Sentenza 27 maggio 2015
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di un'entità collettiva possono ledere anche l'onorabilità delle persone che la compongono, alle quali deve quindi essere riconosciuta la legittimazione alla presentazione della querela. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualità di persona offesa ai singoli medici di un reparto ospedaliero nei cui confronti l'imputato aveva reso dichiarazioni lesive).
Commentario • 1
- 1. Associazione persona offesa di una diffamazione (Cass. 36931/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2023
Ai fini della procedibilità per diffamazione a danno di una persona giuridica, è sufficiente la enunciazione in querela della qualità di presidente dell'ente senza dover necessariamente allegare la relativa documentazione. L'ente può è titolare di un proprio diritto all'onore e alla reputazione, potendo quindi le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 5 giugno 2023 (dep. 7 settembre 2023), n. 36931 Presidente Pezzullo - Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2015, n. 34395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34395 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo RI - Presidente - del 27/05/2015
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1903
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 47841/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV MA N. IL 22/07/1963;
avverso la sentenza n. 1513/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 03/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
Udito il PG in perdona del Sost.proc.gen. Dott. FIMIANI P., che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore delle PP.CC, avv. Tessa S. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Torino, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, confermando la affermazione di responsabilità nei confronti di AV RI in relazione al delitto ex art. 595 c.p., commi 1 e 3, ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio ed ha ridimensionato l'ammontare della provvisionale.
2.Ricorre per cassazione il difensore e deduce:
a) violazione dell'art. 120 c.p. e art. 337 c.p.p., in quanto le dichiarazioni della imputata erano relative all'ospedale e non ai singoli medici. Neanche viene nominato il reparto di ginecologia. Il c.d. "onore sociale" esiste solo per le associazioni riconosciute e il diritto di querela spetta al legale rappresentante (scil. al direttore sanitario), con il quale, d'altraparte, la TO aveva in corso un'annosa polemica;
b) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., in quanto la imputata ha legittimamente esercitato il diritto di critica scientifica. Invero l'uso del forcipe è armai limitatissimo in quanto pericoloso. In genere si ricorre ad altre tecniche. Detto uso non è vietato dalla legge (ma la AV non ha mai sostenuto ciò), ma dalla buona pratica medica. Che poi nel reparto mancasse la sala operatoria, lo ammette la stessa sentenza, sostenendo che essa è collocata in un altro piano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che il capo di imputazione recita: "per avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione dei propri colleghi di reparto dell'ospedale Rivoli, reparto ginecologia e ostetricia seguono i nomi in particolare dichiarando in una intervista rilasciata la quotidiano La Stampa e riportata in un articolo a firma di Romano Patrizio: LA DOTTORESSA CON LE VERTEBRE ROTTE RISPUNTA NELLA TARSMISSIONE DI FRIZZI, la frase riferita all'ospedale...non mi faccia parlare di quell'ospedale...dove ci sono troppe cose che non vanno: dall'uso del forcipe, che è vietato, al fatto che manca una sala operatoria".
2.La prima censura è infondata. Invero è stato, già da anni, ritenuto (cfr. ASN 200101188-RV 220813; ASN199804982-RV 210601) che le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un'associazione od istituzione possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva, cui essi appartengono, entità alla quale, conseguentemente, anche compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo di delitti contro l'onore. Ne consegue che, quando l'offesa assume carattere diffusivo (nel senso che essa viene ad incidere sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività), detto ente, al pari dei singoli soggetti offesi, è legittimato alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile e ad esso compete eventualmente la facoltà di proporre impugnazione. Ovviamente il principio è assolutamente reversibile, nel senso che un'offesa formulata a carico di un soggetto collettivo ben si può estendere ai singoli componenti dello stesso. Il fatto poi che l'ente collettivo abbia personalità giuridica non sta affatto a significare che il diritto di querela possa essere esercitato dal solo rappresentante In legale, in quanto, per quel che si è sopra appena scritto, l'offesa riguarda l'onore (anche) dei singoli membri.
3.La seconda censura è fondata. Invero, essendo indiscutibile la rilevanza sociale della notizia diffusa attraverso una intervista a un quotidiano di ampia tiratura, si deve osservare che certamente non manca la continenza, non essendosi l'imputata servita di espressioni volgari e nemmeno esorbitanti. Quanto al requisito della verità, in sentenza non si nega l'uso del forcipe, ne' che il reparto fosse sfornito di sala operatoria. Nel resto le dichiarazioni della AV sono riconducibili all'esercizio del diritto di critica tecnico-scientifica. Invero l'affermazione circa il "divieto" di uso del forcipe è ovviamente un'iperbole, volendo significare che si tratta di una pratica rischiosa ed obsoleta. La ricorrente, in quanto medico già in servizio presso il nosocomio sopra indicato, ha, invero, inteso esercitare legittimamente, il suo diritto di sindacare (non rileva se fondatamente o meno) la struttura e l'organizzazione del lavoro, nonché il modus operandi dei suoi col leghi.
4.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015