Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, il provvedimento di convalida emesso dal Presidente della Corte d'Appello a norma dell'articolo 716, terzo comma, cod. proc. pen. si esaurisce in una verifica cartolare sull'esistenza delle condizioni legittimanti l'arresto relativamente al fatto-reato contestato, al fondamento probatorio della richiesta ed all'esistenza del titolo custodiale emesso dallo Stato richiedente, non investendo invece le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione, e segnatamente quelle di cui agli artt. 698 e 705, comma secondo cod. proc. pen., che competono alla Corte di Appello nella fase successiva del procedimento (Fattispecie relativa a convalida d'arresto provvisorio a fini estradizionali emessa in relazione a domanda di estradizione avanzata dal Marocco per un fatto punito secondo la legge marocchina con la pena capitale).
Commentari • 3
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Non è legittimamente eseguito l'arresto da parte della polizia giudiziaria ai fini estradizionali per un reato per il quale l'ordinamento dello Stato estero prevede la pena di morte, né può essere applicata una misura cautelare coercitiva provvisoria per lo stesso reato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (data ud. 15/05/2024) 06/06/2024, n. 22945 Composta da Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente Dott. CAPOZZI Angelo - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A.A., nato a G (P) il (Omissis) avverso la ordinanza del 29/03/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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La verifica della ricorrenza delle condizioni della legittimità all'arresto ai fini estradizionali e dei presupposti per la applicazione della misura coercitiva comprende la prognosi, allo stato degli atti, da parte della corte di appello di una sentenza favorevole alla consegna. Non è legittimamente eseguito l'arresto da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 716, comma 1, cod. proc. pen., ai fini estradizionali per un reato per il quale l'ordinamento dello Stato estero prevede la pena di morte, né può essere applicata, ai sensi dell'art. 716, comma 3, cod. proc. pen., una misura cautelare coercitiva provvisoria per lo stesso reato. Corte di Cassazione sez. VI penale ud. 15 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2004, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 16/01/2004
1. Dott. AMBOSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 95
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 042932/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA ED;
avverso l'ordinanza 20/10/03 Presidente Corte Appello Brescia;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Iacoviello Francesco che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Roberto Martire, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 20/10/03 il Presidente della Corte di Appello di Brescia convalidava l'arresto, eseguito dalla Digos della Questura di Cremona in data 18/10/03, nei confronti del cittadino marocchino RA ED su mandato dell'Autorità Giudiziaria di Rabat, emesso il 3/10/03 in relazione al reato di associazione terroristica e detenzione di esplosivo accertato nell'anno 2003, quale membro dell'organizzazione denominata "ASSALAFIA JIHADIA", e rilevato che l'arresto era avvenuto nel rispetto delle condizioni di legge e che sussisteva il pericolo di fuga, essendosi il RA allontanato dallo Stato di residenza senza alcuna comunicazione all'autorità, disponeva nei confronti del predetto la custodia cautelare in carcere, per la identificazione del detenuto e per raccoglierne l'eventuale consenso all'estradizione.
Avverso tale provvedimento ricorre personalmente il RA ED, chiedendone l'annullamento e denunziando nell'unico motivo a sostegno l'inosservanza della legge penale e processuale in relazione agli artt. 698-705-714/3^-716-717 c.p.p.. Osserva il ricorrente che l'arresto era stato convalidato in assenza del presupposto di una sentenza favorevole all'estradizione, che nella specie mai avrebbe potuto essere concessa, essendovi motivo per ritenere che l'imputato sarebbe stato sottoposto dallo Stato richiedente ad atti persecutori o discriminatori, ovvero a pene e trattamenti crudeli, disumani o comunque tali da configurare violazione dei diritti fondamentali della persona. Pur contemplando il codice penale marocchino la pena di morte solo per taluni dei più gravi delitti e tra essi quelli di sangue, ad avviso del ricorrente vi era motivo di ritenere, per effetto della nuova legge marocchina in materia di lotta al terrorismo in vigore dal Maggio 2003, che aveva incrementato il numero di offese penalmente rilevanti, punibili con la pena capitale, nonché di una recente intervista rilasciata dal Ministro della Giustizia di quel paese, nella quale si affermava la possibilità che il Marocco riprendesse ad applicare concretamente la pena di morte sull'onda dell'indignazione suscitata nell'opinione pubblica dai sanguinosi attentati dinamitardi di Casablanca, che il celebrando processo a suo carico in quello Stato si sarebbe concluso con la pena capitale, pericolo, questo, che non poteva essere scongiurato nemmeno dalla legge 12/12/1973 n. 1043, che, nel disporre la ratifica ed esecuzione della Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze di estradizione tra Italia e Marocco, prevede la sostituzione della pena di morte con quella prevista per il medesimo reato dalla legge del paese richiesto. Con memoria pervenuta il 12/1/04 la difesa, nel ribadire i motivi del ricorso, rileva che nel mandato di cattura dell'autorità marocchina non erano nemmeno enunciate le fonti probatorie dei fatti addebitati, e ciò aggravava il timore che lo Stato richiedente si sottraesse all'osservanza dei requisiti di garanzia processuali e al rispetto dei diritti fondamentali, che soli possono legittimare la concessione dell'estradizione passiva.
Segue infine una lettera manoscritta indirizzata al Presidente di questo Collegio, a firma del ricorrente, il quale nel protestare la sua estraneità ai fatti di terrorismo addebitatigli, che riteneva fondati su prove false estorte con la tortura a qualche delatore, manifesta la sua paura, che, una volta estradato, sarebbe percosso a sangue, torturato e ucciso dalla polizia segreta, e chiede protezione all'autorità giudiziaria italiana, dalla quale sola intende essere giudicato.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero il provvedimento impugnato è immune da vizi di legittimità, ed è conforme alla disciplina dettata dall'art. 716 c.p., che al co. 3^ attribuisce al Presidente della Corte di Appello,
nei casi di arresto provvisorio per fini estradizionali operato dalla polizia giudiziaria, il potere, quando non deve disporre la liberazione, di convalidare l'arresto e disporre l'applicazione di una misura coercitiva.
La giurisprudenza di questa Sezione è ormai attestata sul principio, che qui pienamente si condivide, a mente del quale il controllo che deve essere effettuato ai fini della convalida è un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 c.p.p., sia con riferimento ai termini per la convalida, sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia infine in ordine all'adozione di una misura coercitiva, e si esaurisce in una verifica cartolare, che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di estradizione. Esso rappresenta in definitiva una mera delibazione sull'esistenza delle condizioni legittimanti l'arresto, relativamente al fatto reato contestato, al fondamento probatorio della richiesta e all'esistenza del titolo custodiale, emesso dallo stato richiedente (Cass. Sez. 6^ n. 2035 del 23/7/99 rv. 214933; n. 2416 del 12/1/00 rv. 215311). Nessuna verifica quindi compete al Presidente della Corte di Appello delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione, e segnatamente quelle di cui agli artt. 698 e 705 co. 2^ c.p.p.., tant'è che l'art. 716 richiama il co. 2^ dell'art. 715 (esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale, ovvero di una sentenza di condanna;
descrizione del fatto-reato e individuazione dell'estradando: pericolo di fuga) e non pure l'art. 714 co. 3^ c.p.p.. Nel caso in esame la verifica delle condizioni di cui al cit. art. 715 co. 2^ è puntuale ed immune da vizi logici, essendo chiaro il riferimento al mandato di cattura del Procuratore Generale di Rabat, con il quale viene contestato al RA il reato di associazione per delinquere finalizzato al terrorismo e di detenzione di esplosivi, alla precisa individuazione dell'estradando, e al pericolo di fuga, adeguatamente motivato.
Quanto alle altre condizioni la verifica spetta invece non al Presidente della Corte di Appello, ma alla Corte di Appello nella fase successiva del procedimento di estradizione, che si instaura eventualmente su impulso del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 703 co. l^ c.p.p.. Ed è in tale sede che il ricorrente potrà far valere le ragioni, che stanno a base del presente ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000, ritenuta congrua ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004