Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2004, n. 2659
CASS
Sentenza 11 febbraio 2004

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Massime1

Il potere del giudice di merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale - trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile d'ufficio - e la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per detto deferimento ex art. 2736, n. 2 cod. civ., è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logico - giuridici. Quanto ai poteri del giudice di appello allorché la lite sia stata definita in primo grado in base al predetto mezzo di prova, escluso che egli possa revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento, essi si sostanziano nella (ri)valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento, sicché, qualora egli pervenga al convincimento che gli elementi acquisiti risultavano di per sè idonei alla decisione della vertenza, nel senso tanto dell'accoglimento, quanto del rigetto delle domande, potrà allora legittimamente pronunciare sentenza che prescinda dall'esito del giuramento.

Commentario1

  • 1Locatore ha l'obbligo di ottenere il certificato di abitabilità dell'immobileAccesso limitato
    Marco Pregno · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2004, n. 2659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2659
Data del deposito : 11 febbraio 2004

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