Sentenza 27 luglio 2002
Massime • 1
Anche a seguito delle modifiche all'art. 111 della Costituzione apportate dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza che provvede sulla istanza di ricusazione, in quanto, sebbene debba ritenersi che la stessa, a seguito delle menzionate modifiche, abbia assunto natura decisoria in quanto decide sul diritto soggettivo, pieno ed assoluto, di far decidere la controversia da un giudice imparziale, essa non ha tuttavia carattere di definitività, in quanto non è idonea a passare autonomamente in giudicato, ma confluisce nell'atto finale che definisce il procedimento in cui la ricusazione è stata proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11131 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCO ATILIO 15, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI GIUSEPPE, difeso dall'avvocato NI RE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO AMBROSIANO VENETO SPA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di SALA CONSILINA, emessa il 28/04/99 (R.G. 1/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 6 maggio 1999, il Tribunale di Sala Casilina rigettò l'istanza di ricusazione, proposta da LV NG - nell'ambito del procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta dal NG medesimo avverso il Banco Ambrosiano Veneto - nei confronti del giudice Dott. Domenico Panza, per avere quest'ultimo, dopo avere provveduto sull'istanza di sospensione dell'esecuzione, illegittimamente assunto le funzioni di giudice istruttore nella causa di opposizione all'esecuzione. Rilevò il tribunale che l'istanza era infondata, non ricorrendo nella specie l'invocata ipotesi di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c.. Per la cassazione della suindicata ordinanza ha proposto ricorso LV NG, sulla base di un solo motivo.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Il sistema del codice di rito, basandosi sulla natura amministrativa e non giurisdizionale o comunque non decisoria e non definitiva dell'ordinanza che provvede sulla ricusazione stabilisce, con la disposizione di cui all'art. 53 - 2^ comma che la decisione sulla proposta di ricusazione "è pronunciata con ordinanza non impugnabile". La giurisprudenza di questa Corte era, finora, pacifica nel ritenere che l'ordinanza che provvede sulla ricusazione del giudice, a norma dell'art. 53 c. p. c. non fosse impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto trattasi di provvedimento strumentale, privo di natura decisoria, volto unicamente a regolare la composizione dell'organo giurisdizionale.
Recentemente, peraltro, questo S.C., con sentenza n. 4297 del 26 marzo 2002, ha posto in luce come, in seguito alla modifica dell'art. 111 della Costituzione, operata dall'art.1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, "l'esigenza di far decidere la controversia da un giudice imparziale non costituisce più soltanto una questione amministrativa relativa all'organizzazione degli uffici giudiziari, che dà luogo ad un procedimento incidentale definito con un provvedimento di natura ordinatoria, bensì rappresenta un diritto soggettivo della persona, non solo pieno ed assoluto, ma anche fondamentale ed insopprimibile, in quanto riconosciuto dalla Costituzione..., con riferimento a qualunque tipo di processo". Tale affermazione di diritto è condivisa da questa Corte. Peraltro, anche se all'ordinanza in questione debba ora riconoscersi natura decisoria, resta, tuttavia, la sua inoppugnabilità ex art. 111 Cost., stante la mancanza del necessario carattere di definitività, in quanto, come sottolinea anche la menzionata sentenza 4297/02, essa confluisce nell'atto finale che definisce il procedimento in cui la ricusazione è stata proposta. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dello intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 26 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2002