Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
In tema di reati sessuali, all'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen. (casi di minore gravità) non consegue automaticamente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto mentre per la concedibilità di queste ultime rilevano tutti i parametri indicati nell'art. 133 cod. pen., per la concedibilità dell'attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma primo e non quelli indicati nel comma secondo del predetto articolo. (Conf.: Sez. III, 12 ottobre 2007, n. 40453, Tolomelli, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2007, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
O S C U RATA
F1192/08 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
GUIDO Presidente Udienza pubblica Dott. DE MAIO
del 08/11/07 MARIO Consigliere 1. Dott. GENTILE
SENTENZA 2. MARMO MARGHERITA Cons. Relatore
N. 02672/07 GIOVANNI Consigliere 3. "1 AMOROSO
LUIGI Consigliere R.G.N.. 005511/2007 4. "1 MARINI
ha pronunciato la seguente:
SE N TENZA
sul ricorso proposto da:
N. il "omissis" F.M.
avverso la SENTENZA del 04/05/2006
CORTE DI APPELLO di FIRENZE
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. MARMO MARGHERITA
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Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per" 1 l'inammissibilità ". Udit il difensore Simoncelli Autouis d. Prati
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 4 maggio 2006, depositata il 19 giugno 2006, la Corte di Appello di Firenze
confermava la sentenza pronunciata il 23 febbraio 2004
con la quale il Tribunale di Prato aveva dichiarato
F.M. responsabile del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. 609 bis, 610, 660 c.p. perché, in
"
esecuzione del medesimo disegno criminoso, in "omissis"
dal 18 novembre 2002 al 28 febbraio 2003, aveva
R.G. a subire atticostretto più volte sessuali con violenza e minaccia, approfittando della condizione di inferiorità determinata dal ruolo della parte lesa di dipendente della ditta di cui l'indagato era titolare e, ritenuta, quanto al reato di cui all'art. 609 bis c.p., l'attenuante di cui al terzo
comma della stessa norma ed applicata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Con la medesima sentenza aveva dichiarato l'imputato interdetto in perpetuo da qualunque ufficio attinente alla tutela e alla curatela, condannandolo al cagionato alla parte lesa risarcimento del danno rimettendo le parti davanti costituitasi parte civile,
al giudice civile per la liquidazione ed assegnando a
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detta parte civile una provvisionale quantificata in €
10.000,00.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle circostanze di fatto dalle quali aveva ritenuto provato il mancato consenso all'atto sessuale
della parte lesa. La sentenza impugnata si era limitata a ritenere
attendibile la versione fornita da quest'ultima senza
chiarire le contraddizioni indicate nell'atto di appello.
La Corte di merito non si era adeguatamente R. agli approcci, soffermata sulle reazioni della non aveva valutato adeguatamente le testimonianze delle colleghe di lavoro della parte lesa, non aveva preso in considerazione la circostanza che, nel periodo in cui sarebbero avvenute le gravi violenze, la parte lesa,
unitamente ad una collega, aveva accompagnato il
F. che si doveva recare a omissis" all'aeroporto di
"omissis" O S C U R A T A Inoltre la Corte non aveva valutato che proprio in dei periodo in cui, secondo la deposizione della uno si sarebbero perpetrate le asserite violenze ed R.
in particolare l'abuso più grave, l'imputato si trovava
a omissis',
La Corte di merito aveva infine erroneamente dato rilevanza essenziale alla deposizione della teste una
N. dipendente della ditta in epoca precedente che aveva riferito di aver subito analoghe alla R.
molestie sessuali. Il narrato di quest'ultima, che
dichiarato di essersi apertamente peraltro aveva
all'imputato, non provava i fatti oggetto ribellata dell'imputazione.
In ordine al motivo il Collegio rileva che, come
ha precisato questa Corte, ( v. per tutte Cass. pen.
sez. VI sent. 4 novembre 2004, n. 443) la persona offesa, anche se costituita parte civile, può essere
assunta come testimone e l'attendibilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede di legittimità purchè tale valutazione sia sorretta da
un' adeguata e coerente giustificazione che sia conto,
motivazione, dei risultati acquisiti e deinella criteri adottati.
Nel caso in esame la Corte di merito, con adeguata e congrua motivazione, ha rilevato che sotto l'aspetto O S C U R A T A
dell'attendibilità intrinseca il racconto della ragazza appariva essere logico e coerente, estremamente
dettagliato e privo di qualsiasi forzatura o animosità
punitiva ○ di odio nei confronti dell'imputato. La
si erano Corte di merito ha altresì rilevato che non riscontrate significative contraddizioni nel racconto
della ragazza e le poche discrepanze erano ampiamente comprensibili e giustificabili, ivi compresa quella attinente alla coincidenza di una delle date in cui si
Л. sarebbero verificati gli abusi con quella in cui
Cinfatti Si era l'imputato si trovava all'estero, atteso che trattato di una serie di abusi verificatisi in un lungo periodo di tempo, sicchè, tenuto conto del breve periodo di permanenza dell'imputato all'estero,
l'errore nei ricordi della parte lesa era pienamente giustificabile. La Corte ha anche rilevato che la donna aveva cercato di indurre l'imputato a desistere dai suoi comportamenti, avendo bisogno di lavorare, e che in tale dell'imputatocontesto l'accompagnamento all'aeroporto, peraltro non da sola ma con un altra
collega, non poteva avere altro significato che un
semplice gesto di cortesia nei confronti del datore di lavoro, comportamento perfettamente in linea con le
promesse di costui di smettere di molestarla e con la
necessità della donna di dargli credito nella speranza
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di non perdere il posto di lavoro di cui aveva bisogno.
La Corte di merito ha anche evidenziato che la riscontro deposizione della parte lesa aveva trovato
nelle dichiarazioni rese dalla teste N. che aveva riferito di analoghe molestie sessuali da lei subite in precedenza ad opera dello stesso. F. tanto da essere stata costretta a licenziarsi, precisando che tale teste riferiva "fatti diversi ma identici nelle loro modalità а quelli riferiti dalla parte offesa
confermandone così l'attendibilità e dimostrando altresì la propensione del F. ad approfittarsi delle proprie dipendenti per i suoi fini libidinosi".
Considerato la coerente ed adeguata motivazione della Corte di merito in ordine all'attendibilità della parte offesa va dichiarato inammissibile il motivo in quanto palesemente infondato.
Giova in proposito precisare che, come ha precisato questa Corte a Sezioni Unite ( S.U. sent. n. 12 del 31
" in tema di controllo sulla 3 maggio 2000, Jakani)
motivazione alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a
quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di
saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato
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argomentativo che la sorregge ed eventuali altri ragionamento mutuati dall'esterno". Ilmodelli di
legislatore ha infatti attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato che come si presenta quale elaborate dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo. Il
sindacato di legittimità è limitato alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo, senza p possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. ( v. anche
S.U. sent. 24 settembre 2003, n. 47289, Putrella).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e
l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.
Deduce il ricorrente che la Corte di Appello aveva respinto la richiesta di tali attenuanti richiamando semplicemente, a sostegno del diniego, la gravità dei fatti ed la personalità dell'imputato. La motivazione, oltre ad essere carente, era anche illogica in quanto contraddetta dalla concessione della attenuante di cui all'art. 609 bis comma 3 c.p.p.
Anche il secondo motivo è palesemente infondato.
Ai fini della concessione delle attenuanti generiche
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di cui all'art. 62 bis c.p. rilevano tutti i parametri oggettivi e soggettivi indicati nell'art. 133 c.p.,
mentre la diminuente speciale prevista dall'art. 609
bis comma 3 c.p. per i casi di minore gravità si
riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive e alle
circostanza dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale della parte offesa sia stata compressa in maniera non grave e implica una valutazione del
fatto soltanto con riferimento agli elementi menzionati nell'art. 133 comma primo c.p. Non possono invece venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui al
comma secondo del citato articolo 133 c.p. ( v anche
Cass. pen sez. III sent. 12 ottobre 2007, n. 40543).
L'applicazione speciale di cuidell'attenuante all'art. 609 bis c.p. non comporta quindi l'applicazione automatica dell'attenuante di cui
all'art. 62 bis c.p. che presuppone la valutazione complessiva di tutti i parametri indicati nell'art. 133
c.p. e non soltanto di quelli indicati nel primo comma del citato articolo.
Nel caso in esame la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine al diniego delle
attenuanti generiche "in considerazione della gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato O S C U RA TA
che ha abusato della sua posizione dominante e che è
già gravato di diversi significativi precedenti penali" e quindi tenendo conto, in una valutazione
globale , anche dei criteri di cui al secondo comma del citato articolo 133 c.p.
Alla luce della adeguata e congrua motivazione della Corte di merito va quindi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo di ricorso in quanto palesemente infondato.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma 1'8 novembre 2007
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE сом а GL
DEPOSITATA IN CANCELLERIA |
1 1 GEN. 2008
L CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurati)
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