto effettivamente attinto) sia "diverso" (nel senso voluto dall'art. 586 c.p.) il reato voluto, sicché il legislatore ha inteso valorizzare piuttosto la separata materialità dell'evento non voluto.
La interpretazione dei giudici di merito non merita, pertanto, alcuna censura.
Quanto al secondo motivo, l'impugnata sentenza motiva congruamente - anche se sinteticamente - sulla carenza di elementi atti a giustificare la concessione dell'attenuante ex art. 62 bis c.p.p., ritenuta - per altro - l'adeguatezza della pena che costituisce lo scopo delle generiche.
Al rigetto globale del ricorso consegue la condanna alle spese.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000