Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11131
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Sentenza 27 luglio 2002

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Anche a seguito delle modifiche all'art. 111 della Costituzione apportate dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza che provvede sulla istanza di ricusazione, in quanto, sebbene debba ritenersi che la stessa, a seguito delle menzionate modifiche, abbia assunto natura decisoria in quanto decide sul diritto soggettivo, pieno ed assoluto, di far decidere la controversia da un giudice imparziale, essa non ha tuttavia carattere di definitività, in quanto non è idonea a passare autonomamente in giudicato, ma confluisce nell'atto finale che definisce il procedimento in cui la ricusazione è stata proposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2002, n. 11131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11131
    Data del deposito : 27 luglio 2002

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