Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 1
Il potere del giudice di merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale - trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile d'ufficio - e la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per detto deferimento ex art. 2736, n. 2 cod. civ., è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logico - giuridici. Quanto ai poteri del giudice di appello allorché la lite sia stata definita in primo grado in base al predetto mezzo di prova, escluso che egli possa revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento, essi si sostanziano nella (ri)valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento, sicché, qualora egli pervenga al convincimento che gli elementi acquisiti risultavano di per sè idonei alla decisione della vertenza, nel senso tanto dell'accoglimento, quanto del rigetto delle domande, potrà allora legittimamente pronunciare sentenza che prescinda dall'esito del giuramento.
Commentario • 1
- 1. Locatore ha l'obbligo di ottenere il certificato di abitabilità dell'immobileAccesso limitatoMarco Pregno · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2004, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE ES, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SALVATORE LEONE con studio in 98055 LIPARI VIA TINDARIS 1, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, difeso dall'avvocato DOMENICO PUSTORINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 145/99 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, emessa il 25/10/98 e depositata il 12/07/99 (R.G. 1074/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Domenico PUSTORINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 settembre 1995 il OR di Lipari dichiarò la risoluzione del contratto di locazione allora vigente fra IO IJ, locatore, e SC CC, conduttore, per violazione da parte di questo ultimo della clausola contrattuale che vietava la sub-locazione.
Contro tale sentenza propose appello il soccombente, lamentando che il OR avesse tratto il proprio convincimento solo dal giuramento suppletorio deferito al IJ in maniera irrituale, sia perché l'attore non aveva raggiunto, con l'esperimento dei propri mezzi di prova, neppure quel minimo di dimostrazione del proprio assunto che la legge prescrive per un legittimo ricorso al giuramento suppletorio, sia perché questo ultimo era stato ammesso con una formula idonea più all'espressione di un giudizio che non all'affermazione di un fatto. Infine, non era stata presa in considerazione una richiesta di istruttoria avanzata da esso appellante ancor prima che il OR si determinasse per l'ammissione del giuramento.
Con sentenza depositata in data 12 luglio 1999, il tribunale di Barcellona P. G. rigettò il gravame. Per la cassazione della suindicata sentenza SC CC ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui IO IJ ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando violazione dell'art. 2736 c. 2^ c.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), deduce di avere sempre sostenuto che il giudizio di primo grado era stato definito in base al giuramento suppletorio;
per cui il locatore aveva avuto ragione, non perché avesse provato i fatti, ma solo ed esclusivamente perché aveva prestato il giuramento. Peraltro, analizzando il giuramento reso, il IJ aveva solo riferito che per due anni le sorelle di esso CC abitarono l'immobile e che, nel periodo estivo, il conduttore immise persone diverse nell'immobile, specificando, peraltro, di non essere a conoscenza se a titolo gratuito o meno. Inoltre, dalla prova acquista, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra LE IJ, sorella dell'attore, era emerso semplicemente che nell'estate del 1987 l'appartamento venne abitato da una famiglia che aveva una macchina targata Napoli. Sulla scorta di tali elementi, erroneamente il giudice di appello non aveva ammesso la prova integrativa formulata dal ricorrente. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 21 della legge 253/1950 in relazione all'art. 2 legge 392/1978,
deducendo che era risultato provato che esso CC aveva ospitato nel periodo estivo l'amico AL NO e che le sorelle vennero ospitate per un limitato periodo di tempo in quanto sfrattate. Infine, l'occupazione dell'appartamento da parte delle sorelle unitamente al conduttore non comprovava l'esistenza della sublocazione, in quanto era possibile presumere l'esistenza della sublocazione solo quando l'immobile risulti occupato da persone che non sono al servizio del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti con carattere transitorio. La norma di cui all'art. 21 della legge 253/1950 non poteva ritenersi abrogata in seguito all'entrata in vigore della legge 392/1978 ed era, quindi, applicabile con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2 di questa ultima legge, in tema di sublocazione di immobile adibito ad abitazione.
I due motivi, che essendo strettamente connessi devono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. In primo luogo, va osservato che la valutazione sull'opportunità di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale - con valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 c.c., se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova.
A ciò va aggiunto che il giudice d'appello, allorché la lite sia stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio, non può revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento stesso, ma solo procedere alla valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento, e, qualora pervenga al convincimento che gli elementi acquisiti risultino di per sè idonei alla decisione della vertenza, nel senso così dell'accoglimento come del rigetto delle domande in questa azionate, può pronunciare prescindendo dall'esito del giuramento.
Orbene, nella specie, il tribunale, con la sentenza impugnata, ha puntualmente ed analiticamente provveduto all'esame del materiale probatorio acquisito prima dell'ammissione del giuramento suppletorio, rilevando: - che dall'esame del fascicolo processuale di primo grado emergeva che il concedente IJ, attore in primo grado, era riuscito a dimostrare che il CC, andò ad abitare in un altro appartamento e che le due sorelle del conduttore erano, successivamente, andate ad abitare la casa, già condotta in locazione dal fratello, installandovi una personale utenza telefonica;
- che non si poteva, quindi, disconoscere che gli elementi probatori acquisiti propendessero, anche se in maniera non esaustiva, verso la tesi sostenuta dal concedente di una sublocazione da parte del conduttore alle sorelle;
- che una siffatta situazione di incertezza non poteva essere risolta che con l'ammissione del giuramento suppletorio.
Le censure proposte in senso contrario dal ricorrente sono inammissibili. È noto, infatti, che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità, essendo devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze processuali. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, denunziabili con il ricorso per Cassazione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti o delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove ed il controllo dell'attendibilità e della concludenza, scegliendo tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione. Può dirsi ius receptum il principio secondo cui i vizi di motivazione che consentono il sindacato di legittimità del giudice di legittimità non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impugnata rispetto a quello preteso dalle parti.
Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Corte che non sia censurabile l'impugnata sentenza, la quale ha ritenuto che, alla stregua del materiale probatorio acquisito in prime cure, emergeva una semiplaena probatio, che consentiva l'ammissione del giuramento suppletorio.
In ordine, infine, alla doglianza relativa alla mancata valutazione di ulteriori e non meglio precisate istanze istruttorie da parte del giudice di appello, è sufficiente rilevare che, stante la completa parificazione dell'efficacia probatoria, assoluta e preclusiva, del giuramento decisorio e del giuramento suppletorio, una volta prestato quest'ultimo, il giudice è vincolato alle sue risultanze e deve prescindere da ogni altra valutazione.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia omessa motivazione in relazione al giudicato di cui alla sentenza penale del tribunale di Barcellona n. 3/1998, assumendo che, a seguito del giuramento suppletorio da parte del resistente, scaturì a carico di questo ultimo una denunzia penale per falso giuramento. Detto procedimento venne archiviato in istruttoria dal GIP di Barcellona disponendo il rinvio a giudizio per calunnia in capo al ricorrente: nel relativo processo penale era emerso che non risultava affatto provato che tra il CC e le sorelle era intercorso un rapporto di sublocazione, ma solo che nel luglio del 1987 il CC medesimo aveva ospitato l'amico AL NO. Nonostante detta sentenza fosse stata prodotta in appello, il tribunale non aveva ritenuto di tenerne conto nè di motivare al riguardo.
La censura è inammissibile e, comunque, infondata.
Sotto il primo profilo, va ribadito il principio, più volte affermato da questo S. C. secondo cui la parte che impugna una sentenza con ricorso per Cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione, ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l'ha formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell'art. 112 c.p.c. un "error in procedendo", per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo però tale vizio rilevabile d'ufficio, il potere - dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte di indicarli. A tale onere, nella specie, il ricorrente non ha ottemperato. Sotto il secondo profilo, l'efficacia probatoria del giuramento, sia esso decisorio che suppletorio, ha valore di prova legale quanto ai fatti che ne formano oggetto, fatti che, all'esito del suo rituale compimento, devono considerarsi definitivamente accertati. Come si evince dal chiaro disposto dell'art 2738 c.c., la prestazione del giuramento determina una presunzione iuris et de iure in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto, che non può più essere messa in discussione e svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può solo costituire titolo per pretese risarcitorie nei confronti della parte che abbia giurato il falso.
Meno che mai, quindi, nella specie, in cui il giudizio per falso giuramento nei confronti del resistente IJ si è concluso con l'archiviazione, mentre le risultanze del giudizio penale per calunnia in capo al ricorrente sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio civile, stante l'evidenziato valore di prova legale del prestato giuramento.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 1.100,00, di cui 100,00 per spese e 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 18 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004