Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10878 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O B E N E , C 1 E A 9 N P 9 1 O I - I 1 D Z 1 A N - E R 1 T C 2 I S . I D L G EPUBBLICA ITALIANA E U 9 I R 3 G A CO1TE0-8 7 8 % 0 E D E 0 IN ME POPOLO A LIANO E 4 N T . . T T N E T S S R A TE SUPREMA IICASSAZIONE E U A Oggetto D Giudice di pace. SEZIONE TERZA CIVILE Equità. Ultrapetizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G. N. 13609/98 - Dott. Ugo FAVARA Consigliere 28484 Cron. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - Ud.14/02/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CONTSHIP LINES SPA, in persona del suo Direttore Generale sig. Alessandro Zanetta, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato TORIELLO ALDO, con studio in 16124 GENOVA VIA GARIBALDI, 3, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale rappresentante dott. Giancarlo Giannini, elettivamente domiciliato in 2002 ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio 439 dell'avvocato IANNOTTA SALVATORE, che lo difende, 1 1 giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1328/97 del Giudice di pace di GENOVA, emessa e depositata il 09/06/97; RG.1705/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
( per delega Avv. udito l'Avvocato PAOLO MARIA VITALI Salvatore Iannotta); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento del II e III motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione (4 febbraio 1997) la società Assita- lia Le Assicurazioni di Italia spa, conveniva dinanzi al giudice di pace di Genova la società CONTISCHIP li- nes spa, e proponeva azione surrogatoria ai sensi del- l'art. 1916 cc, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di L.
1.178.576. La convenuta si costituiva ed eccepiva il difetto di legittimazione e la decadenza di giurisprudenza, dalla azione. Istruita la lite, con sentenza del 9 giugno 1997, il giudice di pace, decidendo secondo equità, condanna- va la convenuta a pagare all'Assitalia la somma di lire 2 800.000, ritenendo la convenuta responsabile per la mancata esatta identificazione della parte passivamente legittimata;
compensava le spese del giudizio. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassa- zione la Contschip deducendo tre motivi, di cui il pri- mo incentrato sul difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha resistito l'Assitalia con controricorso. Le S.U. civili della cassazione, con sentenza del 27 maggio 1999 n. 619, hanno dichiarato inammissibile il motivo relativo alla giurisdizione, rimettendo gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad altra sezione dei motivi di ricorso non esaminati. Il Primo Presidente ha designato questa III sezione civile per la trattazione del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento per il secondo ed il terzo motivo, che attengono ad errores in procedendo, e vengono in esame congiunto. Nel secondo motivo si deduce la violazione delle regole processuali con riferimento al principio del contraddittorio: si osserva che la decisione di condanna, per quanto ispirata da equità, concer- un soggetto estraneo all'azione di surroga, come lo ne stesso giudice riconosce, per difetto di legittimazione M passiva;
3 nel terzo motivo si deduce la ultrapetizione in quanto alla domanda di surroga, proposta dall'attore, si è sostituita una inesistente controdomanda risarci- toria, che la parte convenuta non aveva mai dedotto in giudizio. Entrambe le censure sono fondate. Come hanno precisato le S.U. nella ormai nota deci- sione del 15 ottobre 1999 n. 716, l'equità del giudice di pace, per quanto formativa o sostitutiva della rego- la sostanziale, con altra appropriata regola, che si adatti alla fattispecie dedotta ed esaminata, deve ri- spettare alcune regole fondamentali, che si desumono dal rispetto dei principi e precetti costituzionali, incluso il diritto alla difesa ed al giusto processo, e le regole processuali fondamentali sul contraddittorio e sul rispetto dei diritti alla difesa, anche per la acquisizione delle prove. Nel caso in esame non solo la decisione è di con- danna verso un soggetto terzo, di cui è certo il difet- to di legittimazione, ma è fondata su un petitum ed una causa petendi estranei al giudizio, in quanto non de- dotti dalla controparte resistente. Risultano così violati sia i precetti costituziona- li sul giusto processo (art. 111 Cost. come novellato) e sui diritti della difesa (art. 24 Cost.) sia in senso 4 sostanziale che processuale, sia i principi processuali relativi alla corrispondenza tra il chiesto e il pro- nunciato (art. 112 cpc) all'accoglimento del ricorso j segue il rinvio ad altro giudice di pace, ma la condan- na del resistente al pagamento delle spese ed onorari di questo grado di giudizio, liquidati come in disposi- tivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il ricorrente a spe- ed onorari del giudizio di cassazione, che liquida se (trecento/00) per onorari ed in € in € 300,00 41,00 per spese;
e rinvia al giudice di pace di Genova. Roma 14 febbraio 2002 Garam Fiducia IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE Bethfor th IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 25 2002 O 4 oggi, L IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 7 L 3 O . ) B Umberto Cicero N E E , 1 C E 9 A N 9 P O 1 I - I Z 1 D 1 A - R 1 E T 2 S C . I L D 9 U 3 I A G D 6 E 4 N 7 I T A P